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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 39799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39799 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN ME nato a [...] l’[...] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Udita la relazione svolta dal Consigliere RE RD;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 31 maggio 2019 nei confronti di RO AN per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice per aggravamento per dissesto, commessi nella qualità di amministratore e di liquidatore della Tecnica Pompe AN S.r.l., dichiarata fallita il 28 ottobre 2013, ha prosciolto l’imputato dai delitti di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice, perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza appellata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affidando l’impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti Penale Sent. Sez. 5 Num. 39799 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 11/11/2025 2 strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Con il primo motivo, richiamando la disposizione di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ha denunciato l’omessa motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo, ha dedotto che la Corte territoriale si sarebbe sottratta all’obbligo di esaminare in maniera puntuale e critica le deduzioni difensive sviluppate con i motivi di appello e le avrebbe disattese con una motivazione apparente, ossia, graficamente presente ma priva di un contenuto logico e giuridico idoneo a giustificare la decisione adottata. In particolare, a fronte di uno specifico motivo di gravame, che aveva sollevato la questione dell’inesigibilità (già a far data dal 2011) dei crediti, per oltre tre milioni di euro vantati dalla società fallita verso società collegate (Inoxfluid, Gestalinox, Sargent, Angiò Inox), che l’amministratore e liquidatore della fallita Tecnica Pompe AN S.r.l. aveva rinunciato a riscuotere, così distraendo, secondo la tesi accusatoria recepita dal Tribunale, risorse societarie sulle quali i creditori si sarebbero potuti rivalere, la sentenza impugnata, senza per nulla considerare le argomentazioni difensive con le quali si era evidenziato come la mancata riscossione non potesse integrare distrazione ove i crediti non fossero stati esigibili e come l’azzeramento in bilancio dei crediti non esigibili fosse atto dovuto secondo i principi contabili e fiscali, si era limitata ad affermare che la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado era corretta perché tutte le società debitrici della Tecnica Pompe AN S.r.l. erano riconducibili allo AN e perché i crediti maturati nei confronti delle dette società erano tali prima del fallimento. Ciò a tacere, oltretutto, del silenzio serbato nella sentenza impugnata in ordine allo specifico rilievo di gravame che aveva investito l’elemento soggettivo del reato, evidenziando come sarebbe stato necessario provare che tale rinuncia ai crediti fosse stata animata dalla coscienza e volontà di distogliere cespiti dalla garanzia patrimoniale dei creditori sociali, accettando, quanto meno, il rischio di metterne in pericolo l’integrità. - Con il secondo motivo si eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 219, comma 2, n. 1 L.F. e 69 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’errata determinazione della pena, perché il Tribunale, con decisione avallata dalla Corte territoriale, non aveva considerato che la pluralità delle condotte di bancarotta è configurata dall’art. 219, comma 2, n. 1 L.F. alla stregua di una circostanza aggravante, come tale suscettibile di essere posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, nel caso di specie concesse in regime di prevalenza. Donde, il trattamento sanzionatorio applicato all’imputato avrebbe dovuto essere ricalibrato in anni due di reclusione. 3 3. Con requisitoria in data 22 ottobre 2025 il Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 5 novembre 2025 il difensore dell’imputato ha depositato memoria adesiva alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata perché priva di motivazione sia in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, sia in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio applicatogli. 1. Osserva il Collegio che, in presenza di decisioni di primo e di secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tuttavia è necessario che si tratti effettivamente di "integrazione", nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante — sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata — in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.): «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così, in motivazione, Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner). Consegue che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a disattendere i motivi di gravame quando, per valutarne le relative censure, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario 4 rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859). 2. Nel caso in rassegna tutti i motivi sono fondati, poiché la motivazione della sentenza impugnata è inesistente. 