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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/11/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 3525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3525/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Brigata Sassari n. 72
e
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Sassari n. 72
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Alesani
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“− i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Il sig. dovrà lasciare Parte_2 la casa coniugale dalla data dell'udienza di separazione e provvedere al cambio della residenza entro il mese successivo all'omologa della separazione;
1 − i ricorrenti hanno deciso liberamente, di comune accordo, e per il benessere del minore , che lo Per_1 stesso verrà affidato congiuntamente alla madre e al padre, con collocazione presso la madre, la sua residenza rimarrà sita in Gorizia, Via Brigata Sassari n. 72;
− le parti hanno redatto all'uopo il piano genitoriale che si allega e stabiliscono che di base il minore trascorrerà con il padre 1 o 2 pomeriggi a settimana a seconda dei turni lavorativi del padre.
Festività alternate anche a seconda dei turni lavorativi dei genitori. Il minore inoltre durante l'estate trascorrerà con il padre 2 settimane, anche non consecutive da concordare preventivamente con la madre a seconda dei turni lavorativi. Resta inteso che, ad ogni modo, i genitori si organizzeranno sulla base degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi di;
per quanto Per_1 riguarda il mantenimento del figlio minore, le parti concordano che il sig. per il Pt_2 mantenimento verserà l'importo di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
le spese straordinarie (ivi comprese quelle mediche, sportive, scolastiche…) vengono poste a carico delle parti nella misura del 50%ciascuno, disponendo altresì che le stesse vengano pagate al genitore che le ha sostenute entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui vengono trasmessi i giustificativi di spesa, facendo comunque riferimento al protocollo d'intesa del
Tribunale di Gorizia tra magistrati e avvocati attualmente vigente d.d. 01.10.2016 - prot. N.
720/2016. Per quanto riguarda le spese straordinarie già scadenziate (mensa e rette sportive) dovranno essere anticipate entro la scadenza delle stesse;
− i genitori assumeranno, come per legge, di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nei confronti del figlio durante il periodo di permanenza dello stesso presso il genitore ex art. 316 c.c.;
− eventuali contributi economici a favore del figlio, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assegno unico, spetteranno alla madre;
− i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio nonché di quelli del minore;
− i ricorrenti si danno reciprocamente atto di piena indipendenza economica fra di loro, rinunciando al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento reciproco;
− i ricorrenti danno atto di aver regolato ogni altro aspetto economico e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
− si dà atto sin d'ora che rinunciano ai termini per l'impugnazione.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/07/2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 05/09/2020 a Gorizia (GO), prima del quale
è nato il figlio nato a [...] il [...], hanno chiesto pronunciarsi la Persona_2 loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 17/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria per la domanda cumulativa di divorzio con separata ordinanza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3525/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Brigata Sassari n. 72
e
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Sassari n. 72
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Alesani
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“− i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Il sig. dovrà lasciare Parte_2 la casa coniugale dalla data dell'udienza di separazione e provvedere al cambio della residenza entro il mese successivo all'omologa della separazione;
1 − i ricorrenti hanno deciso liberamente, di comune accordo, e per il benessere del minore , che lo Per_1 stesso verrà affidato congiuntamente alla madre e al padre, con collocazione presso la madre, la sua residenza rimarrà sita in Gorizia, Via Brigata Sassari n. 72;
− le parti hanno redatto all'uopo il piano genitoriale che si allega e stabiliscono che di base il minore trascorrerà con il padre 1 o 2 pomeriggi a settimana a seconda dei turni lavorativi del padre.
Festività alternate anche a seconda dei turni lavorativi dei genitori. Il minore inoltre durante l'estate trascorrerà con il padre 2 settimane, anche non consecutive da concordare preventivamente con la madre a seconda dei turni lavorativi. Resta inteso che, ad ogni modo, i genitori si organizzeranno sulla base degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi di;
per quanto Per_1 riguarda il mantenimento del figlio minore, le parti concordano che il sig. per il Pt_2 mantenimento verserà l'importo di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
le spese straordinarie (ivi comprese quelle mediche, sportive, scolastiche…) vengono poste a carico delle parti nella misura del 50%ciascuno, disponendo altresì che le stesse vengano pagate al genitore che le ha sostenute entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui vengono trasmessi i giustificativi di spesa, facendo comunque riferimento al protocollo d'intesa del
Tribunale di Gorizia tra magistrati e avvocati attualmente vigente d.d. 01.10.2016 - prot. N.
720/2016. Per quanto riguarda le spese straordinarie già scadenziate (mensa e rette sportive) dovranno essere anticipate entro la scadenza delle stesse;
− i genitori assumeranno, come per legge, di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nei confronti del figlio durante il periodo di permanenza dello stesso presso il genitore ex art. 316 c.c.;
− eventuali contributi economici a favore del figlio, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assegno unico, spetteranno alla madre;
− i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio nonché di quelli del minore;
− i ricorrenti si danno reciprocamente atto di piena indipendenza economica fra di loro, rinunciando al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento reciproco;
− i ricorrenti danno atto di aver regolato ogni altro aspetto economico e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
− si dà atto sin d'ora che rinunciano ai termini per l'impugnazione.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/07/2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 05/09/2020 a Gorizia (GO), prima del quale
è nato il figlio nato a [...] il [...], hanno chiesto pronunciarsi la Persona_2 loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 17/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria per la domanda cumulativa di divorzio con separata ordinanza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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