Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/03/2023, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2023
N. 00286/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Concettina Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melito di Porto Salvo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Margherita Crocé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Responsabile del procedimento P.O. dell’Ufficio Tecnico – Servizio SUAP e Pianificazione del Territorio del 12 gennaio 2021, assunta al prot. n. 1086 del 14 gennaio 2021, comunicata mediante pec, recante ‘ comunicazione conclusione del procedimento, rigetto dell'istanza di permesso di costruire, interdizione dall'eseguire i lavori e le conseguenti modifiche per la distribuzione interna, nonché il cambio di destinazione d'uso, ditta -OMISSIS- – rif. Progetto per la sanatoria prot. n. 27054 del 25.09.2020 ’;
- ed all’occorrenza della nota di comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 20265 del 22/10/2020, sempre a firma del medesimo predetto responsabile dell'Ufficio, che altresì è di contestuale annullamento della precedente propria nota datata 20/10/2020 prot. n. 29814 recante parere urbanistico contrario;
- nonché della relazione istruttoria effettuata dal medesimo ufficio tecnico ed asseritamente datata 8/10/2019 citata e non allegata ai predetti provvedimenti, quantunque indicata per relationem a fondamento del proprio diniego, sebbene relativa ad altro procedimento e destinatario già oggetto di impugnativa di terzi;
- nonché avverso ogni atto, verbale, relazione, provvedimento pregressi, collegati e/o presupposti e conseguenti in quanto diretti ad inibire l'esercizio del diritto della ricorrente proprietaria di diversa distribuzione dei vani interni dell'immobile posto al piano terra dello stabile di sua proprietà, locato per uso commerciale altra ditta terza dal 2005 a tutt'oggi, con la conseguente formalizzazione di cambio di destinazione d'uso - da magazzini e locali di deposito (C/2) a laboratori per arti e mestieri (C/3);
- ed altresì in quanto diretti ad inibire la correlata facoltà di realizzazione dei conseguenti lavori minimi di adeguamento in sanatoria dei locali interni delle predette unità immobiliari, quantunque le predette unità immobiliari siano già sostanzialmente e formalmente asservite all'uso predetto di magazzini/depositi e di laboratori di arti e mestieri, giusta autorizzazioni amministrative e sanitarie rilasciate dal medesimo Comune di Melito P.S. a far data dal 2005 e nei successivi rinnovi, nonché già oggetto di più recente agibilità parziale all'uso proprio cui sono destinate in base alla comunicazione SCIA SUAP n. 1153 del 17/07/2018;
- ovvero per la dichiarazione di nullità per conflitto di interessi di tutti i predetti atti e provvedimenti impugnati con l'odierno ricorso in quanto assunti dall'Amministrazione Comunale e dal responsabile del predetto Ufficio in violazione dei doveri ex d.P.R. n. 62/2013 ss.mm.ii., art. 1, comma 41, L. n. 190/2012 ed art. 6 bis L. n. 241/1990;
nonché per l'accertamento e la conseguente condanna
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2 bis della legge 241/1990, con conseguente condanna delle amministrazioni al pagamento degli importi che saranno ritenuti dovuti ex art. 30 cpa., in conseguenza dei gravissimi danni morali e materiali ingiustamente subiti dalla ricorrente ed al suo patrimonio, nonché per violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento da contatto qualificato ed a causa della conseguente inibizione delle attività in oggetto e per ogni altra conseguenza alla quale la predetta ricorrente sia esposta ed abbia a rispondere verso terzi delle vicende per cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo;
Vista la memoria del 18 gennaio 2023, con la quale parte ricorrente ha dato atto di rinunciare alla domanda risarcitoria e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso con domanda cautelare notificato il 15 marzo 2021 e depositato il 12 aprile 2021, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Comune di Melito Porto Salvo del 12/1/2021 (nonché gli altri atti ad esso sottesi e correlati indicati in epigrafe), con il quale veniva rigettata la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata il 25/9/2020 in relazione alle modifiche operate nella distribuzione interna dei vani dell’immobile meglio indicato in atti nonché per il cambio di destinazione d’uso da magazzini e deposito a laboratori per arti e mestieri, contestandone la legittimità in relazione ai vizi, variamente declinati, di violazione di legge ed eccesso di potere;
- con distinta domanda ha chiesto, altresì, la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2 bis della legge 241/1990 e 30 c.p.a. per l’inibizione dell’attività commerciale conseguita al diniego di sanatoria;
- il Comune di Melito Porto Salvo si è ritualmente costituito in resistenza con memoria del 22 aprile 2021, controdeducendo alle doglianze avversarie ed insistendo per il rigetto del ricorso;
- con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 28 aprile 2021 è stata rigettata la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora (ord. n. 95 del 29 aprile 2021);
Rilevato che:
- con memoria del 23 dicembre 2022 parte resistente ha segnalato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, tenuto conto dell’avvenuto rilascio in favore della ricorrente, a seguito della presentazione in data 10/5/2022 di una nuova istanza di accertamento di conformità, del richiesto titolo in sanatoria (con provvedimento n. 20047 del 20/7/2022), nonché della successiva adozione da parte del SUAP dell’Ente, con provvedimento unico n. 7 del 27/10/2022, dell’Autorizzazione Unica Ambientale in favore del conduttore del locale e titolare dell’autolavaggio ivi ubicato (-OMISSIS-), cui faceva seguito il dissequestro dell’immobile e la conseguente ripresa dell’attività di autolavaggio dal medesimo esercitata;
- le medesime circostanze sono state rappresentate anche dalla ricorrente con la memoria del 18 gennaio 2023, dandosi atto dell’ottenimento del “bene della vita al quale legittimamente anelava” ed invocandosi, pertanto, previa formale rinuncia alla domanda risarcitoria, la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- la causa, sentiti i difensori, è stata posta in decisione all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023;
Ritenuto che:
- non sussistono i presupposti per la riunione, richiesta da parte resistente, del presente procedimento a quello iscritto al n. -OMISSIS- R.G., promosso dal conduttore del locale di cui si controverte avverso il provvedimento del 16/12/2019 con il quale il responsabile del SUAP del Comune di Melito Porto Salvo rigettava la pratica volta al rilascio dell’Autorizzazione unica ambientale per l’attività di autolavaggio ivi esercitata;
- alla luce della convergente richiesta delle parti e della documentazione versata al fascicolo processuale, la pretesa azionata in giudizio da parte ricorrente sia da considerare pienamente soddisfatta, non potendo, pertanto, il Collegio fare altro che prendere atto della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.;
- quanto alle spese, sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione tra le parti, essendo stato emesso il titolo edilizio in sanatoria a conclusione di un nuovo procedimento avviato per effetto della reiterazione da parte della ricorrente della domanda ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.