Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G. nr. 966/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. NASO DOMENICO
ricorrente contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
OGGETTO: Accertamento della violazione dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE da parte della normativa nazionale in tema di ferie del personale docente a tempo determinato;
Disapplicazione della normativa nazionale nella parte in cui prevede un trattamento discriminatorio ai sensi della normativa comunitaria tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato;
condanna del l pagamento dell'indennità sostituiva per le ferie maturate e non CP_2 godute durante lo svolgimento del contratto di lavoro a tempo determinato.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Con
, della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2019/20 – 2020/21, per complessivi € 1.934,06 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
- IN VIA ISTRUTTORIA in caso di contestazione dei conteggi relativi alla monetizzazione delle ferie questa difesa si riserva la richiesta di ammissione di C.T.U. contabile;
- IN VIA ISTRUTTORIA ordinare alle amministrazioni resistenti ovvero all'amministrazione che la detenga, ex artt. 210 / 213 c.p.c., l'esibizione di documentazione attestante i giorni di ferie utilizzati dalla parte resistente;
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato.
PARTE RESISTENTE:
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruzione del quadro normativo e interpretativo di riferimento.
La CGUE, ND sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569/16 e C-
570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), interpretando l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
La Corte di Cassazione, richiamando quanto espresso dal Giudice europeo, ha sviluppato un orientamento ormai consolidatosi: riconosce il diritto del docente con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno all'indennità sostitutiva per ferie non godute ed esclude, conseguentemente, il divieto di monetizzazione.
Secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14268/2022 (richiamata anche dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 21780/2022), “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8803/2023, “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro ed il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite. Pertanto, il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali
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retribuite, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro potendosi verificare soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Secondo le recentissime ordinanze della Corte di Cassazione n. 16715/2024 e n. 13440/2024, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Anche i tribunali del Veneto si sono recentemente pronunciati in linea con l'orientamento della
Suprema Corte, richiamando (talvolta anche in maniera espressa) le pronunce di cui sopra:
• secondo la sentenza del Tribunale di Venezia n. 520/2024, “(…) in relazione alla fattispecie di causa imporre in ogni caso al lavoratore la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie in caso di mancata richiesta da parte del dipendente sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario, un tale effetto potendo prodursi solo quando il dipendente sia stato invitato a godere delle ferie se necessario formalmente e nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”;
• secondo la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 33/2024: “Dal prospetto ferie residue e fruite pure allegato da parte resistente […], emerge tuttavia che alla data sopra indicata si erano già svolti diversi periodi di sospensione delle lezioni […], e in occasione di tali sospensioni non risulta che alla ricorrente fosse stato rivolto alcun avviso della necessità di richiedere in detti periodi il godimento delle ferie, con avviso espresso della perdita, ed invero neppure nella nota sopra ricordata risulta contenuto alcun avviso relativo alla perdita del diritto alle ferie in
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caso di mancanza di espressa richiesta, sicché conclusivamente deve affermarsi che parte convenuta non abbia dimostrato di aver adempiuto all'onere sulla stessa gravante e la stessa va pertanto condannata […] a corrispondere alla ricorrente la somma di € 495,40 a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute”.
• Anche il Tribunale di Vicenza si è pronunciato in tal senso con la sentenza n. 106/2024.
Cont Nel caso che ci occupa, il non ha formulato espressa contestazione del quantum indicato in ricorso, né ha provato o allegato di aver inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Non vi è prescrizione: la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 3021/2020, ha sancito il principio di diritto secondo cui “la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale”.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione del solo recente consolidamento dell'orientamento favorevole al ricorrente, a fronte di una questione che ha impegnato anche l'intervento della CGUE.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 1.934,06= a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 e, conseguentemente, condanna il in persona del Controparte_3 CP_4 pro tempore al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Treviso, 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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