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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2024, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
E per l
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza tenuta ex art 127 ter cpc pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 737/2022
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Musto Vittoria, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del p.t. della rappresentata e difesa dall'avvocatura CP_1 Parte_2 CP_2
interna
RESISTENTE
E
in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avvocato Luigi De Cunto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un ricorso depositato in data 7.3.2022, parte ricorrente ha chiamato in giudizio l' e la CP_1
proponendo opposizione avverso Controparte_4
1 l'intimazione di pagamento n.01220219001185546/000 notificata in data 9.02.2022 per la seguente cartella di pagamento 01220150009854575000 notificata in data 10.10.2015.
In particolare, secondo la parte ricorrente, tale cartella non sarebbe stata mai notificata alla medesima e sarebbe maturata la prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi.
Per questi motivi
, nelle conclusioni, l'opponente ha domandato di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nell'intimazione di pagamento suddetta, con vittoria di spese di lite.
Costituendosi con memoria difensiva, l' ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte CP_1 opponente, rilevando che l'opponente sarebbe incorso in decadenza ai sensi dell'articolo 24, comma
5, del decreto legislativo n. 46 del 1999, in virtù della tardività del ricorso, inoltre, non sarebbe maturata alcuna prescrizione. Si costituiva l' la quale contestava in fatto e in Controparte_3 diritto, la tesi di parte opponente. In particolare, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva e che la cartella di pagamento n. 01220150009854575000 sarebbe stata correttamente notificata in data 10.10.2015.
Inoltre, l' avrebbe, altresì, notificato in data 9.2.2022 Controparte_3
l'intimazione di pagamento n.01220219001185546/000, pertanto, non sarebbe maturata la prescrizione, sicché, ha domandato il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione, previo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le parti opposte.
Con riferimento all' , se è vero che quest'ultima, nei Controparte_4 giudizi di opposizione alle cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali, non è litisconsorte necessario (cfr. l'art. 24 del dlgs. n. 46/1999, che originariamente imponeva la notifica del ricorso anche al concessionario, è stato infatti modificato dall'art. 4 del D.L. n. 209/2002, conv. in L. n.
265/2002, che ha soppresso tale obbligo e Cass. SU 8 marzo 2022, n. 7514), è vero, altresì, che non sussiste il suo difetto di legittimazione passiva quando la controversia verta intorno a questioni per le quali il concessionario non possa ritenersi estraneo (cfr. in tal senso, cfr. Corte App. Milano, sent. 5 agosto 2019 n. 952), come peraltro si desume anche dalla stessa sentenza n. 7514/22 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
Questo è, infatti, senz'altro il caso di specie, dato che la parte ricorrente ha proposto opposizione nei confronti della intimazione di pagamento n.01220219001185546/000, notificatale dalla
[...]
, che, dunque, non può che partecipare al giudizio quale parte Controparte_4 perché responsabile di tale atto, nonché dell'eventuale interruzione della prescrizione dell'azione.
Quanto, poi, all' risulta legittimata in quanto titolare dei crediti di cui si discute. CP_1
Si ricorda infatti che, in relazione alle opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale, la S. Corte ha da tempo chiarito che è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618-bis c.p.c., in considerazione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n.
46 del 1999 cit., art. 29, comma 2 (così, tra le tante, Cass. n. 15116 del 2015; fra le recenti, Ca. n.
19157 del 2021); il D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 14 (conv. con L. n. 122/2010), ha poi previsto che «i riferimenti contenuti in norme vigenti a! ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente CP_5
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».
2 Conseguentemente, deve ritenersi estesa all'avviso di addebito la possibilità di una opposizione concernente sia il merito della pretesa oggetto di riscossione, sia l'irregolarità formale dell'avviso, da intendersi rispettivamente regolate dal d.lgs. n. 46 del 1999 cit., artt. 24 e 29, ciascuna delle quali soggetta a propri termini per la proposizione e a propri rimedi impugnatori (cfr. Cass. n. 15116 del
2015, cit., e Cass. n. 6119 del 2004 e succ. conf.).
Contrariamente a quanto sembra assumere la difesa attorea, inoltre, deve ricordarsi che non può affatto addivenirsi sic et simpliciter, all'annullamento dell'intimazione di pagamento di che trattasi, non potendosi affermare che i principi generali del procedimento di riscossione tramite ruoli dei crediti di previdenza obbligatoria, corrispondano ai princìpi che regolano il procedimento di riscossione tramite ruoli dei tributi.
Il processo previdenziale afferente al procedimento di riscossione tramite ruoli, invero, verte su una materia nella quale, a differenza di quanto avviene in materia tributaria, ed in coerenza con il sistema di cognizione della giurisdizione ordinaria, il giudice conosce direttamente dei rapporti giuridici e non solo dalla validità formale degli atti, l'Ente creditore ed il concessionario della riscossione non esercitano poteri autoritativi, posto che il fatto costitutivo del diritto al pagamento del contributo non
è dato dagli atti della p.a., ma dai fatti storici dai quali deriva l'obbligo di contribuire (Cass.
27824/2009); lo stesso ruolo non è che un atto esecutivo auto formato (art. 49 DPR n. 602/73 c.m. dall'art. 16 del d. lgs n. 46/99) e non quindi un provvedimento amministrativo (Cass. 13982/2007,
3486/2016).
A differenza di quanto avviene nel procedimento tributario, pertanto, la tutela nel nostro caso non si attua necessariamente ed esaustivamente mediante azioni di annullamento dei singoli atti della procedura, in quanto l'azione in caso di positivo esperimento può al più paralizzare l'efficacia esecutiva del ruolo, ma non la pretesa creditoria, che, non dipendendo dalla validità degli atti della procedura, resiste all'annullamento, se il merito della pretesa non è contestato o, in caso di contestazione, l'Ente previdenziale dà prova del credito fatto valere (Cass. 14149/2012, 26395/2013).
Le azioni esperibili dal contribuente, di poi, si qualificano in relazione ai motivi della contestazione e non a seconda della natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce.
Può realizzarsi un'opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo, regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, la quale non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015,
15116/2015, 11338/2010, 27019/2008) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella (la cui caducazione non impedisce di per sé l'accertamento del credito), ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata;
tale azione va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009,
17978/2008, 14692/2007); in difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016).
Si può proporre poi, opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99, che ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso.
Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d. lgs n.
46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010.
2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella.
3 L'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto teso puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, è quello della opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d. lgs n. 46/99; tale mezzo, tuttavia, non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato nel merito in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
La cd. intimazione di pagamento, di cui si discute, non ha alcuna efficacia giuridica intrinseca, non è un atto di natura impositiva, trattandosi semplicemente di un invito a pagare quanto previsto da cartelle che il Concessionario presume consolidate dietro minaccia di messa in esecuzione del titolo esecutivo (che, si ricorda ancora, è solo il ruolo di cui la cartella o Ad. è riproduzione); invito che l'art. 50 del DPR n. 602/73 c.m. dall'art. 16 del d. lgs n. 46/99 richiede sia esperito prima di procedere ad esecuzione forzata, se dalla notifica della cartella è passato inutilmente oltre un anno.
Poiché la cd. intimazione di pagamento non ha alcuna efficacia giuridica propria, l'interesse ad impugnarla come tale ed in quanto tale non è retto dal requisito generale dell'interesse di cui all'art. 100 C.p.c..
In coerenza col sistema descritto, pertanto, avendo la ricorrente proposto impugnazione alla intimazione di pagamento, sostenendone la (parziale) invalidità per la nullità della notifica della cartella di pagamento, deve anche rammentarsi che il motivo di opposizione ex art. 615 C.p.c., nella specie non può avere alcuna altra consistenza che quella dell'accertamento negativo totale o parziale del credito portato dalla cartella che nella specie hanno la funzione del ruolo secondo l'art. 30 della legge n. 122/2010.
Il fatto che una cartella o avviso di addebito rechi la pretesa al pagamento di una somma non dovuta, determina, si ripete, esclusivamente l'inefficacia esecutiva relativa del ruolo o dell'avviso di addebito
(entrambi restano, cioè, privi della propria efficacia intrinseca, che è solo una efficacia esecutiva) nei limiti della somma effettivamente dovuta (Cass.27824/2009) restando impregiudicato l'accertamento di merito (Cass. 14149/2012, 26395/2013).
Del resto, per come più volte ricordato dalla S. Corte, con l'opposizione all'intimazione di pagamento di oneri contributivi, si instaura un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, comportante per il giudice, nonostante la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo, l'obbligo di accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi o dei contributi (Cass. 23 gennaio
2020, n. 1558, con richiamo di Cass. 7 maggio 2019, n. 12025 e dei precedenti ivi citati;
Cass. Cass.
n. 4048/2022).
Ciò posto, occorre rilevare che non è contestato che tale intimazione di pagamento (doc. 1 ric.) riguardi la cartella di pagamento n. 01220150009854575000 notificata in data 10.10.2015, pertanto occorre verificare la prescrizione quinquennale, maturata successivamente alla data di ipotizzata notifica, anche della fase temporale di sospensione della stessa nel periodo emergenziale.
In particolare, l'art. 37 del DL n. 18/2020 ha previsto la stessa per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, il DL n. 183/2020, con l'art. 11, co. 9, ha aggiunto un ulteriore periodo pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. L' art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, poi, “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. In più, per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, nel comma quattro bis, per cui “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021,
4 nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Dunque, per i carichi affidati all' dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 Controparte_6 vale una proroga del termine di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 01220150009854575000, occorre premettere che è risultato correttamente notificato il 10.10.2015, e l' ha rilevato che dall'iter del ruolo esattoriale CP_1 si evinceva che in data 4.07.2019 fosse stato iscritto fermo amministrativo, ma non è stata data la prova dell'avvenuta notifica del preavviso di fermo, pertanto non può avere efficacia interruttiva. Dunque, applicando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che, aggiungendo 5 anni a tale data, si raggiunge il 10.10.2020 e che, sommando a tale giorno tutti i 311 giorni previsti dalle due sospensioni covid, la data di prescrizione sarebbe quella del 13/10/2021.
Dunque, alla data dell'intimazione di pagamento del 9.2.2022 risultava maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, l'intimazione di pagamento opposta, risulta illegittima.
Quanto alle spese, le ragioni della decisione giustificano la totale compensazione.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2. Spese compensate.
Così deciso in Avellino, lì 25.9.2024
Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino
5
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza tenuta ex art 127 ter cpc pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 737/2022
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Musto Vittoria, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del p.t. della rappresentata e difesa dall'avvocatura CP_1 Parte_2 CP_2
interna
RESISTENTE
E
in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avvocato Luigi De Cunto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un ricorso depositato in data 7.3.2022, parte ricorrente ha chiamato in giudizio l' e la CP_1
proponendo opposizione avverso Controparte_4
1 l'intimazione di pagamento n.01220219001185546/000 notificata in data 9.02.2022 per la seguente cartella di pagamento 01220150009854575000 notificata in data 10.10.2015.
In particolare, secondo la parte ricorrente, tale cartella non sarebbe stata mai notificata alla medesima e sarebbe maturata la prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi.
Per questi motivi
, nelle conclusioni, l'opponente ha domandato di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nell'intimazione di pagamento suddetta, con vittoria di spese di lite.
Costituendosi con memoria difensiva, l' ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte CP_1 opponente, rilevando che l'opponente sarebbe incorso in decadenza ai sensi dell'articolo 24, comma
5, del decreto legislativo n. 46 del 1999, in virtù della tardività del ricorso, inoltre, non sarebbe maturata alcuna prescrizione. Si costituiva l' la quale contestava in fatto e in Controparte_3 diritto, la tesi di parte opponente. In particolare, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva e che la cartella di pagamento n. 01220150009854575000 sarebbe stata correttamente notificata in data 10.10.2015.
Inoltre, l' avrebbe, altresì, notificato in data 9.2.2022 Controparte_3
l'intimazione di pagamento n.01220219001185546/000, pertanto, non sarebbe maturata la prescrizione, sicché, ha domandato il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione, previo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le parti opposte.
Con riferimento all' , se è vero che quest'ultima, nei Controparte_4 giudizi di opposizione alle cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali, non è litisconsorte necessario (cfr. l'art. 24 del dlgs. n. 46/1999, che originariamente imponeva la notifica del ricorso anche al concessionario, è stato infatti modificato dall'art. 4 del D.L. n. 209/2002, conv. in L. n.
265/2002, che ha soppresso tale obbligo e Cass. SU 8 marzo 2022, n. 7514), è vero, altresì, che non sussiste il suo difetto di legittimazione passiva quando la controversia verta intorno a questioni per le quali il concessionario non possa ritenersi estraneo (cfr. in tal senso, cfr. Corte App. Milano, sent. 5 agosto 2019 n. 952), come peraltro si desume anche dalla stessa sentenza n. 7514/22 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
Questo è, infatti, senz'altro il caso di specie, dato che la parte ricorrente ha proposto opposizione nei confronti della intimazione di pagamento n.01220219001185546/000, notificatale dalla
[...]
, che, dunque, non può che partecipare al giudizio quale parte Controparte_4 perché responsabile di tale atto, nonché dell'eventuale interruzione della prescrizione dell'azione.
Quanto, poi, all' risulta legittimata in quanto titolare dei crediti di cui si discute. CP_1
Si ricorda infatti che, in relazione alle opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale, la S. Corte ha da tempo chiarito che è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618-bis c.p.c., in considerazione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n.
46 del 1999 cit., art. 29, comma 2 (così, tra le tante, Cass. n. 15116 del 2015; fra le recenti, Ca. n.
19157 del 2021); il D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 14 (conv. con L. n. 122/2010), ha poi previsto che «i riferimenti contenuti in norme vigenti a! ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente CP_5
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».
2 Conseguentemente, deve ritenersi estesa all'avviso di addebito la possibilità di una opposizione concernente sia il merito della pretesa oggetto di riscossione, sia l'irregolarità formale dell'avviso, da intendersi rispettivamente regolate dal d.lgs. n. 46 del 1999 cit., artt. 24 e 29, ciascuna delle quali soggetta a propri termini per la proposizione e a propri rimedi impugnatori (cfr. Cass. n. 15116 del
2015, cit., e Cass. n. 6119 del 2004 e succ. conf.).
Contrariamente a quanto sembra assumere la difesa attorea, inoltre, deve ricordarsi che non può affatto addivenirsi sic et simpliciter, all'annullamento dell'intimazione di pagamento di che trattasi, non potendosi affermare che i principi generali del procedimento di riscossione tramite ruoli dei crediti di previdenza obbligatoria, corrispondano ai princìpi che regolano il procedimento di riscossione tramite ruoli dei tributi.
Il processo previdenziale afferente al procedimento di riscossione tramite ruoli, invero, verte su una materia nella quale, a differenza di quanto avviene in materia tributaria, ed in coerenza con il sistema di cognizione della giurisdizione ordinaria, il giudice conosce direttamente dei rapporti giuridici e non solo dalla validità formale degli atti, l'Ente creditore ed il concessionario della riscossione non esercitano poteri autoritativi, posto che il fatto costitutivo del diritto al pagamento del contributo non
è dato dagli atti della p.a., ma dai fatti storici dai quali deriva l'obbligo di contribuire (Cass.
27824/2009); lo stesso ruolo non è che un atto esecutivo auto formato (art. 49 DPR n. 602/73 c.m. dall'art. 16 del d. lgs n. 46/99) e non quindi un provvedimento amministrativo (Cass. 13982/2007,
3486/2016).
A differenza di quanto avviene nel procedimento tributario, pertanto, la tutela nel nostro caso non si attua necessariamente ed esaustivamente mediante azioni di annullamento dei singoli atti della procedura, in quanto l'azione in caso di positivo esperimento può al più paralizzare l'efficacia esecutiva del ruolo, ma non la pretesa creditoria, che, non dipendendo dalla validità degli atti della procedura, resiste all'annullamento, se il merito della pretesa non è contestato o, in caso di contestazione, l'Ente previdenziale dà prova del credito fatto valere (Cass. 14149/2012, 26395/2013).
Le azioni esperibili dal contribuente, di poi, si qualificano in relazione ai motivi della contestazione e non a seconda della natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce.
Può realizzarsi un'opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo, regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, la quale non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015,
15116/2015, 11338/2010, 27019/2008) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella (la cui caducazione non impedisce di per sé l'accertamento del credito), ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata;
tale azione va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009,
17978/2008, 14692/2007); in difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016).
Si può proporre poi, opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99, che ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso.
Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d. lgs n.
46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010.
2835/2009, 17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella.
3 L'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto teso puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, è quello della opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d. lgs n. 46/99; tale mezzo, tuttavia, non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato nel merito in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
La cd. intimazione di pagamento, di cui si discute, non ha alcuna efficacia giuridica intrinseca, non è un atto di natura impositiva, trattandosi semplicemente di un invito a pagare quanto previsto da cartelle che il Concessionario presume consolidate dietro minaccia di messa in esecuzione del titolo esecutivo (che, si ricorda ancora, è solo il ruolo di cui la cartella o Ad. è riproduzione); invito che l'art. 50 del DPR n. 602/73 c.m. dall'art. 16 del d. lgs n. 46/99 richiede sia esperito prima di procedere ad esecuzione forzata, se dalla notifica della cartella è passato inutilmente oltre un anno.
Poiché la cd. intimazione di pagamento non ha alcuna efficacia giuridica propria, l'interesse ad impugnarla come tale ed in quanto tale non è retto dal requisito generale dell'interesse di cui all'art. 100 C.p.c..
In coerenza col sistema descritto, pertanto, avendo la ricorrente proposto impugnazione alla intimazione di pagamento, sostenendone la (parziale) invalidità per la nullità della notifica della cartella di pagamento, deve anche rammentarsi che il motivo di opposizione ex art. 615 C.p.c., nella specie non può avere alcuna altra consistenza che quella dell'accertamento negativo totale o parziale del credito portato dalla cartella che nella specie hanno la funzione del ruolo secondo l'art. 30 della legge n. 122/2010.
Il fatto che una cartella o avviso di addebito rechi la pretesa al pagamento di una somma non dovuta, determina, si ripete, esclusivamente l'inefficacia esecutiva relativa del ruolo o dell'avviso di addebito
(entrambi restano, cioè, privi della propria efficacia intrinseca, che è solo una efficacia esecutiva) nei limiti della somma effettivamente dovuta (Cass.27824/2009) restando impregiudicato l'accertamento di merito (Cass. 14149/2012, 26395/2013).
Del resto, per come più volte ricordato dalla S. Corte, con l'opposizione all'intimazione di pagamento di oneri contributivi, si instaura un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, comportante per il giudice, nonostante la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo, l'obbligo di accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi o dei contributi (Cass. 23 gennaio
2020, n. 1558, con richiamo di Cass. 7 maggio 2019, n. 12025 e dei precedenti ivi citati;
Cass. Cass.
n. 4048/2022).
Ciò posto, occorre rilevare che non è contestato che tale intimazione di pagamento (doc. 1 ric.) riguardi la cartella di pagamento n. 01220150009854575000 notificata in data 10.10.2015, pertanto occorre verificare la prescrizione quinquennale, maturata successivamente alla data di ipotizzata notifica, anche della fase temporale di sospensione della stessa nel periodo emergenziale.
In particolare, l'art. 37 del DL n. 18/2020 ha previsto la stessa per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, il DL n. 183/2020, con l'art. 11, co. 9, ha aggiunto un ulteriore periodo pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. L' art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, poi, “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. In più, per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, nel comma quattro bis, per cui “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021,
4 nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Dunque, per i carichi affidati all' dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 Controparte_6 vale una proroga del termine di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 01220150009854575000, occorre premettere che è risultato correttamente notificato il 10.10.2015, e l' ha rilevato che dall'iter del ruolo esattoriale CP_1 si evinceva che in data 4.07.2019 fosse stato iscritto fermo amministrativo, ma non è stata data la prova dell'avvenuta notifica del preavviso di fermo, pertanto non può avere efficacia interruttiva. Dunque, applicando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che, aggiungendo 5 anni a tale data, si raggiunge il 10.10.2020 e che, sommando a tale giorno tutti i 311 giorni previsti dalle due sospensioni covid, la data di prescrizione sarebbe quella del 13/10/2021.
Dunque, alla data dell'intimazione di pagamento del 9.2.2022 risultava maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, l'intimazione di pagamento opposta, risulta illegittima.
Quanto alle spese, le ragioni della decisione giustificano la totale compensazione.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2. Spese compensate.
Così deciso in Avellino, lì 25.9.2024
Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino
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