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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 878/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BERETTA ANGELA, e dell'Abog. Parte_2
( ) con domicilio eletto in Via La Pastora n.
[...] C.F._2
38 47853 Cerasolo di Coriano ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
C.F. ) CP_1 C.F._3
) CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv.. BIFULCO FULVIO, con domicilio eletto in VIA
VERDI 28 80055 PORTICI presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Servitu
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
In via principale
- ACCERTARE e DICHIARARE che il fondo identificato al NCEU del
Comune di San Vito Chietino (CH) al foglio 13, particella 434 sub. 2 di mq.
pagina1 di 11 58, di proprietà del signor , risulta Parte_1
completamente intercluso e privo di autonomo accesso alla strada pubblica poiché confinante sul lato nord con l'abitazione a schiera contraddistinta al civico n. 23 di via dei Bianchi di proprietà del signor e sul lato est con la particella n. 4451 di proprietà dei signori Persona_1
e . Parte_3 CP_2
- COSTITUIRE ai sensi degli artt. 1027 e seguenti c.c. la servitù di passaggio prediale sulla particella 4451 del foglio 13 (ex n. 619 e 859) del
Comune di San Vito Chietino di proprietà dei signori e Parte_3
(fondo servente) in favore della particella interclusa n. 434 CP_2
sub. 2 del foglio 13 del Comune di San Vito Chietino di proprietà del signor
(fondo dominante), quanto sopra con le Parte_1
medesime modalità de facto già esistenti ed ivi rappresentate nella planimetria a pagina 6 della scrittura privata del 06.08.2007 (doc. 5) o con la modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà più idonea nello spirito di quanto stabilito dall'art. 1051 c.c.
In via subordinata
- ACCERTARE e DICHIARARE che la stradina in ghiaia presente sulla particella 4451 del foglio 13 (ex n. 619 e 859) del Comune di San Vito
Chietino di proprietà dei signori e che collega Parte_3 CP_2
via dei Bianchi con la particella 434 sub. 2 del foglio 13 del medesimo comune, costituisce una servitù di passaggio apparente utilizzata dal signor e dai suoi danti causa prima di lui, per Parte_1
oltre un ventennio e pertanto
- COSTITUIRE ai sensi dell'art. 1031 c.c. la servitù di passaggio prediale sulle particelle di proprietà dei signori e (fondo Parte_3 CP_2
servente) in favore di quella interclusa di proprietà del signor
[...]
(fondo dominante), per intervenuta usucapione. Parte_1
- PORRE spese competenze ed onorari del presente procedimento, a carico della parte soccombente.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
pagina2 di 11 1) Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dal sig. ; Parte_1
2) Accertare e dichiarare il Sig. inadempiente nei Parte_1
confronti dei convenuti, condannandolo, pertanto, al ripristino dello stato dei luoghi come prima della sottoscrizione della scrittura privata del
06/08/2007;
3) Condannare lo attore alla rimozione delle cause che provocano lo scolo delle acque piovane nel terreno dei convenuti;
4) Con vittoria di spese competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
ha citato in giudizio e Parte_1 Parte_3
per sentire accogliere nei loro confronti la domanda sopra CP_2
riportata.
Ha premesso che con atto di donazione del 02.07.1998 a firma del notaio di San Vito Chietino, i signori e Persona_2 TE
, suoi genitori, gli avevano donato la nuda proprietà _4 dell'immobile costituito da una casa adibita a civile abitazione sita in San
Vito Chietino in via dei Bianchi n. 27, riservandosene il diritto di usufrutto
(Doc.1)
Oltre al detto fabbricato, identificato al NCEU del comune di San
Vito Chietino al foglio 13, particella 433 sub 1, cat. A/3, gli erano state donate le particelle facenti parte della corte, poste sul retro della casa, identificate al foglio 13, particelle 432 e 436. (Doc. 2);
Successivamente, con contratto di permuta del 23.04.2003 a firma del notaio di AS (CH), i signori Persona_3 _4
(usufruttuaria superstite a causa del decesso, nel frattempo intercorso, del coniuge ) e (nudo proprietario) TE Parte_1
cedevano a titolo di permuta ai signori e la Parte_4 Persona_1
proprietà del terreno censito al Catasto Terreni al foglio 13 particella n.
436 di mq. 100 in cambio della particella n.434 sub 2 di mq 58 (area adiacente al retro dell'abitazione dell'attore) e della n. 431 di mq 73 adibita pagina3 di 11 a seminativo. (Doc. 3 – 3A)
L'area identificata al foglio 13, particella n. 434 sub.2 era da sempre utilizzata come parcheggio, risultava e risulta ancora ad oggi, completamente interclusa e priva di accesso diretto alla strada pubblica in quanto confinante sul lato nord con l'abitazione a schiera contraddistinta al civico n.23 di proprietà del signor e sul lato est con la Persona_1
particella n. 4451 di proprietà dei signori e . Parte_3 CP_2
Per tale interclusione sin da tempo antecedente all'acquisto da parte dell'attore, i proprietari della particella n.4451 hanno consentito il passaggio di persone e veicoli sul terreno di loro proprietà denotando de facto una servitù di passaggio apparente (Doc. 4)
Per regolarizzare detta servitù prediale, con scrittura privata del
06.08.2007 il signor acquistava dai signori Parte_1
e “il diritto di passaggio sulle particelle n. 619 Parte_3 CP_2
e 859 [oggi riunite nella particella n. 4451] del foglio 13 di San Vito
Chietino, individuato con il colore giallo sulla planimetria allegata, avente una larghezza variabile da ml.
3.50 a ml. 6.00”. (Doc. 5 pagina 3) Il prezzo di acquisto di detto diritto reale veniva pattuito dalle parti in €. 8.000,00 che il signor versava ai signori e con assegno n. Parte_1 Pt_3 CP_2
6.204.130.391-04 della Banca Carisbo San Paolo. (Doc. 5 pagina 7)
A detta scrittura partecipavano altresì i signori e Parte_4
che acquistavano la medesima servitù di passaggio cedendo Persona_1
in permuta, come corrispettivo, ai signori e , la Parte_3 CP_2
particella n. 436 e la confinante corte di mq 50, da frazionare, riportata per l'intero alla particella 434 sub. 1.
Oltre a quanto sopra, i signori , e Parte_4 Persona_1
si impegnavano al pagamento di ogni spesa Parte_1
necessaria alla pavimentazione di detta strada ed alla realizzazione di una recinzione sul confine di proprietà dei signori e . (Doc. 5 Pt_3 CP_2
pagina 3) A fronte di detta scrittura privata, entro e non oltre il 31.12.2007, le parti avrebbero dovuto perfezionare e formalizzare la costituzione della servitù volontaria mediante atto pubblico, ma a causa di sopravvenute problematiche economiche, le stesse non riuscivano a darvi seguito,
pagina4 di 11 permanendo l'utilizzo del passaggio unicamente de facto come avvenuto in tutti gli anni precedenti.
I signori e con raccomandata del Parte_3 CP_2
13/12/21 hanno intimato all'odierno attore l'esecuzione delle opere di pavimentazione e recinzione così come stabilite nella scrittura privata del
06.08.2007. Il aveva riscontrato comunicando la propria Parte_1
intenzione di adempiere alla scrittura privata non appena il Persona_1
avesse predisposto il frazionamento della particella 434 sub. 1, di sua proprietà. I successivi contatti tra le parti non avevano sortito sviluppi.
Inizialmente dichiarati contumaci, i convenuti si sono costituiti tardivamente ed hanno dedotto l'improcedibilità della domanda, per omesso avvio della procedura di mediazione obbligatorie, hanno contestato la preesistenza del passaggio veicolare alla scrittura del 2007,
e che proprio l'interesse a tale ulteriore modalità di passaggio aveva motivato le parti all'accordo; ha dedotto l'inadempimento dell'attore alla prestazione prevista in contratto consistente nella realizzazione delle opere di sistemazione della strada descritte nella scrittura. Hanno così concluso per il rigetto della domanda.
Il procedimento di mediazione non ha avuto esito positivo, per mancata partecipazione dei convenuti
La causa ritenuta istruita sulla base dei documenti allegati è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La domanda è volta in via principale alla costituzione di servitù coattiva, previa ricognizione dell'interclusione del fondo dell'attore; in via subordinata a riconoscere l'intervenuta usucapione del diritto di passaggio sul tracciato corrispondente a quello individuato nella scrittura intercorsa tra le parti.
II. Parte convenuta dal canto suo sostiene l'inadempienza dell'attore pagina5 di 11 alle pattuizioni contrattuali e l'inesistenza dei presupposti per riconoscere la maturata usucapione: non contesta l'interclusione, ma contesta le modalità d'esercizio del passaggio per l'epoca anteriore alla sottoscrizione della scrittura.
III. Le posizioni radicate in giudizio dalle parti non risultano del tutto pertinenti a fronte del contenuto e degli effetti della allegata scrittura conclusa tra le parti il 6/8/2007. Non è intervenuto alcun disconoscimento o contestazione circa l'intervenuta conclusione di questo accordo tra le odierne parti processuali, ma ne risultano non correttamente valutati gli effetti giuridici, le conseguenze e le obbligazioni derivanti.
IV. L'art. 1032 C.C., che disciplina i modi di costituzione della servitù, dispone che quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza.
V. Dalla progressione del testo normativo si evince che la costituzione con sentenza (quindi la servitù coattiva) è residuale rispetto all'ipotesi in cui esista il contratto (cioè quando la servitù sia costituta volontariamente).
VI. L'art. 1350 C.C. elenca al co.1 gli atti che devono farsi per iscritto, cioè per atto pubblico o scrittura privata, ed al n.4 individua i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali.
VII. Quindi la scrittura privata costituisce atto idoneo a costituire la servitù. Non va confuso l'effetto costitutivo – quindi con efficacia sostanziale tra le parti contraenti - dell'accordo scritto afferente la costituzione di diritti reali, con la sua opponibilità ai terzi che può derivare solo dalla sua trascrizione (e sul punto, gli atti costitutivi di servitù sono indicati dall'art.2643 co.1 n.4 CC): l'efficacia tra le parti non subisce alcuna influenza o condizionamento dal fatto che la trascrizione sia o meno intervenuta.
VIII. Ciò posto in via generale, si deve valutare se l'accordo dell'agosto
2007 intercorso tra le parti abbia efficacia costitutiva della servitù
pagina6 di 11 IX. Il contenuto dell'accordo è inequivoco in tali sensi e non si presta alle diverse interpretazioni proposte dalle parti. Nella scrittura del
06/08/2007, dopo avere premesso e descritto nell'atto le aree di rispettiva titolarità, le parti contraenti Parte_1
(interveniente in proprio, nonché per la madre e _4
per la moglie queste ultime non coinvolte nel Persona_4
presente giudizio), e , nonché i sig. CP_1 CP_2
e (questi ultimi due sono parti non Parte_4 Persona_1
coinvolte nel presente giudizio), hanno costituito servitù di passaggio sull'area ivi individuata nelle p.lle 619 e 859 del FG 13
(area oggi corrispondente alla p.lla 4451) individuando la dimensione ed ubicazione del tracciato.
X. La posizione del sig. è regolata nella parte dell'accordo Parte_1 titolata “Compravendita” e prevede l'acquisto del diritto di passaggio, nei termini individuati, da parte dell'odierno attore e della propria moglie (per l'accesso alla propria p.lla 434/2), a fronte del corrispettivo di € 8.000,00.
XI. Che tale pagamento costituisca l'unica controprestazione posta a carico degli acquirenti è reso chiaro dalla dicitura “Il prezzo della suddetta compravendita è fissato in € 8.000,00 (diconsi euro ottomila/00) e verrà regolato come segue: - pagamento con assegno della stipula del presente atto ).
XII. Il pagamento di questa somma contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo risulta dalla copia dell'assegno, CARISBO
N.620413039104 intestato a e dalla stessa ricevuto il CP_2
6/8/07 come da ricevuta sottoscritta in parti data allo stesso allegata, produzione che dimostra il corrispondente pagamento su cui alcuna contestazione viene sollevata dai convenuti.
XIII. Il perfezionamento dell'accordo, quindi la costituzione del diritto, è sancito dalla dicitura secondo cui “la presente compravendita viene fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili promessi in vendita con tutti i diritti e ragioni inerenti, servitù attive e passive, se legalmente costituite, e libero
pagina7 di 11 da ipoteche.”
XIV. Il richiamo contenuto nella scrittura alla p.lla 434 sub 2 del fg 13, estesa circa mq 58, di proprietà di e Parte_1
individua il fondo dominante al cui accesso è Persona_4 preordinata la servitù costituita nella scrittura. Per quanto all'oggetto del presente giudizio deve quindi prendersi atto degli effetti costitutivi della (medesima) servitù di passaggio alla cui costituzione coattiva è orientata la domanda.
XV. Non si ritiene, invece, influente sulla efficacia costitutiva dell'accordo (e quindi non si condividono le conclusioni che ne hanno tratto le parti) il successivo inciso secondo cui “la consegna degli immobili compravenduti avverrà appena saranno perfezionati i documenti tecnici, e comunque, entro il 31 dicembre 2007.”, posto che – in disparte l'improprio riferimento alla consegna di immobili contenuto in un atto che, contemplando la costituzione di servitù può tutt'al più intendersi riferito non alla sostanziale costituzione del diritto reale di passaggio ma al suo materiale esercizio – assume rilievo che proprio sull'effettività di questo esercizio a partire quanto meno dall'epoca di sottoscrizione dell'accordo, ed a prescindere dall'ottemperanza alla descritta consegna di documenti, non v'è contestazione tra le parti.
XVI. Acclarato dunque che la richiesta servitù già esiste in favore di
, ovvero della p.lla 434/2 di sua proprietà, in Parte_1 base all'accordo del agosto 2007, non v'è interesse all'azione volta ad ottenere la costituzione della stessa servitù in via coattiva.
XVII. D'altro canto, l'avere proposto la domanda in tali termini non consente di valorizzare la scrittura oltre quanto finora svolto, per emettere una sentenza che ne riproduca gli effetti e procurando all'attore un atto utile alla trascrizione, sostanzialmente accedendo ad una pronuncia emessa ai sensi dell'art.2932 C.C., che pure resta in facoltà dell'attore richiedere, perché questo travalicherebbe nel presente giudizio i limiti dettati dall'art.112 cpc : Il giudice non può indagare, d'ufficio, su un modo di costituzione della servitù
pagina8 di 11 diverso da quello dedotto dalla parte interessata, senza incorrere nel vizio di extrapetizione, che ricorre anche nel caso in cui la difformità fra petitum e decisum trae origine dalla identificazione di un'azione fondata su circostanze di fatto e di diritto non dedotte. ( V
1143/67, mass n 327566).* (Cass. Sez. 2, 08/07/1980, n. 4355, Rv.
408222 - 01)
XVIII. Per conseguenza va rilevata la carenza d'interesse ad agire ex art.100 cpc dell'attore perché già esistente il diritto qui invocato.
XIX. La domanda subordinata di usucapione del diritto di passaggio è assorbita dalle considerazioni che precedono.
***
XX. La scrittura del 6/8/2007 non trova migliore interpretazione dai convenuti.
XXI. Restano in disparte le conseguenze della tardiva costituzione e le decadenze dalle istanze presentate, sia a fini istruttori che per quanto configuri domanda riconvenzionale (ripristino dello stato dei luoghi come prima della sottoscrizione della scrittura privata del
06/08/2007 e rimozione delle cause che provocano lo scolo delle acque piovane nel terreno dei convenuti), inammissibili.
XXII. Nel merito, non è possibile configurare inadempienze di Parte_1
alle prescrizioni dell'accordo: è già stato esaminato
[...]
l'intervenuto pagamento della (unica) prestazione configurabile a suo carico a fronte della compravendita mediante pagamento del prezzo di € 8.000,00.
XXIII. Parte convenuta sostiene che l'inadempimento del Parte_1
consisterebbe nella mancata esecuzione dei lavori di sistemazione della strada secondo le modalità indicate nella scrittura, che sul punto prevede che “A carico dei signori , Parte_4 Per_1
e graveranno tutte le spese
[...] Parte_1
necessarie alla sistemazione della strada oggetto della cessione del di diritto di passaggio, mediante formazione di sottofondo con materiale inerte (misto di montagna), e successiva realizzazione
pagina9 di 11 della pavimentazione con massetto in conglomerato cementizio di cm 12-15, entro tre anni dalla stipula dell'atto pubblico, oltre alla realizzazione della recinzione sul confine di proprietà dei sigg. Pt_3
– . CP_2
XXIV. E' bene rammentare che il corrispettivo posto a carico dei contraenti per la costituzione della servitù era stato fissato unicamente nel pagamento di € 8.000,00 per il sig. , Parte_1
mentre per quanto riguarda i sigg. , unicamente nella Per_1 cessione a titolo definitivo (ai – ) del diritto di proprietà Pt_3 CP_2
sul terreno in catasto fg 13 p.lla 436 e confinante corte esclusiva di mq 50 circa , p.lla da frazionare, riportata per l'intero al fg. 13 p.lla
434 sub 1.
XXV. Anche in tal caso, si rileva incidentalmente, la scrittura ha i suoi effetti sostanziali, costitutivi per quanto attiene la servitù, e traslativi per quanto attiene il trasferimento di immobiliare delle aree indicate,
e laddove si voglia ritenere che il mancato frazionamento della porzione di p.lla 434 sub.1 sia stato ostativo alla redazione dell'atto pubblico, non ne viene influenzato l'effetto traslativo, restando la scrittura del 2007 pure azionabile dai convenuti per quanto d'interesse.
XXVI. D'altro canto questo mancato frazionamento non può avere alcuna influenza sulla validità dell'accordo concluso ed adempiuto dal
, che lo legittima all'autonomo esercizio del passaggio, Parte_1 potendo tutt'al più incidere sul diritto dei ad esercitare la Per_1
servitù, aspetto che peraltro esula dal presente giudizio.
XXVII. Invece la clausola descrittiva delle modalità di sistemazione della strada (benchè il si sia dichiarato disposto ad eseguirli Parte_1
dopo le attività di frazionamento da parte dei ) non può Per_1
essere elevata al rango di controprestazione spettante ai e Pt_3
, e come tale a motivo di contestazione dell'altrui CP_2
inadempimento perché la maggiore evidenza che risulta dalla modalità con cui è formulata (A carico dei signori , Parte_4
e graveranno tutte le Persona_1 Parte_1
pagina10 di 11 spese necessarie alla sistemazione della strada…) si profila piuttosto volta ad escludere i proprietari del fondo servente da qualunque onere di contribuzione alla sistemazione del tracciato;
e siccome tale sistemazione non può ritenersi inclusa tra le controprestazioni dovute dagli acquirenti del diritto di passaggio, anche il termine di tre anni si profila più concretamente valutabile non come un termine entro il quale gli acquirenti siano tenuti a realizzare le opere, quindi contro di loro, quanto un termine entro il quale possano farlo. L'aspetto è comunque di rilevo marginale a fronte del fatto che entrambe le parti hanno manifestato in sostanza il persistente interesse alla realizzazione di queste opere, i convenuti rivendicandole nella missiva del 113/12/21 e l'attore dichiarandosi disposto ad eseguirle dopo i frazionamenti dei Per_1
XXVIII. Ne consegue che le deduzioni di parte convenuta sull'inadempimento altrui non possono validarsi neppure qualificandole come mere eccezioni.
XXIX. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la carenza d'interesse dell'attore alla domanda in quanto il diritto in essa contemplato è già costituito con la scrittura del
06/08/2007 conclusa tra le parti.
