Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In persona del dott. Eugenio Facciolla quale Giudice del Lavoro,
All'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG n. 622/2023 promossa da
, CF , elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Isca del Parte_1 C.F._1
Pioppo n. 94, presso lo studio dell'avv. Roberta Fiore che lo rappresenta e difende giusta mandato n atti;
RICORRENTE
E
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Augusto Carlo Ciriello ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Pietragalla alla Via Principessa Giovanna n.2, giusta mandato in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.3.2023 e ritualmente notificato, adiva il Tribunale e, Parte_1
premesso di aver prestato attività lavorativa presso la con contratto di lavoro Controparte_1
subordinato a tempo pieno e indeterminato con qualifica di autista addetto alla raccolta e allo spazzamento livello 3° CCNL igiene e ambiente , dal 1.10.2017 al 21.9.2022 data di CP_2
licenziamento per giustificato motivo soggettivo, evidenziato di aver sempre svolto l'attività lavorativa con diligenza e scrupolosità anche in considerazione delle condizioni di lavoro non
e avendo richiesto più volte ausilio nel servizio a causa dell'ingente quantitativo da recuperare giornalmente nei pressi soprattutto dei supermercati, era stato sostanzialmente attenzionato dall'azienda con continue contestazioni disciplinari alle quali aveva sempre offerto adeguate giustificazioni;
in specie, allo stesso venivano contestate plurime condotte in violazione degli artt. 36 co. 1 lett. a) CCNL e 42 lett. a) co. 2 CCNL rivelatesi insussistenti in quanto le comunicazioni dell'assenza dal posto di lavoro per malattia risultano comunicate entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento ed, in particolare “prima dell'inizio dell'orario di lavoro del medesimo giorno” in ottemperanza al dettato degli artt. 42 l. A e 36 ccnl;
i certificati medici CP_2
che attestavano la malattia smentiscono le assenze ingiustificate e risultano tutti antecedenti ai giorni di assenza e comunicati prima dell'inizio dell'orario di lavoro, come prescritto dalle norme della contrattazione collettiva.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro e domandava di annullare il licenziamento irrogato e disporre la reintegra nel posto di lavoro con condanna della parte datoriale all'indennità risarcitoria e al risarcimento dei danni patrimoniali, e all'indennità sostitutive del preavviso oltre alle spese del giudizio;
Si costituiva l in persona del legale rappresentante p.t., preliminarmente Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, facendo rilevare nel merito la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie atteso che nel caso di specie il ricorrente era stato destinatario di precedenti reiterate contestazioni disciplinari per condotte aggravatesi nel corso del tempo fino al progressivo venir meno del rapporto fiduciario. In particolare al lavoratore venivano formulate diverse contestazioni da febbraio 2022 sino a settembre del 2022 con la recidiva, e all'esito delle giustificazioni rese e dell'audizione del lavoratore in data 2.9.2022 in presenza delle rappresentanze sindacali di categoria, e del lavoratore assistito dal difensore, l'azienda irrogava otto sanzioni disciplinari (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione), non opposte né in sede giudiziale e né in sede stragiudiziale, sulla cui base la ditta resistente, con nota del 16.09.2022, notificata in data 17.09.2022 e ricevuta dal lavoratore in data 22.09.2022, ha irrogato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex art. 68 comma 2. C.C.N.L. – . Concludeva per il rigetto CP_2
del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova testimoniale, e all'odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, e conclusioni orali, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente deve ritenersi la competenza del Tribunale adito.
A' sensi dell'art. 413 cpc secondo comma è competente per territorio il giudice del lavoro nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza. Orbene il ricorrente al momento della presentazione del ricorso prestava servizio alle dipendenze della società presso la sede di Pietragalla svolgendo il servizio presso i comuni di Palazzo
San Gervasio, Acerenza, Maschito, Forenza, Banzi, Montemilone, Cancellara, San Chirico.
3. La domanda non merita accoglimento
Parte ricorrente, con il presente giudizio, premessi e ritenuti i fatti di causa come sopra, deduceva che il rapporto di lavoro sottoposto a contratto c.d. a tutele crescenti disciplinato dal d.lgs. n. 23/2015, pertanto in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, rispetto al quale sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, richiede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e il pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, che copre il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
A tal fine, contesta innanzitutto la mancanza di tempestività dei provvedimenti sanzionatori e sull'inapplicabilità del licenziamento ex art. 68, n. 2 ccnl di categoria, sanzioni tutte pervenute il
12.09.2022 a fronte di contestazioni notificate, invece, diversi mesi addietro;
eccepisce l'inapplicabilità del licenziamento ex art. 68, n. 2 ccnl di categoria, e l'insussistenza del fatto materiale. Deduceva altresì la sproporzione della sanzione espulsiva adottata e la natura ritorsiva del licenziamento per aver tenuto comportamenti sgraditi al datore di lavoro.
La società resistente contestava la ricostruzione fattuale e giuridica offerta dal ricorrente, deducendo che, invero, già con nota del 14.12.2021, è stato contestato al lavoratore la violazione dell'art. 70 commi 2 e 4 lett. a), d), e) ed h) del C.C.N.L. Fise all'epoca applicato, per comportamenti provocatori e non rispettosi del dovere e della funzione, nei confronti di collega sovraordinato, e all'esito delle giustifiche del lavoratore, l'azienda ha provveduto all'applicazione della sanzione disciplinare del richiamo verbale ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) C.C.N.L. Fise, provvedimento disciplinare non impugnato dal lavoratore.
L'assunto del ricorrente di aver lavorato in condizioni critiche di sicurezza non ha trovato alcun riscontro nel corso dell'istruttoria, del resto nessuna violazione specifica viene fornita dal ricorrente rispetto alla situazione dell'azienda che risulta conforme alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 nonché del DVR adottato dall'azienda, e del resto non risultano interventi o richieste tali dell'
[...]
. Anche l'assunto di essere stato costretto a lavorare nonostante le limitazioni Controparte_3
del medico aziendale, in condizioni di particolare difficoltà per la salute, all'esito della prova testimoniale è risultato che il materiale (cartoni e imballaggi di carta in genere) da recuperare se da un lato era certamente rilevante e posto per terra e fuori dai contenitori, dall'altro lato è emerso altresì che i contenitori previsti per la raccolta di carta e cartone, strutture metalliche aperte su due lati, sono conformi al capitolato d'appalto aggiudicato alla ditta per cui non pare Controparte_1
addebitabile all'azienda il posizionamento del materiale da raccogliere per terra piuttosto che all'interno del contenitore. Peraltro, il ricorrente ben conscio delle sue condizioni e delle limitazioni funzionali è risultato svolgere l'attività lavorativa in completa autonomia, secondo le disposizioni dell'azienda, per cui poteva valutare la situazione e operare di conseguenza ad esempio sollevando pochi carichi per volta (Kg. 1,85 al minuto come previsto dal medico).
Anche la questione del cd demansionamento, che sarebbe conseguito allo spostamento del lavoratore dal servizio di raccolta allo spazzamento per strada, risulta motivato dall'azienda in base alle prescrizioni del medico aziendale e alle lettere e richieste del lavoratore stesso e, comunque, non impugnato o comunque contestato dal lavoratore.
Orbene l'istruttoria svolta con la documentazione acquisita confermano la ricostruzione come effettuata dalla resistente società.
Così ricostruite le reciproche posizioni e versioni dei fatti, si passa ad esaminare la domanda del ricorrente;
in relazione al consolidato principio sul riparto dell'onere probatorio, in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, si ritiene che la parte datoriale, con la documentazione prodotta e all'esito della prova della regolarità dell'iter procedurale abbia offerto prova di sussistenza dei fatti contestati, rispetto i quali il lavoratore non risulta averli contestati se non adducendo scusanti che, invero, ragionevolmente, non risultano idonee e trincerandosi dietro un indimostrato atteggiamento ritorsivo nei suoi confronti da parte dell'azienda per le continue doglianze e segnalazioni.
