TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/09/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1565/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Cassago AN (LC), via Tremoncino n. 16, con il patrocinio dell'avv. LETIZIA SEMERARO,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._2
Cassago AN (LC), via Tremoncino n. 16, con il patrocinio dell'avv. LETIZIA SEMERARO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data 19.08.1998 i IGnori ed , mandando la Cancelleria per le Parte_1 Parte_2 annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 104/2025 pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 24.02.2025 e pubblicata in data 25.02.2025 .
3. dichiarare che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 19.8.1998 a Palermo e dalla loro unione sono nati i figli (a Carate Persona_1 AN, il 1.10.2010), minorenne, e (a Palermo, il 31.7.1999), maggiorenne Persona_2 ed economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 4.12.2024, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale Stato Civile di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. La IG.ra continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Cassago Parte_1
AN (LC), via Tremoncino n.16, intestata al 50% ad entrambi i coniugi, sostenendo le relative spese di gestione ordinaria.
3. Il IG. , entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della separazione Parte_2 personale dei coniugi, si impegna a perfezionare – avanti a Notaio – atto di trasferimento in favore della IG.ra della propria quota del 50% dell'immobile Parte_1 costituente casa coniugale sita in Cassago AN (LC), via Tremoncino n.16, censita al catasto edilizio urbano di detto comune come segue:
A) Appartamento posto al piano secondo, consistente in quattro locali, servizio igienico, cucina, disimpegno, balcone e terrazzo, unità immobiliare da identificare nel competente Ufficio del Territorio di Lecco, Catasto dei Fabbricati, in base alla planimetria allegata alla scheda registrata all'U.T.E. di Lecco con i seguenti dati:
Prot. n. 4674.1/2006 del giorno 12 maggio 2006, che ha originato i seguenti dati catastali:
Sez. CAS, Foglio 6, Mappale 1256, sub. 707, Via Tremoncino n. 16, Piano 2, Categoria A2, Classe 2, Vani 6,5, R.C. Euro 520,33 (rendita catastale proposta ai sensi del D.M. 701/94).
Coerenze dell'appartamento da nord in senso orario: prospetto su cortile comune, appartamento di cui al mappale 1256 sub. 704, vano scala comune da cui si accede e prospetto su porzione d'immobile di cui al mappale 1256 sub. 702
B) Quota indivisa di un mezzo della porzione di immobile adibita a ripostiglio, posta al piano terra, consistente in un vano dalla superficie di metri quadrati novantasei circa, unità immobiliare distinta nel competente Ufficio del Territorio di Lecco, Catasto dei Fabbricati, con i seguenti dati identificativi:
Sez. CAS, Foglio 6, Mappale 1256, sub. 703, Via Tremoncino n. 16, Piano T, Categoria C2, Classe 2, mq. 96, R.C. Euro 257,82.
Coerenze da nord in senso orario: cortile comune e porzione d'immobile cui al mappale 1256 sub. 702.
E' compresa nella presente compravendita la quota di un terzo dell'area pertinenziale, parzialmente di sedime, adibita a cortile, distinta nel competente Ufficio del Territorio di Lecco, Catasto dei Terreni, al Foglio 9, con il Mappale 1445, ente urbano, di Ha.
0.10.70, senza redditi, nonchè la comproprietà del fabbricato e delle aree comuni, tali per legge, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, destinazione o titolo. Le parti concordano che il corrispettivo del trasferimento immobiliare è costituito dal valore della quota del 50% del mutuo fino ad ora corrisposto.
I coniugi dichiarano altresì che il trasferimento dell'immobile di cui al presente paragrafo è esente dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 anche a seguito della pronuncia della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e della circolare Min. Finanze Dip. Entrate n. 18/E del 29.05.2013.
Per_ 4) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Cassago AN (LC), via Tremoncino n.16.
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute della minore verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e Per_ delle aspirazioni di . Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la relativa responsabilità separatamente.