2.1. Quanto all’affermazione di responsabilità di RO AN per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenuto a suo carico per avere, egli, da amministratore e liquidatore della Tecnica Pompe AN S.r.l., dichiarata fallita 28 ottobre 2013, rinunciato a riscuotere crediti, per oltre tre milioni di euro, vantati dalla fallita nei confronti società collegate (Inoxfluid, Gestalinox, Sargent, Angiò Inox), la sentenza impugnata, con il limitarsi a motivare, a fronte di uno specifico rilievo di gravame, potenzialmente decisivo, proteso ad evidenziare come tali crediti fossero divenuti inesigibili già a far data dal 2011 e come il loro azzeramento in bilancio fosse atto dovuto secondo i principi contabili e fiscali, nel senso che: «La ricostruzione dei fatti è corretta e, come precisato dal primo giudice: "L'istruttoria dibattimentale ha consentito di dimostrare che tutte le società debitrici di Tecnica Pompe indicate in imputazione erano riconducibili allo IN", che i crediti maturati nei confronti di dette società sono stati valutati come non esigibili da parte del Curatore, dopo il fallimento intervenuto il 28-10-2013, mentre le poste attive erano esigibili allorché sono state effettuate le forniture tra le stesse”», ha dimostrato, non solo di avere del tutto ignorato il significato della censura di gravame, ma anche di essersi supinamente adagiata sulle argomentazioni del Tribunale, che, invece, avrebbe dovuto controllare. 2.2 Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il tenore della sentenza impugnata, nel senso che: «La Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia fatto corretto governo dei dettami degli articoli 132 e 133 c.p. e che esso debba essere riconfermato, non incidendo sulla determinazione finale della pena il fatto che, per taluno dei delitti ascritti, sia intervenuta la dichiarazione di estinzione degli stessi», rivela l’assenza di qualsivoglia effettiva esplicazione delle ragioni della decisione, anche in relazione alle pertinenti censure articolate nell’interesse dell’imputato rimaste preterite, e dà conto di una motivazione del tutto apparente. Tanto comporta la necessità di un nuovo esame sul punto, che dovrà essere condotto dal giudice di merito verificando se, una volta accertata la sussistenza della superstite fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’aggravante della “continuazione fallimentare”, di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, L.F., sia autonomamente configurabile in relazione ad essa oppure se la stessa sia da escludere, con conseguente rideterminazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, venendo meno l’ubi consistam per operare il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante contestata. 5 3. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Così è deciso, l’11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RE RD LU PI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 31 maggio 2019 nei confronti di RO AN per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice per aggravamento per dissesto, commessi nella qualità di amministratore e di liquidatore della Tecnica Pompe AN S.r.l., dichiarata fallita il 28 ottobre 2013, ha prosciolto l’imputato dai delitti di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice, perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza appellata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affidando l’impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti Penale Sent. Sez. 5 Num. 39799 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 11/11/2025 2 strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Con il primo motivo, richiamando la disposizione di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ha denunciato l’omessa motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo, ha dedotto che la Corte territoriale si sarebbe sottratta all’obbligo di esaminare in maniera puntuale e critica le deduzioni difensive sviluppate con i motivi di appello e le avrebbe disattese con una motivazione apparente, ossia, graficamente presente ma priva di un contenuto logico e giuridico idoneo a giustificare la decisione adottata. In particolare, a fronte di uno specifico motivo di gravame, che aveva sollevato la questione dell’inesigibilità (già a far data dal 2011) dei crediti, per oltre tre milioni di euro vantati dalla società fallita verso società collegate (Inoxfluid, Gestalinox, Sargent, Angiò Inox), che l’amministratore e liquidatore della fallita Tecnica Pompe AN S.r.l. aveva rinunciato a riscuotere, così distraendo, secondo la tesi accusatoria recepita dal Tribunale, risorse societarie sulle quali i creditori si sarebbero potuti rivalere, la sentenza impugnata, senza per nulla considerare le argomentazioni difensive con le quali si era evidenziato come la mancata riscossione non potesse integrare distrazione ove i crediti non fossero stati esigibili e come l’azzeramento in bilancio dei crediti non esigibili fosse atto dovuto secondo i principi contabili e fiscali, si era limitata ad affermare che la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado era corretta perché tutte le società debitrici della Tecnica Pompe AN S.r.l. erano riconducibili allo AN e perché i crediti maturati nei confronti delle dette società erano tali prima del fallimento. Ciò a tacere, oltretutto, del silenzio serbato nella sentenza impugnata in ordine allo specifico rilievo di gravame che aveva investito l’elemento soggettivo del reato, evidenziando come sarebbe stato necessario provare che tale rinuncia ai crediti fosse stata animata dalla coscienza e volontà di distogliere cespiti dalla garanzia patrimoniale dei creditori sociali, accettando, quanto meno, il rischio di metterne in pericolo l’integrità. - Con il secondo motivo si eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione degli artt. 219, comma 2, n. 1 L.F. e 69 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’errata determinazione della pena, perché il Tribunale, con decisione avallata dalla Corte territoriale, non aveva considerato che la pluralità delle condotte di bancarotta è configurata dall’art. 219, comma 2, n. 1 L.F. alla stregua di una circostanza aggravante, come tale suscettibile di essere posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, nel caso di specie concesse in regime di prevalenza. Donde, il trattamento sanzionatorio applicato all’imputato avrebbe dovuto essere ricalibrato in anni due di reclusione. 3 3. Con requisitoria in data 22 ottobre 2025 il Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 5 novembre 2025 il difensore dell’imputato ha depositato memoria adesiva alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata perché priva di motivazione sia in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, sia in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio applicatogli. 1. Osserva il Collegio che, in presenza di decisioni di primo e di secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tuttavia è necessario che si tratti effettivamente di "integrazione", nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante — sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata — in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.): «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così, in motivazione, Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner). Consegue che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a disattendere i motivi di gravame quando, per valutarne le relative censure, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario 4 rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859). 2. Nel caso in rassegna tutti i motivi sono fondati, poiché la motivazione della sentenza impugnata è inesistente. 2.1. Quanto all’affermazione di responsabilità di RO AN per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenuto a suo carico per avere, egli, da amministratore e liquidatore della Tecnica Pompe AN S.r.l., dichiarata fallita 28 ottobre 2013, rinunciato a riscuotere crediti, per oltre tre milioni di euro, vantati dalla fallita nei confronti società collegate (Inoxfluid, Gestalinox, Sargent, Angiò Inox), la sentenza impugnata, con il limitarsi a motivare, a fronte di uno specifico rilievo di gravame, potenzialmente decisivo, proteso ad evidenziare come tali crediti fossero divenuti inesigibili già a far data dal 2011 e come il loro azzeramento in bilancio fosse atto dovuto secondo i principi contabili e fiscali, nel senso che: «La ricostruzione dei fatti è corretta e, come precisato dal primo giudice: "L'istruttoria dibattimentale ha consentito di dimostrare che tutte le società debitrici di Tecnica Pompe indicate in imputazione erano riconducibili allo IN", che i crediti maturati nei confronti di dette società sono stati valutati come non esigibili da parte del Curatore, dopo il fallimento intervenuto il 28-10-2013, mentre le poste attive erano esigibili allorché sono state effettuate le forniture tra le stesse”», ha dimostrato, non solo di avere del tutto ignorato il significato della censura di gravame, ma anche di essersi supinamente adagiata sulle argomentazioni del Tribunale, che, invece, avrebbe dovuto controllare. 2.2 Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il tenore della sentenza impugnata, nel senso che: «La Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia fatto corretto governo dei dettami degli articoli 132 e 133 c.p. e che esso debba essere riconfermato, non incidendo sulla determinazione finale della pena il fatto che, per taluno dei delitti ascritti, sia intervenuta la dichiarazione di estinzione degli stessi», rivela l’assenza di qualsivoglia effettiva esplicazione delle ragioni della decisione, anche in relazione alle pertinenti censure articolate nell’interesse dell’imputato rimaste preterite, e dà conto di una motivazione del tutto apparente. Tanto comporta la necessità di un nuovo esame sul punto, che dovrà essere condotto dal giudice di merito verificando se, una volta accertata la sussistenza della superstite fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’aggravante della “continuazione fallimentare”, di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, L.F., sia autonomamente configurabile in relazione ad essa oppure se la stessa sia da escludere, con conseguente rideterminazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, venendo meno l’ubi consistam per operare il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante contestata. 5 3. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Così è deciso, l’11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RE RD LU PI