2. Rigetta le domande riconvenzionali dei convenuti
3. Compensa le spese tra le parti
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 6 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 878/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BERETTA ANGELA, e dell'Abog. Parte_2
( ) con domicilio eletto in Via La Pastora n.
[...] C.F._2
38 47853 Cerasolo di Coriano ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
C.F. ) CP_1 C.F._3
) CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv.. BIFULCO FULVIO, con domicilio eletto in VIA
VERDI 28 80055 PORTICI presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Servitu
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
In via principale
- ACCERTARE e DICHIARARE che il fondo identificato al NCEU del
Comune di San Vito Chietino (CH) al foglio 13, particella 434 sub. 2 di mq.
pagina1 di 11 58, di proprietà del signor , risulta Parte_1
completamente intercluso e privo di autonomo accesso alla strada pubblica poiché confinante sul lato nord con l'abitazione a schiera contraddistinta al civico n. 23 di via dei Bianchi di proprietà del signor e sul lato est con la particella n. 4451 di proprietà dei signori Persona_1
e . Parte_3 CP_2
- COSTITUIRE ai sensi degli artt. 1027 e seguenti c.c. la servitù di passaggio prediale sulla particella 4451 del foglio 13 (ex n. 619 e 859) del
Comune di San Vito Chietino di proprietà dei signori e Parte_3
(fondo servente) in favore della particella interclusa n. 434 CP_2
sub. 2 del foglio 13 del Comune di San Vito Chietino di proprietà del signor
(fondo dominante), quanto sopra con le Parte_1
medesime modalità de facto già esistenti ed ivi rappresentate nella planimetria a pagina 6 della scrittura privata del 06.08.2007 (doc. 5) o con la modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà più idonea nello spirito di quanto stabilito dall'art. 1051 c.c.
In via subordinata
- ACCERTARE e DICHIARARE che la stradina in ghiaia presente sulla particella 4451 del foglio 13 (ex n. 619 e 859) del Comune di San Vito
Chietino di proprietà dei signori e che collega Parte_3 CP_2
via dei Bianchi con la particella 434 sub. 2 del foglio 13 del medesimo comune, costituisce una servitù di passaggio apparente utilizzata dal signor e dai suoi danti causa prima di lui, per Parte_1
oltre un ventennio e pertanto
- COSTITUIRE ai sensi dell'art. 1031 c.c. la servitù di passaggio prediale sulle particelle di proprietà dei signori e (fondo Parte_3 CP_2
servente) in favore di quella interclusa di proprietà del signor
[...]
(fondo dominante), per intervenuta usucapione. Parte_1
- PORRE spese competenze ed onorari del presente procedimento, a carico della parte soccombente.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
pagina2 di 11 1) Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dal sig. ; Parte_1
2) Accertare e dichiarare il Sig. inadempiente nei Parte_1
confronti dei convenuti, condannandolo, pertanto, al ripristino dello stato dei luoghi come prima della sottoscrizione della scrittura privata del
06/08/2007;
3) Condannare lo attore alla rimozione delle cause che provocano lo scolo delle acque piovane nel terreno dei convenuti;
4) Con vittoria di spese competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
ha citato in giudizio e Parte_1 Parte_3
per sentire accogliere nei loro confronti la domanda sopra CP_2
riportata.
Ha premesso che con atto di donazione del 02.07.1998 a firma del notaio di San Vito Chietino, i signori e Persona_2 TE
, suoi genitori, gli avevano donato la nuda proprietà _4 dell'immobile costituito da una casa adibita a civile abitazione sita in San
Vito Chietino in via dei Bianchi n. 27, riservandosene il diritto di usufrutto
(Doc.1)
Oltre al detto fabbricato, identificato al NCEU del comune di San
Vito Chietino al foglio 13, particella 433 sub 1, cat. A/3, gli erano state donate le particelle facenti parte della corte, poste sul retro della casa, identificate al foglio 13, particelle 432 e 436. (Doc. 2);
Successivamente, con contratto di permuta del 23.04.2003 a firma del notaio di AS (CH), i signori Persona_3 _4
(usufruttuaria superstite a causa del decesso, nel frattempo intercorso, del coniuge ) e (nudo proprietario) TE Parte_1
cedevano a titolo di permuta ai signori e la Parte_4 Persona_1
proprietà del terreno censito al Catasto Terreni al foglio 13 particella n.
436 di mq. 100 in cambio della particella n.434 sub 2 di mq 58 (area adiacente al retro dell'abitazione dell'attore) e della n. 431 di mq 73 adibita pagina3 di 11 a seminativo. (Doc. 3 – 3A)
L'area identificata al foglio 13, particella n. 434 sub.2 era da sempre utilizzata come parcheggio, risultava e risulta ancora ad oggi, completamente interclusa e priva di accesso diretto alla strada pubblica in quanto confinante sul lato nord con l'abitazione a schiera contraddistinta al civico n.23 di proprietà del signor e sul lato est con la Persona_1
particella n. 4451 di proprietà dei signori e . Parte_3 CP_2
Per tale interclusione sin da tempo antecedente all'acquisto da parte dell'attore, i proprietari della particella n.4451 hanno consentito il passaggio di persone e veicoli sul terreno di loro proprietà denotando de facto una servitù di passaggio apparente (Doc. 4)
Per regolarizzare detta servitù prediale, con scrittura privata del
06.08.2007 il signor acquistava dai signori Parte_1
e “il diritto di passaggio sulle particelle n. 619 Parte_3 CP_2
e 859 [oggi riunite nella particella n. 4451] del foglio 13 di San Vito
Chietino, individuato con il colore giallo sulla planimetria allegata, avente una larghezza variabile da ml.
3.50 a ml. 6.00”. (Doc. 5 pagina 3) Il prezzo di acquisto di detto diritto reale veniva pattuito dalle parti in €. 8.000,00 che il signor versava ai signori e con assegno n. Parte_1 Pt_3 CP_2
6.204.130.391-04 della Banca Carisbo San Paolo. (Doc. 5 pagina 7)
A detta scrittura partecipavano altresì i signori e Parte_4
che acquistavano la medesima servitù di passaggio cedendo Persona_1
in permuta, come corrispettivo, ai signori e , la Parte_3 CP_2
particella n. 436 e la confinante corte di mq 50, da frazionare, riportata per l'intero alla particella 434 sub. 1.
Oltre a quanto sopra, i signori , e Parte_4 Persona_1
si impegnavano al pagamento di ogni spesa Parte_1
necessaria alla pavimentazione di detta strada ed alla realizzazione di una recinzione sul confine di proprietà dei signori e . (Doc. 5 Pt_3 CP_2
pagina 3) A fronte di detta scrittura privata, entro e non oltre il 31.12.2007, le parti avrebbero dovuto perfezionare e formalizzare la costituzione della servitù volontaria mediante atto pubblico, ma a causa di sopravvenute problematiche economiche, le stesse non riuscivano a darvi seguito,
pagina4 di 11 permanendo l'utilizzo del passaggio unicamente de facto come avvenuto in tutti gli anni precedenti.
I signori e con raccomandata del Parte_3 CP_2
13/12/21 hanno intimato all'odierno attore l'esecuzione delle opere di pavimentazione e recinzione così come stabilite nella scrittura privata del
06.08.2007. Il aveva riscontrato comunicando la propria Parte_1
intenzione di adempiere alla scrittura privata non appena il Persona_1
avesse predisposto il frazionamento della particella 434 sub. 1, di sua proprietà. I successivi contatti tra le parti non avevano sortito sviluppi.
Inizialmente dichiarati contumaci, i convenuti si sono costituiti tardivamente ed hanno dedotto l'improcedibilità della domanda, per omesso avvio della procedura di mediazione obbligatorie, hanno contestato la preesistenza del passaggio veicolare alla scrittura del 2007,
e che proprio l'interesse a tale ulteriore modalità di passaggio aveva motivato le parti all'accordo; ha dedotto l'inadempimento dell'attore alla prestazione prevista in contratto consistente nella realizzazione delle opere di sistemazione della strada descritte nella scrittura. Hanno così concluso per il rigetto della domanda.
Il procedimento di mediazione non ha avuto esito positivo, per mancata partecipazione dei convenuti
La causa ritenuta istruita sulla base dei documenti allegati è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La domanda è volta in via principale alla costituzione di servitù coattiva, previa ricognizione dell'interclusione del fondo dell'attore; in via subordinata a riconoscere l'intervenuta usucapione del diritto di passaggio sul tracciato corrispondente a quello individuato nella scrittura intercorsa tra le parti.
II. Parte convenuta dal canto suo sostiene l'inadempienza dell'attore pagina5 di 11 alle pattuizioni contrattuali e l'inesistenza dei presupposti per riconoscere la maturata usucapione: non contesta l'interclusione, ma contesta le modalità d'esercizio del passaggio per l'epoca anteriore alla sottoscrizione della scrittura.
III. Le posizioni radicate in giudizio dalle parti non risultano del tutto pertinenti a fronte del contenuto e degli effetti della allegata scrittura conclusa tra le parti il 6/8/2007. Non è intervenuto alcun disconoscimento o contestazione circa l'intervenuta conclusione di questo accordo tra le odierne parti processuali, ma ne risultano non correttamente valutati gli effetti giuridici, le conseguenze e le obbligazioni derivanti.
IV. L'art. 1032 C.C., che disciplina i modi di costituzione della servitù, dispone che quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza.
V. Dalla progressione del testo normativo si evince che la costituzione con sentenza (quindi la servitù coattiva) è residuale rispetto all'ipotesi in cui esista il contratto (cioè quando la servitù sia costituta volontariamente).
VI. L'art. 1350 C.C. elenca al co.1 gli atti che devono farsi per iscritto, cioè per atto pubblico o scrittura privata, ed al n.4 individua i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali.
VII. Quindi la scrittura privata costituisce atto idoneo a costituire la servitù. Non va confuso l'effetto costitutivo – quindi con efficacia sostanziale tra le parti contraenti - dell'accordo scritto afferente la costituzione di diritti reali, con la sua opponibilità ai terzi che può derivare solo dalla sua trascrizione (e sul punto, gli atti costitutivi di servitù sono indicati dall'art.2643 co.1 n.4 CC): l'efficacia tra le parti non subisce alcuna influenza o condizionamento dal fatto che la trascrizione sia o meno intervenuta.
VIII. Ciò posto in via generale, si deve valutare se l'accordo dell'agosto
2007 intercorso tra le parti abbia efficacia costitutiva della servitù
pagina6 di 11 IX. Il contenuto dell'accordo è inequivoco in tali sensi e non si presta alle diverse interpretazioni proposte dalle parti. Nella scrittura del
06/08/2007, dopo avere premesso e descritto nell'atto le aree di rispettiva titolarità, le parti contraenti Parte_1
(interveniente in proprio, nonché per la madre e _4
per la moglie queste ultime non coinvolte nel Persona_4
presente giudizio), e , nonché i sig. CP_1 CP_2
e (questi ultimi due sono parti non Parte_4 Persona_1
coinvolte nel presente giudizio), hanno costituito servitù di passaggio sull'area ivi individuata nelle p.lle 619 e 859 del FG 13
(area oggi corrispondente alla p.lla 4451) individuando la dimensione ed ubicazione del tracciato.
X. La posizione del sig. è regolata nella parte dell'accordo Parte_1 titolata “Compravendita” e prevede l'acquisto del diritto di passaggio, nei termini individuati, da parte dell'odierno attore e della propria moglie (per l'accesso alla propria p.lla 434/2), a fronte del corrispettivo di € 8.000,00.
XI. Che tale pagamento costituisca l'unica controprestazione posta a carico degli acquirenti è reso chiaro dalla dicitura “Il prezzo della suddetta compravendita è fissato in € 8.000,00 (diconsi euro ottomila/00) e verrà regolato come segue: - pagamento con assegno della stipula del presente atto ).
XII. Il pagamento di questa somma contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo risulta dalla copia dell'assegno, CARISBO
N.620413039104 intestato a e dalla stessa ricevuto il CP_2
6/8/07 come da ricevuta sottoscritta in parti data allo stesso allegata, produzione che dimostra il corrispondente pagamento su cui alcuna contestazione viene sollevata dai convenuti.
XIII. Il perfezionamento dell'accordo, quindi la costituzione del diritto, è sancito dalla dicitura secondo cui “la presente compravendita viene fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili promessi in vendita con tutti i diritti e ragioni inerenti, servitù attive e passive, se legalmente costituite, e libero
pagina7 di 11 da ipoteche.”
XIV. Il richiamo contenuto nella scrittura alla p.lla 434 sub 2 del fg 13, estesa circa mq 58, di proprietà di e Parte_1
individua il fondo dominante al cui accesso è Persona_4 preordinata la servitù costituita nella scrittura. Per quanto all'oggetto del presente giudizio deve quindi prendersi atto degli effetti costitutivi della (medesima) servitù di passaggio alla cui costituzione coattiva è orientata la domanda.
XV. Non si ritiene, invece, influente sulla efficacia costitutiva dell'accordo (e quindi non si condividono le conclusioni che ne hanno tratto le parti) il successivo inciso secondo cui “la consegna degli immobili compravenduti avverrà appena saranno perfezionati i documenti tecnici, e comunque, entro il 31 dicembre 2007.”, posto che – in disparte l'improprio riferimento alla consegna di immobili contenuto in un atto che, contemplando la costituzione di servitù può tutt'al più intendersi riferito non alla sostanziale costituzione del diritto reale di passaggio ma al suo materiale esercizio – assume rilievo che proprio sull'effettività di questo esercizio a partire quanto meno dall'epoca di sottoscrizione dell'accordo, ed a prescindere dall'ottemperanza alla descritta consegna di documenti, non v'è contestazione tra le parti.
XVI. Acclarato dunque che la richiesta servitù già esiste in favore di
, ovvero della p.lla 434/2 di sua proprietà, in Parte_1 base all'accordo del agosto 2007, non v'è interesse all'azione volta ad ottenere la costituzione della stessa servitù in via coattiva.
XVII. D'altro canto, l'avere proposto la domanda in tali termini non consente di valorizzare la scrittura oltre quanto finora svolto, per emettere una sentenza che ne riproduca gli effetti e procurando all'attore un atto utile alla trascrizione, sostanzialmente accedendo ad una pronuncia emessa ai sensi dell'art.2932 C.C., che pure resta in facoltà dell'attore richiedere, perché questo travalicherebbe nel presente giudizio i limiti dettati dall'art.112 cpc : Il giudice non può indagare, d'ufficio, su un modo di costituzione della servitù
pagina8 di 11 diverso da quello dedotto dalla parte interessata, senza incorrere nel vizio di extrapetizione, che ricorre anche nel caso in cui la difformità fra petitum e decisum trae origine dalla identificazione di un'azione fondata su circostanze di fatto e di diritto non dedotte. ( V
1143/67, mass n 327566).* (Cass. Sez. 2, 08/07/1980, n. 4355, Rv.
408222 - 01)
XVIII. Per conseguenza va rilevata la carenza d'interesse ad agire ex art.100 cpc dell'attore perché già esistente il diritto qui invocato.
XIX. La domanda subordinata di usucapione del diritto di passaggio è assorbita dalle considerazioni che precedono.
***
XX. La scrittura del 6/8/2007 non trova migliore interpretazione dai convenuti.
XXI. Restano in disparte le conseguenze della tardiva costituzione e le decadenze dalle istanze presentate, sia a fini istruttori che per quanto configuri domanda riconvenzionale (ripristino dello stato dei luoghi come prima della sottoscrizione della scrittura privata del
06/08/2007 e rimozione delle cause che provocano lo scolo delle acque piovane nel terreno dei convenuti), inammissibili.
XXII. Nel merito, non è possibile configurare inadempienze di Parte_1
alle prescrizioni dell'accordo: è già stato esaminato
[...]
l'intervenuto pagamento della (unica) prestazione configurabile a suo carico a fronte della compravendita mediante pagamento del prezzo di € 8.000,00.
XXIII. Parte convenuta sostiene che l'inadempimento del Parte_1
consisterebbe nella mancata esecuzione dei lavori di sistemazione della strada secondo le modalità indicate nella scrittura, che sul punto prevede che “A carico dei signori , Parte_4 Per_1
e graveranno tutte le spese
[...] Parte_1
necessarie alla sistemazione della strada oggetto della cessione del di diritto di passaggio, mediante formazione di sottofondo con materiale inerte (misto di montagna), e successiva realizzazione
pagina9 di 11 della pavimentazione con massetto in conglomerato cementizio di cm 12-15, entro tre anni dalla stipula dell'atto pubblico, oltre alla realizzazione della recinzione sul confine di proprietà dei sigg. Pt_3
– . CP_2
XXIV. E' bene rammentare che il corrispettivo posto a carico dei contraenti per la costituzione della servitù era stato fissato unicamente nel pagamento di € 8.000,00 per il sig. , Parte_1
mentre per quanto riguarda i sigg. , unicamente nella Per_1 cessione a titolo definitivo (ai – ) del diritto di proprietà Pt_3 CP_2
sul terreno in catasto fg 13 p.lla 436 e confinante corte esclusiva di mq 50 circa , p.lla da frazionare, riportata per l'intero al fg. 13 p.lla
434 sub 1.
XXV. Anche in tal caso, si rileva incidentalmente, la scrittura ha i suoi effetti sostanziali, costitutivi per quanto attiene la servitù, e traslativi per quanto attiene il trasferimento di immobiliare delle aree indicate,
e laddove si voglia ritenere che il mancato frazionamento della porzione di p.lla 434 sub.1 sia stato ostativo alla redazione dell'atto pubblico, non ne viene influenzato l'effetto traslativo, restando la scrittura del 2007 pure azionabile dai convenuti per quanto d'interesse.
XXVI. D'altro canto questo mancato frazionamento non può avere alcuna influenza sulla validità dell'accordo concluso ed adempiuto dal
, che lo legittima all'autonomo esercizio del passaggio, Parte_1 potendo tutt'al più incidere sul diritto dei ad esercitare la Per_1
servitù, aspetto che peraltro esula dal presente giudizio.
XXVII. Invece la clausola descrittiva delle modalità di sistemazione della strada (benchè il si sia dichiarato disposto ad eseguirli Parte_1
dopo le attività di frazionamento da parte dei ) non può Per_1
essere elevata al rango di controprestazione spettante ai e Pt_3
, e come tale a motivo di contestazione dell'altrui CP_2
inadempimento perché la maggiore evidenza che risulta dalla modalità con cui è formulata (A carico dei signori , Parte_4
e graveranno tutte le Persona_1 Parte_1
pagina10 di 11 spese necessarie alla sistemazione della strada…) si profila piuttosto volta ad escludere i proprietari del fondo servente da qualunque onere di contribuzione alla sistemazione del tracciato;
e siccome tale sistemazione non può ritenersi inclusa tra le controprestazioni dovute dagli acquirenti del diritto di passaggio, anche il termine di tre anni si profila più concretamente valutabile non come un termine entro il quale gli acquirenti siano tenuti a realizzare le opere, quindi contro di loro, quanto un termine entro il quale possano farlo. L'aspetto è comunque di rilevo marginale a fronte del fatto che entrambe le parti hanno manifestato in sostanza il persistente interesse alla realizzazione di queste opere, i convenuti rivendicandole nella missiva del 113/12/21 e l'attore dichiarandosi disposto ad eseguirle dopo i frazionamenti dei Per_1
XXVIII. Ne consegue che le deduzioni di parte convenuta sull'inadempimento altrui non possono validarsi neppure qualificandole come mere eccezioni.
XXIX. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la carenza d'interesse dell'attore alla domanda in quanto il diritto in essa contemplato è già costituito con la scrittura del
06/08/2007 conclusa tra le parti.
2. Rigetta le domande riconvenzionali dei convenuti
3. Compensa le spese tra le parti
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 6 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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