Per_ 6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore il IG. _2
si impegna a corrispondere alla IG.ra a mezzo bonifico bancario in
[...] Parte_1 via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autonomia economica della minore, anche se successiva al compimento della maggiore età, l'importo di euro 250,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) In aggiunta al contributo fisso mensile, il IG. si impegna a corrispondere alla _2 NO , il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore Parte_1 che dovranno essere documentate ed individuate secondo il protocollo del Tribunale di Lecco.
Per_ 8) Eventuali costi per le ripetizioni della figlia verranno sostenuti nella misura del 50% da entrambi i coniugi.
9) I coniugi concordano che l'importo dell'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
10) Qualora uno dei due coniugi dovesse decidere di affrontare una spesa straordinaria senza preventivamente comunicarla e concordarla con l'altro genitore, sosterrà interamente la spesa.
11) Quanto al diritto di visita della minore i coniugi si accordano come segue: salvo ogni eventuale diverso accordo fra le parti – e tenuto altresì conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore - il IG. vedrà e terrà con sé la figlia Parte_2 Per_
un giorno a settimana, che verrà previamente concordato dai coniugi, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 allorquando la riaccompagnerà a casa della madre e a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena quando la riaccompagnerà a casa della madre.
12) Quanto alle festività natalizie le parti si accordano che ad anni alterni la minore trascorrerà il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio con il padre e viceversa.
13) Con riguardo le festività pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì di Pasquetta con il padre. 14) Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con il padre da concordarsi direttamente e preventivamente con la IG.ra
[...]
entro il 30 maggio di ogni anno, salvo ogni eventuale diverso accordo tra le parti. Pt_1
15) Per la Festa della Mamma ed il di lei compleanno la minore starà con la madre;
per la Festa del Papà ed il di lui compleanno starà con il padre. Le parti altresì concordano che il compleanno della minore verrà trascorso insieme ad entrambi i genitori.
16) I coniugi autorizzano reciprocamente all'espatrio sia dell'altro coniuge che della figlia minore.
17) Fino al trasferimento dell'immobile l'importo del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale verrà corrisposto nella misura del 50% da ciascun coniuge i quali provvederanno a versare il rispettivo importo sul conto corrente a ciò adibito.
18) I coniugi si impegnano altresì a corrispondere ciascuno l'importo di euro 13,90 mensili a titolo di assicurazione sulla casa coniugale e, sempre di comune accordo, si impegnano a pagare ciascuno la somma di euro 37,00 mensili per l'abbonamento della palestra, fino alla sua naturale scadenza.
19) Le parti concordano che la casa coniugale sita in Cassago AN (LC), via Tremoncino n.16 di proprietà degli stessi nella misura del 50% ciascuno, verrà posta in vendita ed il ricavato, estinto il residuo importo del mutuo, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
20) Le parti si impegnano regolarizzare ogni questione economica relativa al conto corrente comune e all'eventuale apertura di conti correnti personali separati al fine di far confluire i rispettivi stipendi.
21) Il figlio ad oggi economicamente indipendente, è iscritto all'ultimo anno del Per_2 Corso di Laurea in Gestione Impresa Economia Aziendale e la relativa retta, di comune accordo tra i coniugi, verrà interamente pagata dalla IG.ra . Eventuali altre Parte_1 spese riferite all'Università (a titolo di esempio, la prenotazione della sala per sostenere gli esami) verranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi
22) I coniugi si impegnano a restituire al padre del IG. , e nella misura Parte_2 del 50% ciascuno, l'importo di Euro 1.800,00 a titolo di prestito infruttifero.
23) I coniugi si impegnano altresì a restituire al figlio , e nella misura Persona_2 del 50% ciascuno, il prestito infruttifero dell'importo di Euro 2.100,00.
24) Ciascuna delle parti continueranno a sostenere l'importo del finanziamento acceso sulle rispettive autovetture di proprietà.
25) Il IG. si impegna, entro 6 mesi dal deposito del presente ricorso, a Parte_2 versare alla IG.ra la somma di Euro 2.500,00. Parte_1
26) I coniugi dichiarano che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato e di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e che pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 104/2025 pubblicata il 25.2.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Palermo, il 19.8.1998 tra ed , trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 106;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di conIGlio del 10 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1565/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Cassago AN (LC), via Tremoncino n. 16, con il patrocinio dell'avv. LETIZIA SEMERARO,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._2
Cassago AN (LC), via Tremoncino n. 16, con il patrocinio dell'avv. LETIZIA SEMERARO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data 19.08.1998 i IGnori ed , mandando la Cancelleria per le Parte_1 Parte_2 annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 104/2025 pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 24.02.2025 e pubblicata in data 25.02.2025 .
3. dichiarare che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 19.8.1998 a Palermo e dalla loro unione sono nati i figli (a Carate Persona_1 AN, il 1.10.2010), minorenne, e (a Palermo, il 31.7.1999), maggiorenne Persona_2 ed economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 4.12.2024, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale Stato Civile di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. La IG.ra continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Cassago Parte_1
AN (LC), via Tremoncino n.16, intestata al 50% ad entrambi i coniugi, sostenendo le relative spese di gestione ordinaria.
3. Il IG. , entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della separazione Parte_2 personale dei coniugi, si impegna a perfezionare – avanti a Notaio – atto di trasferimento in favore della IG.ra della propria quota del 50% dell'immobile Parte_1 costituente casa coniugale sita in Cassago AN (LC), via Tremoncino n.16, censita al catasto edilizio urbano di detto comune come segue:
A) Appartamento posto al piano secondo, consistente in quattro locali, servizio igienico, cucina, disimpegno, balcone e terrazzo, unità immobiliare da identificare nel competente Ufficio del Territorio di Lecco, Catasto dei Fabbricati, in base alla planimetria allegata alla scheda registrata all'U.T.E. di Lecco con i seguenti dati:
Prot. n. 4674.1/2006 del giorno 12 maggio 2006, che ha originato i seguenti dati catastali:
Sez. CAS, Foglio 6, Mappale 1256, sub. 707, Via Tremoncino n. 16, Piano 2, Categoria A2, Classe 2, Vani 6,5, R.C. Euro 520,33 (rendita catastale proposta ai sensi del D.M. 701/94).
Coerenze dell'appartamento da nord in senso orario: prospetto su cortile comune, appartamento di cui al mappale 1256 sub. 704, vano scala comune da cui si accede e prospetto su porzione d'immobile di cui al mappale 1256 sub. 702
B) Quota indivisa di un mezzo della porzione di immobile adibita a ripostiglio, posta al piano terra, consistente in un vano dalla superficie di metri quadrati novantasei circa, unità immobiliare distinta nel competente Ufficio del Territorio di Lecco, Catasto dei Fabbricati, con i seguenti dati identificativi:
Sez. CAS, Foglio 6, Mappale 1256, sub. 703, Via Tremoncino n. 16, Piano T, Categoria C2, Classe 2, mq. 96, R.C. Euro 257,82.
Coerenze da nord in senso orario: cortile comune e porzione d'immobile cui al mappale 1256 sub. 702.
E' compresa nella presente compravendita la quota di un terzo dell'area pertinenziale, parzialmente di sedime, adibita a cortile, distinta nel competente Ufficio del Territorio di Lecco, Catasto dei Terreni, al Foglio 9, con il Mappale 1445, ente urbano, di Ha.
0.10.70, senza redditi, nonchè la comproprietà del fabbricato e delle aree comuni, tali per legge, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, destinazione o titolo. Le parti concordano che il corrispettivo del trasferimento immobiliare è costituito dal valore della quota del 50% del mutuo fino ad ora corrisposto.
I coniugi dichiarano altresì che il trasferimento dell'immobile di cui al presente paragrafo è esente dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 anche a seguito della pronuncia della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e della circolare Min. Finanze Dip. Entrate n. 18/E del 29.05.2013.
Per_ 4) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Cassago AN (LC), via Tremoncino n.16.
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute della minore verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e Per_ delle aspirazioni di . Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la relativa responsabilità separatamente.
Per_ 6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore il IG. _2
si impegna a corrispondere alla IG.ra a mezzo bonifico bancario in
[...] Parte_1 via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autonomia economica della minore, anche se successiva al compimento della maggiore età, l'importo di euro 250,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) In aggiunta al contributo fisso mensile, il IG. si impegna a corrispondere alla _2 NO , il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore Parte_1 che dovranno essere documentate ed individuate secondo il protocollo del Tribunale di Lecco.
Per_ 8) Eventuali costi per le ripetizioni della figlia verranno sostenuti nella misura del 50% da entrambi i coniugi.
9) I coniugi concordano che l'importo dell'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
10) Qualora uno dei due coniugi dovesse decidere di affrontare una spesa straordinaria senza preventivamente comunicarla e concordarla con l'altro genitore, sosterrà interamente la spesa.
11) Quanto al diritto di visita della minore i coniugi si accordano come segue: salvo ogni eventuale diverso accordo fra le parti – e tenuto altresì conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore - il IG. vedrà e terrà con sé la figlia Parte_2 Per_
un giorno a settimana, che verrà previamente concordato dai coniugi, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 allorquando la riaccompagnerà a casa della madre e a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena quando la riaccompagnerà a casa della madre.
12) Quanto alle festività natalizie le parti si accordano che ad anni alterni la minore trascorrerà il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio con il padre e viceversa.
13) Con riguardo le festività pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì di Pasquetta con il padre. 14) Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con il padre da concordarsi direttamente e preventivamente con la IG.ra
[...]
entro il 30 maggio di ogni anno, salvo ogni eventuale diverso accordo tra le parti. Pt_1
15) Per la Festa della Mamma ed il di lei compleanno la minore starà con la madre;
per la Festa del Papà ed il di lui compleanno starà con il padre. Le parti altresì concordano che il compleanno della minore verrà trascorso insieme ad entrambi i genitori.
16) I coniugi autorizzano reciprocamente all'espatrio sia dell'altro coniuge che della figlia minore.
17) Fino al trasferimento dell'immobile l'importo del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale verrà corrisposto nella misura del 50% da ciascun coniuge i quali provvederanno a versare il rispettivo importo sul conto corrente a ciò adibito.
18) I coniugi si impegnano altresì a corrispondere ciascuno l'importo di euro 13,90 mensili a titolo di assicurazione sulla casa coniugale e, sempre di comune accordo, si impegnano a pagare ciascuno la somma di euro 37,00 mensili per l'abbonamento della palestra, fino alla sua naturale scadenza.
19) Le parti concordano che la casa coniugale sita in Cassago AN (LC), via Tremoncino n.16 di proprietà degli stessi nella misura del 50% ciascuno, verrà posta in vendita ed il ricavato, estinto il residuo importo del mutuo, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
20) Le parti si impegnano regolarizzare ogni questione economica relativa al conto corrente comune e all'eventuale apertura di conti correnti personali separati al fine di far confluire i rispettivi stipendi.
21) Il figlio ad oggi economicamente indipendente, è iscritto all'ultimo anno del Per_2 Corso di Laurea in Gestione Impresa Economia Aziendale e la relativa retta, di comune accordo tra i coniugi, verrà interamente pagata dalla IG.ra . Eventuali altre Parte_1 spese riferite all'Università (a titolo di esempio, la prenotazione della sala per sostenere gli esami) verranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi
22) I coniugi si impegnano a restituire al padre del IG. , e nella misura Parte_2 del 50% ciascuno, l'importo di Euro 1.800,00 a titolo di prestito infruttifero.
23) I coniugi si impegnano altresì a restituire al figlio , e nella misura Persona_2 del 50% ciascuno, il prestito infruttifero dell'importo di Euro 2.100,00.
24) Ciascuna delle parti continueranno a sostenere l'importo del finanziamento acceso sulle rispettive autovetture di proprietà.
25) Il IG. si impegna, entro 6 mesi dal deposito del presente ricorso, a Parte_2 versare alla IG.ra la somma di Euro 2.500,00. Parte_1
26) I coniugi dichiarano che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato e di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e che pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 104/2025 pubblicata il 25.2.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Palermo, il 19.8.1998 tra ed , trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 106;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di conIGlio del 10 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada