Art. 82. (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica) 1. ((Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. ((Tali informazioni possono altresi' essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
((a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;))
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. ((Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che puo' essere pregiudicata ((dal loro preventivo rilascio)) , in termini di tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' ((le informazioni sono fornite)) all'interessato ((nel caso in cui non siano state fornite in precedenza)) .
2. ((Tali informazioni possono altresi' essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
((a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;))
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. ((Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che puo' essere pregiudicata ((dal loro preventivo rilascio)) , in termini di tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' ((le informazioni sono fornite)) all'interessato ((nel caso in cui non siano state fornite in precedenza)) .