Sulla base delle risultanze in atti, si ritiene non fondata la domanda del ricorrente atteso che: la contestazione dell'addebito, necessaria in funzione delle sanzioni disciplinari, risulta certamente connotata da specificità tale da consentire al lavoratore l'immediata difesa, come risulta dalle missive di risposta alle contestazioni e nell'impugnativa di licenziamento: risulta infatti integrato il requisito in base alle indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella sua materialità i fatti nei quali il datore di lavoro ha ravvisato le infrazioni disciplinari e, da ultimo, tutti insieme, quei comportamenti in violazione die doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
Come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori, preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati;
tuttavia non vieta al datore di lavoro di considerare fatti non contestati e collocantisi a distanza anche superiore di anni dal recesso, quali circostanze che confermano la significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore.
Invero risulta che a partire dal febbraio del 2022 l'azienda iniziava a contestare al lavoratore il fatto di notiziare della sua assenza per malattia la sera precedente (in genere di domenica) il giorno di rientro in servizio dopo la malattia, o nella stesa giornata di assenza, “giustificando” poi la condotta con l'assenza di segnale dell'applicativo whatsapp, con il medico che non aveva trasmesso i certificati all'azienda, o con errato computo del periodo di malattia, ecc.. Risalta indubbiamente la ripetitività degli episodi che vanno ricondotti tutti sul piano di operatività dell'azienda e sulle ricadute per l'esecuzione del contratto di appalto: il servizio deve essere svolto dal lunedì al sabato dalle ore 05.00 alle ore 18.00 e la comunicazione di assenza per malattia che perviene la domenica sera o nel corso della giornata lavorativa evidentemente comporta difficoltà a organizzare il servizio, reperire il personale in sostituzione del lavoratore, svolgere nei tempi previsti la raccolta del materiale.
Per quanto attiene la tempestività contestata si evidenzia che tutte le contestazioni risultano avvenute tempestivamente, nell'immediatezza della condotta tenuta dal lavoratore, la distanza temporale della sanzione comminata invero non incide sulla validità/legittimità delle stesse atteso che il lavoratore ricevute le contestazioni ha esercitato il diritto di difesa, ha richiesto l'audizione assistita alla prima delle quali non si è presentato perché in malattia (anche questa comunicata solo dopo il giorno fissato per l'audizione) e in quella sede rispetto a tutte le contestazioni formalizzate ha espletato la difesa contestando gli addebiti. Quanto alla proporzionalità, si osserva che il licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo è dovuto al fatto che, in base all'art. 2119 c.c., non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, consistendo questa di norma, in un gravissimo inadempimento o in fatti diversi purché idonei a far venir meno il vincolo di fiducia del datore di lavoro, e il giudice nella valutazione di sussistenza della giusta causa/giustificato motivo soggettivo deve basarsi sulla tipizzazione della contrattazione collettiva che tuttavia non è vincolante.
Provata la sussistenza dei fatti contestati nella loro materialità come posti in essere dal lavoratore, non è in discussione la sanzione irrogata. Il comportamento tenuto dal lavoratore durante l'assenza per malattia, nonché reiterato integrano senza alcun dubbio quei comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà che connotano il rapporto di lavoro, anche senza tener conto della mancanza di valide ragioni giustificatrici, dell'intenzionalità delle condotte contestate e della recidiva documentata, per cui la sanzione del licenziamento risulta proporzionata anche con riguardo al profilo soggettivo.
Le sanzioni disciplinari irrogate per un totale di n. 7 ore di multa e 25 giorni di sospensione, a causa di recidiva, superano i limiti di cui all'art. 68 comma 2 , il quale prevede che il CP_4 CP_2 licenziamento “si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni” sulla violazione degli artt. 36 e 42 del C.C.N.L. con recidiva.
Infondato risulta infine il motivo di licenziamento ritorsivo seppure genericamente addotto, sia per mancanza di prova fornita dal lavoratore, che per la sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento come sopra.
In conclusione, da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso per insussistenza dei motivi addotti.
4. in punto di spese di lite, le stesse, vista la valida dichiarazione reddituale in atti, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 9.3.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili.
Potenza, 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla