Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 28 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 5811/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mazza e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano De CP_1
Benedictis, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18-10-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, , premesso di essere dipendente della Parte_2 CP_1
società operante nel settore della rimozione dei rifiuti solidi urbani ed aggiudicataria dell'appalto di rimozione dei rifiuti presso il Comune di Ottaviano, inquadrato al liv. terzo
A, affermava che la datrice di lavoro fa applicazione del CCNL FISE Assoambiente, e che la stessa non gli ha corrisposto quanto dovuto a titolo di permessi retribuiti (2022), così come disciplinati dalla norma transitoria aggiunta all'art. 17, comma 1 e 5, del ccnl
Igiene Ambientale del 1 gennaio 2022. In tal senso rilevasi che la società datrice, nel mese di gennaio 2023, non ha provveduto a liquidare le ore non fruite nell'anno solare 2022.
Sul punto evidenziava che i detti permessi retribuiti, laddove non goduti entro l'anno solare di competenza devono essere liquidati nel mese di gennaio dell'anno successivo.
Deduceva inoltre di non aver percepito la corretta retribuzione per i giorni festivi lavorati così come disciplinata dalla L. 260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonché dall'art 22, comma 1, ccnl di categoria, del CCNL Igiene Ambientale. Infatti, nei mesi di
25/04/2023, 01/05/2023, 08/05/2023, 2/06/2023, 15/08/2023), la società non ha corrisposto la corretta retribuzione dovuta. A tale proposito precisava che giornalmente presta la propria attività lavorativa dalle ore 4.00 alle ore 10.20, e allorquando presta la propria attività lavorativa in un giorno festivo ha diritto alla corresponsione della retribuzione di 2 giorni lavorativi oltre la maggiorazione del 75% per le due ore lavorative notturne prestate (dalle 4.00 alle 6.00) e del 50% per le 4 ore e 20 minuti prestati in orario diurno.
Concludeva chiedendo al Giudice adito: “dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare dei permessi retribuiti (art. 17, comma 1 e 5, ccnl di settore) così come indicati nella busta paga di dicembre 2022, della corretta retribuzione per il lavoro festivo ( L.
260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonché, art 22, comma 1, ccnl di categoria), così come previsti dalla normativa legale e contrattuale vigente;
e per l'effetto condannare la al pagamento della complessiva somma, oltre interessi e Parte_3 rivalutazione monetaria, di €.835,10 lordi in favore del ricorrente per le causali di cui al ricorso anche eventualmente ed in ogni caso a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1241 cod.civ. e salvo diversa qualificazione giuridica della domanda proposta”
Con memoria difensiva depositata il 26-1-2025 si costituiva in giudizio la , CP_1
affermando di aver corrisposto tutte le somme previste dal CCNL e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda giudiziale perché infondata.
All'udienza del 28-1-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
L'art. 17 del CCNL di categoria, pacificamente applicato dalla società convenuta, testualmente afferma:
“1. A totale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro di cui al presente art. 17, comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31 gennaio 2017 viene riconosciuto dal
1° febbraio 2017 un monte ore annuo "pro-capite" di permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell'anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore.
Analogamente, ai lavoratori impiegati a tempo parziale in forza al 31 gennaio 2017, viene riconosciuto, dal 1° febbraio 2017, un monte ore annuo "procapite" di permessi retribuiti di pari entità, riproporzionato alla durata della prestazione lavorativa ordinaria contrattualmente stabilita.
2. Al fine di mantenere immutata la retribuzione in essere al 31 gennaio 2017, ai lavoratori a tempo parziale in forza al 1° febbraio 2017 sarà proposto, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda, l'aumento proporzionale della durata della prestazione lavorativa, con decorrenza 1° febbraio 2017; a fronte di esigenze del lavoratore, è fatta salva la sua possibilità di confermare la precedente durata della prestazione lavorativa contrattuale, con il conseguente riproporzionamento della retribuzione.
3. In relazione all'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro, anche in deroga all'articolo
10, 5° comma, del presente c.c.n.l., è fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore a tempo parziale, in forza al 31 gennaio 2017, di pattuire specifiche condizioni contrattuali.
4. Nell'anno di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a un rateo del monte ore annuo di permessi retribuiti per ogni mese in cui è stato in forza, considerando come mese intero le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni e trascurandosi quelle inferiori. Qualora il lavoratore, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, abbia goduto di un numero di ore di permesso superiore a quello maturato, l'azienda tratterrà dalle spettanze di fine rapporto l'importo corrispondente alle ore di permesso godute ma non maturate.
5. Fermo rimanendo l'impegno delle aziende a favorire, su richiesta del lavoratore prioritariamente rispetto alle ferie, l'effettiva fruizione entro l'anno solare delle ore di permesso compatibilmente con le esigenze del servizio, le ore eventualmente non fruite nell'anno solare di competenza sono liquidate con la retribuzione del mese di gennaio nei valori in atto nel precedente mese di dicembre.
6. Il riconoscimento del monte ore di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori individuati dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, salvo che non fosse richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro”.
La società resistente non ha provato di aver corrisposto al ricorrente nel mese di gennaio
2023 le ore di permesso retribuito non fruite nell'anno solare precedente.
Per quanto concerne la domanda inerente la retribuzione per i giorni festivi lavorati, preliminarmente, rilevasi che così come disciplinato dalla L. 260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonchè dall'art. 22, comma 1, del ccnl di categoria, al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e c), è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro e il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20 - ovverosia, con la maggiorazione del 50% della retribuzione per le ore lavorative diurne (dalle 6.00 alle 22.00) e del 75% della retribuzione per le ore lavorative notturne (dalle 22.00 alle 6.00) - si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
Tale tipo di interpretazione è stata più volte confermata dalla più recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. Lav. Sent. n. 16592/2015, 2006/2022 e ord. n. 14246/2024, n.
26327/2024) e di merito (C.A. Salerno – sez. Lavoro Sent. n. 443/2022, 444/2022,
446/2022, 561/2022, 585/2022, 603/2022 e 734/2022) dalle quali si evince che, secondo l'insegnamento consolidato della S.C., “con la normativa in tema di festività infrasettimanali (leggi n. 260 del 1949, n. 90 del 1954 e n. 54 del 1977), il legislatore ha inteso attribuire al lavoratore subordinato il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di determinate ricorrenze religiose e civili conservando la normale retribuzione giornaliera, con la conseguenza che il datore di lavoro non può pretendere che il lavoratore espleti la sua prestazione lavorativa nelle giornate suddette. E possibile però che le parti, di comune intesa, stabiliscano che l'attività produttiva, e quindi la prestazione lavorativa, abbiano normale corso anche nella giornata di festività infrasettimanale con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, oltre alla normale retribuzione giornaliera, anche la paga per le ore di lavoro effettivamente prestate (con la maggiorazione del lavoro festivo), atteso che il diritto al riposo in tale giornata è rinunciabile da parte del lavoratore, a differenza del diritto al riposo settimanale che non può essere oggetto di rinuncia alcuna. Tale principio trova applicazione anche in ipotesi di festività di origine meramente contrattuale (come la festa del santo patrono)”; “ la rinunciabilità al riposo in occasione delle festività è rimessa all'accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005, nonché Cass. 27948 del 2017 e Cass. n. 18887 del
2019) - (così Cass. n. 29907/2021)”.
Deve dunque accogliersi il ricorso e condannarsi la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 835,10, come da conteggi redatti nell'atto introduttivo, le cui risultanze si condividono perché conformi al CCNL invocato ed applicato dalla società resistente, e non specificamente contestata da quest'ultima. A tale importo dovranno aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429,
III comma, c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 835,10 per i titoli richiesti in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, III comma, c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
662,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Nola, 28 gennaio 2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza