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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/08/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in grado di appello, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante E_ P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Simone
Salzetta e dall'Avv. Domenico Salzetta;
APPELLANTE
E
( .IVA ), in persona del legale Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bianchi;
APPELLATA
Oggetto: sinistro stradale;
appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Petilia
Policastro, n. 202/2023.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di essere divenuta cessionaria del credito risarcitorio E_ derivante da un sinistro stradale, originariamente vantato da – conveniva in Parte_2 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pace di Petilia Policastro la
[...]
quale assicuratore del veicolo danneggiato BMW tg. EH 962 HW di CP_1 proprietà di , chiedendone la condanna al risarcimento in proprio favore, ai Parte_2 sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 209/2005, dei danni materiali a carico del veicolo assicurato, previo accertamento che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo danneggiante.
1 resisteva alla domanda, rilevando preliminarmente che la Controparte_1 procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione della era stata E_ rilasciata al difensore da , il quale tuttavia non aveva poteri di rappresentanza Parte_2 della società. Nel corso del processo di primo grado veniva infatti documentato, mediante produzione della visura camerale, che dal 05.12.2018 amministratore unico e legale rappresentante della società era e non . Parte_3 Parte_2
Successivamente, depositava procura alle liti rilasciata da E_ Pt_3
[...]
In primo grado veniva altresì affrontata la questione relativa alla integrità del contraddittorio, per non essere stato citato in giudizio il proprietario del veicolo danneggiante.
All'udienza del 06.11.2020, il ORe di parte attrice chiedeva l'assegnazione di un termine per integrare il contraddittorio;
il giudice di pace rigettava la richiesta, reputandola tardiva, e tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di pace ha preliminarmente rilevato che l'invalidità della procura alle liti originariamente depositata da parte attrice non avrebbe potuto essere sanata nel corso del processo, mediante produzione di altra procura;
ha poi esaminato nel merito la domanda ritenendola infondata. Ha dunque rigettato la domanda e condannato al pagamento delle spese processuali in favore della E_
Compagnia di assicurazione.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello CMC deducendo E_
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insanabile il difetto di procura alle liti originariamente allegata all'atto di citazione;
ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, quale litisconsorte necessario;
nel merito, ha lamentato malgoverno delle risultanze istruttorie e vizi di motivazione della sentenza impugnata. ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza appellata. Quanto al profilo relativo al difetto di integrazione del contraddittorio,
l'appellata ha dedotto che opportunamente il giudice di prime cure ha ritenuto preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione quella relativa al difetto di procura alle liti;
ha osservato in particolare l'appellata che “non è contestabile che la carenza ex art. 102
c.p.c. è rilevabile anche d'Ufficio in ogni stato e grado del giudizio ma a condizione che vi
2 sia un giudizio validamente incardinato” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione in appello).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
cessionaria del credito risarcitorio originariamente vantato da E_
, ha proposto azione diretta ex art. 149 del D.lgs. n. 209/2005 nei confronti Parte_2 della quale impresa di assicurazione che ha stipulato il Controparte_1 contratto relativo al veicolo di proprietà del deducendo che il detto sinistro si è Pt_2 verificato per colpa esclusiva di , conducente del veicolo antagonista. Persona_1
Il giudizio è stato instaurato nei confronti della sola Controparte_1
In primo grado, il contraddittorio non è stato esteso anche al danneggiante responsabile.
Occorre pertanto affrontare la questione relativa alla integrità del contraddittorio (per non essere stato citato in primo grado il danneggiante responsabile) e alle relative ripercussioni nel presente giudizio di appello, considerato il disposto di cui all'art. 354, comma 1, c.p.c. per il quale “fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che (…) riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio”.
Al riguardo, non è ostativo il rilevato difetto della procura alle liti originariamente prodotta da parte attrice.
Invero, dall'esame degli atti relativi al giudizio di primo grado, si evince che in calce all'atto di citazione di è stata allegata una procura alle liti rilasciata E_ al difensore da , nella dedotta qualità di legale rappresentante della società. Parte_2
Successivamente, accertatosi che dal 05.12.2018 amministratore unico e legale rappresentante della società era in realtà , ha Parte_3 Pt_1 E_ provveduto a depositare procura alle liti rilasciata da . Parte_3
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, deve ritenersi che tale deposito abbia effetto sanante con efficacia retroattiva.
Ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (come riformulato dalla L. n. 69 del 2009, e applicabile ai giudizi iniziati successivamente alla data - 4/7/2009 - della sua entrata in vigore) "Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle
3 parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
In effetti, nei casi in cui la persona giuridica sia presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla e che ha conferito la procura alle liti al difensore (art. 82 c.p.c., comma 2, art. 83 c.p.c., art. 125 c.p.c., comma 1), il vizio che ne consegue attiene alla capacità processuale della persona medesima (art. 75 c.p.c., comma 3).
La giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio per il quale il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato di effettiva rappresentanza dell'ente medesimo, il quale rappresenti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del SU OR (Cass. nn. 23274/2016; 5343/2015; 23670/2008; 2270/2006).
Del resto, la procura alle liti rilasciata al difensore che sottoscrive l'atto da chi non ha la rappresentanza legale della persona giuridica non può dirsi del tutto mancante, con conseguente insussistenza del fatto descritto dall'art. 125 c.p.c., comma 2, (che presuppone un atto invalido), ma solo inefficace quanto alla legittimazione processuale della parte.
È pur vero che, secondo un orientamento giurisprudenziale (fatto proprio dal giudice di pace), il disposto dell'art. 1399 c.c. non opera nel campo processuale, ove invece il conferimento di una valida procura ad litem costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale (tanto che può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti fissati dall'art. 125 c.p.c.), sì che deve escludersi la possibilità di sanatoria con effetti retroattivi del vizio afferente la procura stessa. Tuttavia, a fronte di tale orientamento (cfr. S.U. n. 13431/14 e Cass. n. 17697/13, riguardo al difetto di valida procura speciale per il ricorso o controricorso in cassazione), si evidenzia un indirizzo interpretativo, maggioritario (cfr. Cass. 2000/15031; Cass. 12494/2001; Cass. nn. 20913 e
19164 del 2005; Cass. n. 12088/06; Cass. n. 21811/06; Cass. n. 15304/07; Cass. n.
23670/08; Cass. n. 7529/09; Cass. n. 5343/15; Cass. 23274/2016; Cass. 15156/2017; Cass.
27481/2018; Cass. 28824/2019; cfr. anche Cass. 17493/2019 e 7701/2021, non
4 massimate), secondo cui occorre distinguere la questione della validità della procura ad litem, sotto il profilo dello ius postulandi del ORe (al quale si riferisce la disciplina dell'art. 125 c.p.c.), da quella della capacità processuale, cui fa riferimento l'art. 182 c.p.c., norma che, nell'attuale formulazione, a seguito della riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, rende sanabile il difetto di legittimazione processuale anche per difetto di autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione, in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, a seguito della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza della persona giuridica il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del SU OR (in termini Cass. n. 34775/2021).
Può dunque ritenersi che, nel caso di specie, la produzione in giudizio della seconda procura alle liti rilasciata al difensore dal legale rappresentante della società abbia avuto effetto sanante retroattivo ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c..
Venendo ora alla questione della integrità del contraddittorio, si evidenzia quanto segue.
Nel presente giudizio deve ritenersi operante il principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione (Cass. n. 21896/2017) per il quale "In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile" (v. nello stesso senso anche Cass. n. 7755/2020); principio applicabile anche nel caso in cui l'azione non sia promossa dal danneggiato, ma, come nel caso di specie, da chi si sia reso cessionario del suo credito, giacché il cessionario fa valere lo stesso credito già spettante al danneggiato (Cass. n. 14887/2019);
La Suprema Corte, nel ricordare - come più volte affermato nella vigenza della L. 24 dicembre 1969, n. 990 - che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno, ha precisato che tale previsione, la quale costituisce una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è dettata al fine di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell'eventuale azione di rivalsa prevista dall'art. 18 della
5 legge stessa (in tal senso v., tra le altre, le sentenze 25 settembre 1998, n. 9592, 29 novembre 2005, n. 26041, 8 febbraio 2006, n. 2665, 14 dicembre 2010, n. 25238, e 10 giugno 2015, n. 12089).
Posto che il principio del litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell'art. 149 D.lgs. n. 209/2005 (Cass. n. 25421/2014; n.
23706/2016), la Corte - con la richiamata pronuncia - ha precisato che l'azione diretta di cui all'art. 149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, “sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928)”. Ne deriva che il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal D.P.R. n. 254/2006 si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo. In altri termini, il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile.
Precisato che il sistema previsto dal D.lgs. n. 209/2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente, la Corte ha chiarito che l'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 del D.lgs. n.
209/2005; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell'art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente;
e la possibilità che l'art. 149, comma 6, cit. conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l'impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito. Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario. D'altra parte, l'azione diretta di cui all'art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l'inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio
6 necessario. E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario (Cass. n. 21896/2017 cit.).
Come si vede, con tale pronuncia – alla quale in questa sede si intende dare senz'altro continuità – la Corte ha affermato un principio di diritto da ritenersi insito nel sistema risarcitorio che viene in rilievo, e già ricavabile dalla normativa previgente rispetto al
D.lgs. n. 209/2005, precisando che è “evidente che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine alla L. n. 990/1969, art. 23, continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto”.
Per tutto quanto sopra esposto, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, la sentenza gravata va annullata e gli atti rimessi al Giudice di primo grado, ex art. 354, comma 1, c.p.c..
Quanto precede assorbe l'esame di ogni altra questione.
Visto il carattere processuale delle questioni affrontate e considerato che il vizio è stato provocato dalla stessa parte appellante, che in primo grado non ha convenuto in giudizio il litisconsorte necessario, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, rimette la causa al Giudice di pace competente, dinanzi al quale dovrà essere riassunta nei termini di legge;
- dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Crotone, li 05.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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