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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 169/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 169/2025 promossa da:
SPECIALE Parte_1 [...]
RAPPRESENTATA DA (C.F. Parte_2 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA CRIVELLARI, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE DELLA TECNICA N. 177 00144 ROMA, per procura speciale allegata all'atto introduttivo, ex art. 83, 3° co., cpc parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti PIETRO MANDIA e CP_2 C.F._1 dall'avv. ALBERTO PAPALIA ( VIALE DUCA D'AOSTA, 53 13011 C.F._2
BORGOSESIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA N. 53 13011
BORGOSESIA, per procura allegata alla comparsa di costituzione, ex art. 83, 3°co.cpc parte appellata
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 e per essa (appellante) ha rassegnato le seguenti conclusioni Parte_1 Controparte_1 nell'atto di appello: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: Per i motivi di cui al presente atto, riformare integralmente la sentenza n. 1113/24 del Tribunale di Vercelli pubblicata in data 31.12.2024 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e segnatamente, decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vercelli in data
1/2/2024 n.60/24 (rg 1546/23); in via subordinare, condannare il sig al pagamento in favore CP_2 dell'appellante, della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con riserva di reiterazione delle istanze istruttorie formulate in primo grado in caso di appello incidentale da parte dell'appellato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali anche per il primo grado di giudizio. Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge".
(appellato e appellante incidentale condizionato) ha rassegnato le seguenti conclusioni nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni istanza, difesa ed eccezione avversaria rigettata, così giudicare: In via preliminare:
1. accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello notificato da al IG in data 6 febbraio 2025 Parte_1 CP_2 per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
2. accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello notificato da al IG in data 6 febbraio 2025 Parte_1 CP_2 per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
Nel merito:
3. rigettare l'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione in appello notificato al IG in data 6 febbraio 2025, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per CP_2
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1113/2024, R.G. n. 371/2024, Giudice Dott.
OA AS, emessa e pubblicata in data 31 dicembre 2024 e notificata dal IG a a CP_2 Parte_1 mezzo PEC in data 7 gennaio 2025, per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
Nel merito, in via d'appello incidentale condizionato Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma e/o annullamento della Sentenza del Tribunale di
Vercelli n. 1113/2024, R.G. n. 371/2024, Giudice Dott. OA AS, emessa e pubblicata in data 31 dicembre
2024, 4. accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., degli artt. 1469 bis, 1469 ter e 1469 quinquies c.c. e degli artt. 33, 34 e 36 del D. Lgs. 206/2005, la nullità e/o l'inefficacia delle clausole di cui alle lettere F), G), H) e I) delle fideiussioni asseritamente rilasciate dal IG , per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
5. accertare e CP_2 dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) e comma 3 della Legge n. 287/1990 e dell'art. 101, comma 1 e 2, del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la nullità e/o l'inefficacia delle clausole di cui alle lettere B), F) e H) delle fideiussioni asseritamente rilasciate dal IG , per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
6. accertare e CP_2 dichiarare che il IG nulla deve a e respingere, in ogni caso, ogni avversaria pretesa creditoria per tutte CP_2 Parte_1 le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
7. accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p., dell'art.
1815 c.c. e della Legge n. 108/1996, l'applicazione di tassi di interesse usurari da parte di Biverbanca S.p.a. (e in giudizio da parte di a danno della IGa in relazione al contratto di mutuo ipotecario agrario Parte_1 Parte_3 stipulato in data 30 dicembre 2004 a rogito del Notaio Dott. di Borgosesia, di cui n. 30870 e alla Persona_1 Pt_4
Racc. n. 7653, e in relazione ai contratti di apertura di conto corrente n. 504125 e n. 11/125/00530502, ai contratti di pagina 2 di 9 finanziamento e agli affidamenti bancari in conto corrente e, per l'effetto, determinare l'effettiva esposizione debitoria della
IGa nei confronti di Biverbanca S.p.a. e il limite massimo delle fideiussioni asseritamente rilasciate dal Parte_3
IG , per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
In ogni caso e comunque:
8. condannare CP_2 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento in favore del IG
[...]
dei danni per responsabilità processuale da liquidare in una somma equitativamente determinata per aver agito CP_2 in sede monitoria e resistito in giudizio nei confronti dello stesso con mala fede e/o colpa grave, per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
9. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La presente controversia trae origine da un'operazione di cartolarizzazione di crediti bancari realizzata nel luglio 2018 ai sensi della legge n. 130/1999. In tale contesto, Biverbanca S.p.A. ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto alla società un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di mutuo e da Parte_1 aperture di credito classificati come sofferenze.
Tra i crediti ceduti figuravano quelli vantati nei confronti di , titolare dell'impresa individuale Parte_3
“Azienda Agricola Verde Valsesia di Prato Raffaella”, garantiti da fideiussioni rilasciate dall'odierno appellato coniuge separato della debitrice e in regime di separazione dei beni, in data 1° CP_2 ottobre 2004.
Le garanzie fideiussorie erano due:
– una fideiussione omnibus, per l'importo massimo di euro 63.000, a garanzia delle obbligazioni bancarie di qualsiasi natura;
– una fideiussione specifica, per l'importo di euro 180.000, a garanzia del mutuo agrario stipulato in data 30 dicembre 2004 a rogito del notaio di Borgosesia. Persona_1
Entrambe contenevano clausole di deroga alle disposizioni degli articoli 1957, 1945 e 1939 c.c.
Alla data del 16 luglio 2018, momento della cessione, l'esposizione debitoria della sig.ra risultava così Pt_3 composta: euro 20.967,11 per il saldo passivo del conto n. 504125; euro 33.638,55 per il conto n.
11/125/00530502; euro 323.585,19 per il residuo del mutuo agrario, come da certificazioni ex art. 50
T.U.B.
Il sig. oltre che fideiussore, aveva partecipato al contratto di mutuo in qualità di terzo datore di CP_2 ipoteca, gravando la propria quota (pari a un quarto) di un immobile in Serravalle Sesia.
Sulla base della cessione e delle relative garanzie, adiva il Tribunale di Vercelli con ricorso Parte_1 monitorio del 25 settembre 2023, ottenendo decreto ingiuntivo n. 60/2024 del 1° febbraio 2024 per pagina 3 di 9 l'importo complessivo di euro 243.000, oltre interessi e spese. Il decreto veniva notificato al il 9 CP_2 febbraio 2024, che proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 15 marzo 2024.
2. Svolgimento del processo di primo grado
Con decreto interlocutorio del 18 dicembre 2023, il Tribunale di Vercelli, applicando i principi delle Sezioni
Unite n. 9479/2023, disponeva la verifica della presenza di clausole vessatorie ai sensi del Codice del
Consumo, rilevando che le fideiussioni prodotte da contenevano previsioni potenzialmente lesive Pt_1 dei diritti del consumatore.
Tra queste individuava, in particolare: la clausola di reviviscenza (lett. B); la deroga all'art. 1957 c.c. (lett. F); il pagamento a semplice richiesta scritta (lett. G); la sopravvivenza in deroga all'art. 1339 c.c. (lett. H); la rinuncia a proporre eccezioni (lett. I); e la deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi (lett. N).
Con note integrative del 15 gennaio 2024, affermava che il mutuo agrario non era stato contratto Pt_1 per finalità abitative e riassumeva il contenuto delle clausole. Il decreto ingiuntivo n. 60/2024 veniva quindi emesso, ingiungendo a il pagamento di euro 243.000 oltre interessi e spese. CP_2
Con l'opposizione, eccepiva la nullità delle fideiussioni, l'inesistenza dell'obbligo di garanzia, la CP_2 vessatorietà delle clausole in violazione della normativa consumeristica e antitrust, la decadenza ex art. 1957
c.c., la prescrizione dei crediti, la violazione della buona fede contrattuale e la mancanza di prova del credito, nonché l'applicazione di tassi usurari.
costituitasi il 3 luglio 2024, contestava integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto Pt_1 dell'opposizione e la conferma del decreto, negando altresì che potesse qualificarsi come CP_2 consumatore ai sensi del d.lgs. 206/2005.
All'udienza del 12 settembre 2024, fallito il tentativo conciliativo, il Giudice con ordinanza del 14 ottobre
2024 rigettava la provvisoria esecuzione e la richiesta di mediazione, ritenendo la causa matura per la decisione e fissando udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
In tale provvedimento il Tribunale rilevava che la missiva dell'11 giugno 2007 conteneva soltanto la revoca degli affidamenti in conto corrente, senza riferimenti al mutuo ipotecario agrario, e che nessuna iniziativa giudiziale fosse stata proposta nei sei mesi successivi, integrando così la decadenza ex art. 1957 c.c.
All'udienza del 29 novembre 2024, le parti discutevano oralmente e precisavano le conclusioni;
l'opponente integrava la propria domanda chiedendo la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3. Decisione impugnata
Con sentenza n. 1113/2024 del 31 dicembre 2024, il Tribunale di Vercelli accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando al rimborso delle spese processuali, Parte_1 rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c.
pagina 4 di 9 Il Giudice, respinte le eccezioni preliminari di tardività e difetto di titolarità del credito, decideva secondo il principio della ragione più liquida, limitando l'esame alla validità delle clausole F) e G) delle fideiussioni.
Le suddette clausole derogavano rispettivamente all'art. 1957 c.c. (esonerando il creditore dal termine semestrale per agire) e prevedevano il pagamento “a semplice richiesta scritta”.
Il Tribunale riconosceva la vessatorietà di tali clausole ai sensi degli artt. 1469-bis c.c. e 33 e ss. Codice del
Consumo, ritenendo che esse comportassero un significativo squilibrio a danno del fideiussore- consumatore, e accertava la decadenza del creditore per mancata proposizione di azioni giudiziali entro il termine semestrale.
Respingeva infine la domanda di responsabilità aggravata, escludendo condotte dolose o gravemente colpose da parte della ricorrente.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
con atto di appello del 6 febbraio 2025, censurava la sentenza per erronea applicazione della Parte_1 disciplina consumeristica e per vizi di motivazione.
Sosteneva che il Tribunale aveva travisato la volontà contrattuale, non avesse valutato la natura solidale delle fideiussioni e avesse qualificato come vessatorie clausole che, a suo dire, costituivano pattuizioni neutre o di uso bancario.
L'appellante affermava che la deroga all'art. 1957 c.c. non produceva alcun pregiudizio, che la clausola
“solve et repete” era lecita e che la richiesta stragiudiziale di pagamento soddisfaceva l'onere previsto dalla norma.
In via subordinata, ribadiva l'assenza di interesse dell'appellato ex art. 100 c.p.c. e l'inopponibilità al cessionario delle condotte della banca originaria.
costituitosi con comparsa del 23 giugno 2025, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per CP_2 violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., deducendo la genericità dei motivi e la piena coerenza logico- giuridica della decisione impugnata.
Nel merito, sosteneva la vessatorietà delle clausole F) e G) per violazione degli artt. 1469-bis e ss. c.c. e 33,
34, 36 Cod. Consumo, ribadendo che esse determinavano un significativo squilibrio contrattuale e un indebito prolungamento della garanzia.
Con appello incidentale condizionato, riproponeva le ulteriori questioni non esaminate in primo CP_2 grado (nullità antitrust, prescrizione, buona fede, carenza di prova del credito e responsabilità ex art. 96
c.p.c.), da ritenersi assorbite in caso di conferma della decisione appellata.
5. Tema del contendere: questioni controverse e giudicato interno
Si è formato giudicato interno sulla qualifica di consumatore del fideiussore, sulla mancata trattativa individuale e sull'esistenza delle fideiussioni.
pagina 5 di 9 Il cuore della controversia è costituito dalla vessatorietà delle clausole F) e G) e dalle conseguenze derivanti dalla loro eventuale nullità.
La clausola F) deroga all'art. 1957 c.c., dispensando il creditore dall'obbligo di agire entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
la clausola G) prevede l'obbligo del fideiussore di pagare a semplice richiesta scritta.
Il Tribunale ha ritenuto che entrambe siano vessatorie e che, una volta caducate, trovi applicazione la disciplina legale ordinaria, con conseguente estinzione della garanzia per decadenza.
L'appellante nega tale conclusione, invocando un orientamento giurisprudenziale non univoco e sostenendo che la clausola “a prima richiesta” valga come deroga lecita e funzionale all'equilibrio contrattuale. L'appellato, invece, sottolinea che l'abbinamento delle due clausole produce un effetto sinergico di soppressione delle tutele del garante, escludendo ogni limite temporale e ogni verifica giudiziale preventiva.
La giurisprudenza prevalente, cui il Tribunale ha aderito, interpreta la nozione di “istanze” dell'art. 1957 c.c. come riferita esclusivamente ad iniziative giudiziali e non ad atti stragiudiziali: nel caso concreto, nessuna azione fu intrapresa entro il semestre successivo alle comunicazioni dell'11 giugno 2007 e del 22 marzo
2016.
6. Ragioni della decisione
6.1 – Ammissibilità dell'appello
Le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellato non sono fondate.
L'atto di appello individua chiaramente il capo di sentenza impugnato (nullità delle clausole F e G) e sviluppa argomentazioni che si confrontano con la ratio decidendi, in linea con i principi affermati da Cass.,
SS.UU., ord. n. 36481/2022 e Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18023/2023.
Non ricorrono neppure i presupposti dell'art. 348-bis c.p.c., non potendosi ritenere manifestamente infondata una questione di non univoco indirizzo giurisprudenziale.
L'appello è dunque ammissibile.
6.2 – Sulla vessatorietà delle clausole F) e G)
È incontestato che il sig. sia consumatore e che le clausole non siano state oggetto di trattativa CP_2 individuale.
Nel caso di specie, in particolare, è pacifico che non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta Pt_1 trattativa individuale sulle clausole controverse, come richiesto dall'art. 34, comma 5, del Codice del
Consumo.
La clausola F), derogando all'art. 1957 c.c., priva il fideiussore della tutela di non restare indefinitamente obbligato, alterando in modo significativo l'equilibrio contrattuale.
pagina 6 di 9 La Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27558/2023 e la successiva ord. n. 14687/2025 hanno qualificato tale deroga come vessatoria, salvo prova contraria del professionista, qui mancante.
Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), Codice del Consumo, sono vessatorie le clausole che impongono decadenze o limitano la facoltà di opporre eccezioni.
La clausola F) integra tale ipotesi e deve pertanto ritenersi nulla.
6.3 – Sulla clausola “solve et repete”
La clausola G), che impone il pagamento “a semplice richiesta scritta”, limita la possibilità del consumatore di opporre eccezioni e rientra anch'essa nella presunzione di cui all'art. 33, comma 2, lett. t), Codice del
Consumo.
Come affermato da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5423/2022, la nullità colpisce la clausola abusiva ma non l'intero contratto, che resta regolato dalla disciplina legale.
Pertanto, anche la clausola G) deve ritenersi vessatoria e nulla.
6.4 – Sulla natura solidale delle fideiussioni
L'argomento della solidarietà non può essere accolto: è nuovo e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.; comunque, la solidarietà passiva non elide l'obbligo del creditore di proporre le istanze nel termine semestrale, che tutela il fideiussore dall'inerzia del creditore.
6.5 – Sulla pretesa sufficienza degli atti stragiudiziali
Accertata la nullità delle clausole F) e G), torna applicabile la disciplina codicistica: l'istanza ex art. 1957 c.c. deve essere giudiziale.
Lo hanno ribadito Cass. civ., Sez. II, n. 1724/2016 e Cass. civ., Sez. III, n. 7502/2004: per 'istanze' devono intendersi i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, restando esclusi i semplici atti stragiudiziali.
Poiché è pacifico che nel semestre successivo alle comunicazioni dell'11 giugno 2007 e del 22 marzo 2016 non furono intraprese azioni giudiziali, la decadenza si è maturata.
6.6 – Sull'eccezione relativa alla durata della fideiussione
L'argomento secondo cui la garanzia si estenderebbe fino all'integrale adempimento è inammissibile perché nuovo e comunque irrilevante, poiché la nullità per vessatorietà travolge qualsiasi pattuizione derogatoria, espressa o implicita.
6.7 – Conseguenze della nullità delle clausole
Ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo, il contratto resta valido per il resto ma soggetto alla disciplina dell'art. 1957 c.c.
Il creditore, non avendo agito entro il termine di sei mesi, è decaduto dal diritto di escutere la garanzia.
6.8 – Sull'appello incidentale condizionato
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da
CP_2 pagina 7 di 9 6.9 – Conclusioni e spese
Per tutte le ragioni esposte, l'appello principale deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 1113/2024 del Tribunale di Vercelli.
Il primo giudice ha correttamente applicato i principi consolidati in tema di vessatorietà delle clausole fideiussorie nei contratti stipulati tra professionista e consumatore, dichiarando la nullità delle clausole F) e
G), che derogano in senso pregiudizievole all'art. 1957 c.c. e impongono il pagamento “a semplice richiesta scritta”.
Tali pattuizioni comportano un significativo squilibrio contrattuale e, in difetto di prova di una trattativa individuale, risultano nulle ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo.
La nullità parziale del contratto determina la riespansione della disciplina legale e, conseguentemente, la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria per mancata proposizione di azioni giudiziali nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
L'appello incidentale condizionato, espressamente subordinato all'eventuale accoglimento dell'appello principale, resta assorbito.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna alle spese del grado, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in misura corrispondente ai valori medi e con riferimento alle tre fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisoria).
Le spese vengono così determinate in euro 8.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1113/2024 del Tribunale di Vercelli, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che liquida in euro 8.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
pagina 8 di 9 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 169/2025 promossa da:
SPECIALE Parte_1 [...]
RAPPRESENTATA DA (C.F. Parte_2 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA CRIVELLARI, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE DELLA TECNICA N. 177 00144 ROMA, per procura speciale allegata all'atto introduttivo, ex art. 83, 3° co., cpc parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti PIETRO MANDIA e CP_2 C.F._1 dall'avv. ALBERTO PAPALIA ( VIALE DUCA D'AOSTA, 53 13011 C.F._2
BORGOSESIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA N. 53 13011
BORGOSESIA, per procura allegata alla comparsa di costituzione, ex art. 83, 3°co.cpc parte appellata
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 e per essa (appellante) ha rassegnato le seguenti conclusioni Parte_1 Controparte_1 nell'atto di appello: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: Per i motivi di cui al presente atto, riformare integralmente la sentenza n. 1113/24 del Tribunale di Vercelli pubblicata in data 31.12.2024 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e segnatamente, decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vercelli in data
1/2/2024 n.60/24 (rg 1546/23); in via subordinare, condannare il sig al pagamento in favore CP_2 dell'appellante, della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con riserva di reiterazione delle istanze istruttorie formulate in primo grado in caso di appello incidentale da parte dell'appellato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali anche per il primo grado di giudizio. Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge".
(appellato e appellante incidentale condizionato) ha rassegnato le seguenti conclusioni nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni istanza, difesa ed eccezione avversaria rigettata, così giudicare: In via preliminare:
1. accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello notificato da al IG in data 6 febbraio 2025 Parte_1 CP_2 per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
2. accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello notificato da al IG in data 6 febbraio 2025 Parte_1 CP_2 per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
Nel merito:
3. rigettare l'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione in appello notificato al IG in data 6 febbraio 2025, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per CP_2
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1113/2024, R.G. n. 371/2024, Giudice Dott.
OA AS, emessa e pubblicata in data 31 dicembre 2024 e notificata dal IG a a CP_2 Parte_1 mezzo PEC in data 7 gennaio 2025, per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
Nel merito, in via d'appello incidentale condizionato Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma e/o annullamento della Sentenza del Tribunale di
Vercelli n. 1113/2024, R.G. n. 371/2024, Giudice Dott. OA AS, emessa e pubblicata in data 31 dicembre
2024, 4. accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., degli artt. 1469 bis, 1469 ter e 1469 quinquies c.c. e degli artt. 33, 34 e 36 del D. Lgs. 206/2005, la nullità e/o l'inefficacia delle clausole di cui alle lettere F), G), H) e I) delle fideiussioni asseritamente rilasciate dal IG , per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
5. accertare e CP_2 dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) e comma 3 della Legge n. 287/1990 e dell'art. 101, comma 1 e 2, del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la nullità e/o l'inefficacia delle clausole di cui alle lettere B), F) e H) delle fideiussioni asseritamente rilasciate dal IG , per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
6. accertare e CP_2 dichiarare che il IG nulla deve a e respingere, in ogni caso, ogni avversaria pretesa creditoria per tutte CP_2 Parte_1 le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
7. accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p., dell'art.
1815 c.c. e della Legge n. 108/1996, l'applicazione di tassi di interesse usurari da parte di Biverbanca S.p.a. (e in giudizio da parte di a danno della IGa in relazione al contratto di mutuo ipotecario agrario Parte_1 Parte_3 stipulato in data 30 dicembre 2004 a rogito del Notaio Dott. di Borgosesia, di cui n. 30870 e alla Persona_1 Pt_4
Racc. n. 7653, e in relazione ai contratti di apertura di conto corrente n. 504125 e n. 11/125/00530502, ai contratti di pagina 2 di 9 finanziamento e agli affidamenti bancari in conto corrente e, per l'effetto, determinare l'effettiva esposizione debitoria della
IGa nei confronti di Biverbanca S.p.a. e il limite massimo delle fideiussioni asseritamente rilasciate dal Parte_3
IG , per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
In ogni caso e comunque:
8. condannare CP_2 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento in favore del IG
[...]
dei danni per responsabilità processuale da liquidare in una somma equitativamente determinata per aver agito CP_2 in sede monitoria e resistito in giudizio nei confronti dello stesso con mala fede e/o colpa grave, per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
9. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La presente controversia trae origine da un'operazione di cartolarizzazione di crediti bancari realizzata nel luglio 2018 ai sensi della legge n. 130/1999. In tale contesto, Biverbanca S.p.A. ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto alla società un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di mutuo e da Parte_1 aperture di credito classificati come sofferenze.
Tra i crediti ceduti figuravano quelli vantati nei confronti di , titolare dell'impresa individuale Parte_3
“Azienda Agricola Verde Valsesia di Prato Raffaella”, garantiti da fideiussioni rilasciate dall'odierno appellato coniuge separato della debitrice e in regime di separazione dei beni, in data 1° CP_2 ottobre 2004.
Le garanzie fideiussorie erano due:
– una fideiussione omnibus, per l'importo massimo di euro 63.000, a garanzia delle obbligazioni bancarie di qualsiasi natura;
– una fideiussione specifica, per l'importo di euro 180.000, a garanzia del mutuo agrario stipulato in data 30 dicembre 2004 a rogito del notaio di Borgosesia. Persona_1
Entrambe contenevano clausole di deroga alle disposizioni degli articoli 1957, 1945 e 1939 c.c.
Alla data del 16 luglio 2018, momento della cessione, l'esposizione debitoria della sig.ra risultava così Pt_3 composta: euro 20.967,11 per il saldo passivo del conto n. 504125; euro 33.638,55 per il conto n.
11/125/00530502; euro 323.585,19 per il residuo del mutuo agrario, come da certificazioni ex art. 50
T.U.B.
Il sig. oltre che fideiussore, aveva partecipato al contratto di mutuo in qualità di terzo datore di CP_2 ipoteca, gravando la propria quota (pari a un quarto) di un immobile in Serravalle Sesia.
Sulla base della cessione e delle relative garanzie, adiva il Tribunale di Vercelli con ricorso Parte_1 monitorio del 25 settembre 2023, ottenendo decreto ingiuntivo n. 60/2024 del 1° febbraio 2024 per pagina 3 di 9 l'importo complessivo di euro 243.000, oltre interessi e spese. Il decreto veniva notificato al il 9 CP_2 febbraio 2024, che proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 15 marzo 2024.
2. Svolgimento del processo di primo grado
Con decreto interlocutorio del 18 dicembre 2023, il Tribunale di Vercelli, applicando i principi delle Sezioni
Unite n. 9479/2023, disponeva la verifica della presenza di clausole vessatorie ai sensi del Codice del
Consumo, rilevando che le fideiussioni prodotte da contenevano previsioni potenzialmente lesive Pt_1 dei diritti del consumatore.
Tra queste individuava, in particolare: la clausola di reviviscenza (lett. B); la deroga all'art. 1957 c.c. (lett. F); il pagamento a semplice richiesta scritta (lett. G); la sopravvivenza in deroga all'art. 1339 c.c. (lett. H); la rinuncia a proporre eccezioni (lett. I); e la deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi (lett. N).
Con note integrative del 15 gennaio 2024, affermava che il mutuo agrario non era stato contratto Pt_1 per finalità abitative e riassumeva il contenuto delle clausole. Il decreto ingiuntivo n. 60/2024 veniva quindi emesso, ingiungendo a il pagamento di euro 243.000 oltre interessi e spese. CP_2
Con l'opposizione, eccepiva la nullità delle fideiussioni, l'inesistenza dell'obbligo di garanzia, la CP_2 vessatorietà delle clausole in violazione della normativa consumeristica e antitrust, la decadenza ex art. 1957
c.c., la prescrizione dei crediti, la violazione della buona fede contrattuale e la mancanza di prova del credito, nonché l'applicazione di tassi usurari.
costituitasi il 3 luglio 2024, contestava integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto Pt_1 dell'opposizione e la conferma del decreto, negando altresì che potesse qualificarsi come CP_2 consumatore ai sensi del d.lgs. 206/2005.
All'udienza del 12 settembre 2024, fallito il tentativo conciliativo, il Giudice con ordinanza del 14 ottobre
2024 rigettava la provvisoria esecuzione e la richiesta di mediazione, ritenendo la causa matura per la decisione e fissando udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
In tale provvedimento il Tribunale rilevava che la missiva dell'11 giugno 2007 conteneva soltanto la revoca degli affidamenti in conto corrente, senza riferimenti al mutuo ipotecario agrario, e che nessuna iniziativa giudiziale fosse stata proposta nei sei mesi successivi, integrando così la decadenza ex art. 1957 c.c.
All'udienza del 29 novembre 2024, le parti discutevano oralmente e precisavano le conclusioni;
l'opponente integrava la propria domanda chiedendo la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3. Decisione impugnata
Con sentenza n. 1113/2024 del 31 dicembre 2024, il Tribunale di Vercelli accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando al rimborso delle spese processuali, Parte_1 rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c.
pagina 4 di 9 Il Giudice, respinte le eccezioni preliminari di tardività e difetto di titolarità del credito, decideva secondo il principio della ragione più liquida, limitando l'esame alla validità delle clausole F) e G) delle fideiussioni.
Le suddette clausole derogavano rispettivamente all'art. 1957 c.c. (esonerando il creditore dal termine semestrale per agire) e prevedevano il pagamento “a semplice richiesta scritta”.
Il Tribunale riconosceva la vessatorietà di tali clausole ai sensi degli artt. 1469-bis c.c. e 33 e ss. Codice del
Consumo, ritenendo che esse comportassero un significativo squilibrio a danno del fideiussore- consumatore, e accertava la decadenza del creditore per mancata proposizione di azioni giudiziali entro il termine semestrale.
Respingeva infine la domanda di responsabilità aggravata, escludendo condotte dolose o gravemente colpose da parte della ricorrente.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
con atto di appello del 6 febbraio 2025, censurava la sentenza per erronea applicazione della Parte_1 disciplina consumeristica e per vizi di motivazione.
Sosteneva che il Tribunale aveva travisato la volontà contrattuale, non avesse valutato la natura solidale delle fideiussioni e avesse qualificato come vessatorie clausole che, a suo dire, costituivano pattuizioni neutre o di uso bancario.
L'appellante affermava che la deroga all'art. 1957 c.c. non produceva alcun pregiudizio, che la clausola
“solve et repete” era lecita e che la richiesta stragiudiziale di pagamento soddisfaceva l'onere previsto dalla norma.
In via subordinata, ribadiva l'assenza di interesse dell'appellato ex art. 100 c.p.c. e l'inopponibilità al cessionario delle condotte della banca originaria.
costituitosi con comparsa del 23 giugno 2025, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per CP_2 violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., deducendo la genericità dei motivi e la piena coerenza logico- giuridica della decisione impugnata.
Nel merito, sosteneva la vessatorietà delle clausole F) e G) per violazione degli artt. 1469-bis e ss. c.c. e 33,
34, 36 Cod. Consumo, ribadendo che esse determinavano un significativo squilibrio contrattuale e un indebito prolungamento della garanzia.
Con appello incidentale condizionato, riproponeva le ulteriori questioni non esaminate in primo CP_2 grado (nullità antitrust, prescrizione, buona fede, carenza di prova del credito e responsabilità ex art. 96
c.p.c.), da ritenersi assorbite in caso di conferma della decisione appellata.
5. Tema del contendere: questioni controverse e giudicato interno
Si è formato giudicato interno sulla qualifica di consumatore del fideiussore, sulla mancata trattativa individuale e sull'esistenza delle fideiussioni.
pagina 5 di 9 Il cuore della controversia è costituito dalla vessatorietà delle clausole F) e G) e dalle conseguenze derivanti dalla loro eventuale nullità.
La clausola F) deroga all'art. 1957 c.c., dispensando il creditore dall'obbligo di agire entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
la clausola G) prevede l'obbligo del fideiussore di pagare a semplice richiesta scritta.
Il Tribunale ha ritenuto che entrambe siano vessatorie e che, una volta caducate, trovi applicazione la disciplina legale ordinaria, con conseguente estinzione della garanzia per decadenza.
L'appellante nega tale conclusione, invocando un orientamento giurisprudenziale non univoco e sostenendo che la clausola “a prima richiesta” valga come deroga lecita e funzionale all'equilibrio contrattuale. L'appellato, invece, sottolinea che l'abbinamento delle due clausole produce un effetto sinergico di soppressione delle tutele del garante, escludendo ogni limite temporale e ogni verifica giudiziale preventiva.
La giurisprudenza prevalente, cui il Tribunale ha aderito, interpreta la nozione di “istanze” dell'art. 1957 c.c. come riferita esclusivamente ad iniziative giudiziali e non ad atti stragiudiziali: nel caso concreto, nessuna azione fu intrapresa entro il semestre successivo alle comunicazioni dell'11 giugno 2007 e del 22 marzo
2016.
6. Ragioni della decisione
6.1 – Ammissibilità dell'appello
Le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellato non sono fondate.
L'atto di appello individua chiaramente il capo di sentenza impugnato (nullità delle clausole F e G) e sviluppa argomentazioni che si confrontano con la ratio decidendi, in linea con i principi affermati da Cass.,
SS.UU., ord. n. 36481/2022 e Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18023/2023.
Non ricorrono neppure i presupposti dell'art. 348-bis c.p.c., non potendosi ritenere manifestamente infondata una questione di non univoco indirizzo giurisprudenziale.
L'appello è dunque ammissibile.
6.2 – Sulla vessatorietà delle clausole F) e G)
È incontestato che il sig. sia consumatore e che le clausole non siano state oggetto di trattativa CP_2 individuale.
Nel caso di specie, in particolare, è pacifico che non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta Pt_1 trattativa individuale sulle clausole controverse, come richiesto dall'art. 34, comma 5, del Codice del
Consumo.
La clausola F), derogando all'art. 1957 c.c., priva il fideiussore della tutela di non restare indefinitamente obbligato, alterando in modo significativo l'equilibrio contrattuale.
pagina 6 di 9 La Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27558/2023 e la successiva ord. n. 14687/2025 hanno qualificato tale deroga come vessatoria, salvo prova contraria del professionista, qui mancante.
Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), Codice del Consumo, sono vessatorie le clausole che impongono decadenze o limitano la facoltà di opporre eccezioni.
La clausola F) integra tale ipotesi e deve pertanto ritenersi nulla.
6.3 – Sulla clausola “solve et repete”
La clausola G), che impone il pagamento “a semplice richiesta scritta”, limita la possibilità del consumatore di opporre eccezioni e rientra anch'essa nella presunzione di cui all'art. 33, comma 2, lett. t), Codice del
Consumo.
Come affermato da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5423/2022, la nullità colpisce la clausola abusiva ma non l'intero contratto, che resta regolato dalla disciplina legale.
Pertanto, anche la clausola G) deve ritenersi vessatoria e nulla.
6.4 – Sulla natura solidale delle fideiussioni
L'argomento della solidarietà non può essere accolto: è nuovo e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.; comunque, la solidarietà passiva non elide l'obbligo del creditore di proporre le istanze nel termine semestrale, che tutela il fideiussore dall'inerzia del creditore.
6.5 – Sulla pretesa sufficienza degli atti stragiudiziali
Accertata la nullità delle clausole F) e G), torna applicabile la disciplina codicistica: l'istanza ex art. 1957 c.c. deve essere giudiziale.
Lo hanno ribadito Cass. civ., Sez. II, n. 1724/2016 e Cass. civ., Sez. III, n. 7502/2004: per 'istanze' devono intendersi i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, restando esclusi i semplici atti stragiudiziali.
Poiché è pacifico che nel semestre successivo alle comunicazioni dell'11 giugno 2007 e del 22 marzo 2016 non furono intraprese azioni giudiziali, la decadenza si è maturata.
6.6 – Sull'eccezione relativa alla durata della fideiussione
L'argomento secondo cui la garanzia si estenderebbe fino all'integrale adempimento è inammissibile perché nuovo e comunque irrilevante, poiché la nullità per vessatorietà travolge qualsiasi pattuizione derogatoria, espressa o implicita.
6.7 – Conseguenze della nullità delle clausole
Ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo, il contratto resta valido per il resto ma soggetto alla disciplina dell'art. 1957 c.c.
Il creditore, non avendo agito entro il termine di sei mesi, è decaduto dal diritto di escutere la garanzia.
6.8 – Sull'appello incidentale condizionato
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da
CP_2 pagina 7 di 9 6.9 – Conclusioni e spese
Per tutte le ragioni esposte, l'appello principale deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 1113/2024 del Tribunale di Vercelli.
Il primo giudice ha correttamente applicato i principi consolidati in tema di vessatorietà delle clausole fideiussorie nei contratti stipulati tra professionista e consumatore, dichiarando la nullità delle clausole F) e
G), che derogano in senso pregiudizievole all'art. 1957 c.c. e impongono il pagamento “a semplice richiesta scritta”.
Tali pattuizioni comportano un significativo squilibrio contrattuale e, in difetto di prova di una trattativa individuale, risultano nulle ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo.
La nullità parziale del contratto determina la riespansione della disciplina legale e, conseguentemente, la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria per mancata proposizione di azioni giudiziali nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
L'appello incidentale condizionato, espressamente subordinato all'eventuale accoglimento dell'appello principale, resta assorbito.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna alle spese del grado, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in misura corrispondente ai valori medi e con riferimento alle tre fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisoria).
Le spese vengono così determinate in euro 8.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1113/2024 del Tribunale di Vercelli, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che liquida in euro 8.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
pagina 8 di 9 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 9 di 9