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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/12/2024, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3761/2015
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3761 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 trattenuta in decisione il 17.07.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
Parte_1 C.F. 1 residente in NS (PI) piazza D'Appiano n.13, C.F. 2rappresentato, difeso e assistito dall'Avv. Michelangelo Guiducci (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in NT (PI) via Guerrazzi n.4, come da procura in atti
- attore e
(), nato a [...] il [...] e residente in [...]1 (C.F. C.F. 3
(C.F. ), nata a [...] via Valdera P. n. 287; Parte 2 C.F. 4
Parte 3 (C.F.il 16.11.1968 e residente in [...]3;
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 39/3 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Marinai (C.F. dal Prof. Avv. Simone
,рес Email 1 C.F. 6 Email_2 '
Marinai (C.F. e dall'Avv. C.F. 7 ), pec Email 3 'pec ( Email 4 Maria Gloria Bracci ( Codice Fiscale 8 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in ON (PI) viale Rimembranza n. 11, giusta procure in atti
- convenuti
Oggetto: Violazioni edilizie.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.7.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale conveniva in giudizio, Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.7.2015 Parte 1
e Controparte_5dinanzi a questo Tribunale, CP 3 CP 4 CP 1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "...accertare e dichiarare che le opere realizzate dai Convenuti, meglio descritte nella premessa del presente atto e comunque tutte quelle che potranno essere accertate in corso di causa, previa occorrendo CTU tecnica, sono state eseguite in violazione dei diritti del Sig. Parte 1 oltre che della normativa codicistica, ivi comprese le leggi speciali ed i regolamenti comunali dalla stessa richiamati, dettata in materia di distanze delle costruzioni ex artt. 872-899 c.c., come di distanza dalle vedute delle costruzioni ex art. 907 c.c. e comunque in violazione degli artt. 1117, 1102, 1120, 1122 cod.civ., per esser state realizzate in danno dell'Attore, senza il suo necessario consenso, per aver pregiudicato il decoro architettonico dell'immobile e delle sue condizioni di sicurezza nonché recato danno alle parti comuni nonché a quelle di proprietà esclusiva del Sig. Pt 1 nonché ex art 844 c.c. per aver comportato e comportare immissioni non tollerabili e, di conseguenza, condannare per l'effetto i Convenuti, ciascuno per le sue rispettive ragioni o in via solidale tra loro, al ripristino dello status quo antea nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei diritti del Sig. Parte 1 con ordine di demolizione delle opere
,
illegittimamente realizzate, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi anche in via equitativa;
IN IPOTESI: Condannare i Convenuti, ciascuno per le rispettive ragioni o in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della realizzazione delle opere descritte in premessa ivi compreso il deprezzamento degl'immobili di proprietà dell'attore dovuto alla maggiore precarietà della sicurezza degli stessi, alle immissioni ed esalazioni derivanti dalla tettoia e dai forni in muratura, oltre che dall'uso che ne viene fatto, nonché ai fenomeni di umidità dovuti ai ristagni di acqua, danno da quantificarsi anche in via equitativa;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A sostegno delle proprie richieste l'attore esponeva che: "1.Il Sig. Pt 1 è proprietario di due appartamenti (Doc. 1: Copia visure catastali appartamenti) facenti parte di un più ampio fabbricato posto in NS PI), via S. Valdera P. nn.287, composto a piano terreno da n. 2 fondi artigianali, che da tale via si estendono sul retro di detto fabbricato e sul cui lato che si affaccia verso la ridetta via, nello specifico su una minima parte della maggior superficie di tali fondi, si ergono n.4 appartamenti, tra cui vi sono quelli di proprietà del Sig. Pt 1 posti entrambi al piano 2°, ed identificati al N.C.E.U. del Comune di NS, uno al foglio 2 particella 209 sub 8 e l'altro al foglio 2 particella 209 sub.9 (Cfr. doc. 1);
2. I citati fondi commerciali-artigianali appartengono, vedendo gli stessi dalla strada Valdera P., quanto a quello posto sul lato sinistro del fabbricato suddetto, individuato al N. N.C.E.U. del Comune di NS al foglio 2 particella 209 sub 5 e 6, cat D/1, al Sig. (Doc.2: Copia visura catastale capannone Parte 1 ), e quantoParte 1
a quello posto sul lato destro del fabbricato suddetto, individuato al foglio n.2 particella 209 sub 3, cat. C/2m di mq 369, ai Sigg. CP 1 , per la quota di ½ ciascuno (Doc. 3: Copia CP 3 e visura catastale capannone Parte_4 ;
3. Tra tali fondi posti a pian terreno del fabbricato ed i n. 2 appartamenti del Sig. Pt 1 sono situati, al piano primo, n.2 appartamenti, uno di proprietà, per la quota di ciascuno in regime di comunione legale dei beni tra loro, dei Sigg. CP 3 - C.F.:
, nato a [...], il [...] Parte 5 - C.F.: C.F. 9
- e
C.F. 10 nata a [...] il [...] (PI) individuato al
.-, '
N.C.E.U. del Comune di NS al foglio 2 particella 209 sub.11, cat A/2, sul lato sinistro del fabbricato (Doc.4:Copia visura catastale appartamento Vani-Podestà), l'altro di proprietà per la quota di ciascuno, dei Sigg. CP_1 - C.F.: C.F. 3 nato a [...], il
09/03/1937
- C.F.: C.F. 11 nata a [...], il e Controparte_5
-
07/10/1937 -, individuato al CT del Comune di NS al foglio 2 particella 209 sub.10, cat A/2, sul lato destro del fabbricato (Doc. 5: Copia visura catastale appartamento Persona 1 ;
4. Sul retro di tali appartamenti di proprietà dei Sigg. Persona 1 si trova un terrazzo, la cui Parte 6 e ed in parte sul fondo superficie si estende in parte sopra il fondo di proprietà del Sig. Parte 1 di proprietà dei Sigg. CP_3 e CP 1 ed a cui si accede anche da detti appartamenti;
5. و
Almeno sino al Gennaio/Febbraio 2010, invero, al suddetto terrazzo si accedeva pure da una porta posta al piano primo delle scale interne che sono a servizio di tutti i quattro appartamenti facenti parte del più ampio fabbricato in questione;
6. Fino a tale momento, infatti, pure il Sig Pt 1 come gli inquilini presenti bei suoi appartamenti, potevano usufruire del ridetto terrazzo, sin dalla sua realizzazione, accedendovi attraverso la citata porta di servizio posta al piano primo del vano scale condominiale;
7. Nel Gennaio/Febbraio 2010, i Sigg. CP 1 CP 3 Parte 5 e
Controparte_5 senz'alcun permesso e/o autorizzazione Comunale, né tanto meno del Sig. Pt_1
,
chiudevano tale porta di accesso dal vano scale al citato terrazzo e, per di più, sullo stesso andavano a realizzare varie opere e/o manufatti come meglio indicati nei documenti qui allegati (vedi infra doc.ti 9 e 10), tra cui una struttura stabile, in cemento o cartongesso, chiusa su tutti i lati ed in appoggio allo stabile condominiale, con copertura posta, peraltro, quasi a contatto con le terrazze degli appartamenti del Sig. nonché a brevissima distanza dalle finestre, il tutto Parte 1 و
come da documentazione fotografica che qui si produce (Doc.6: Copia fotografie della struttura sul terrazzo).
8. In tal modo, i Sigg. Parte_5 e Controparte_5 CP 1 CP 3 و
,
impedivano di fatto al Sig. Pt 1 di accedere e di utilizzare, come peraltro sempre sino allora fatto da lui o dai suoi inquilini per oltre un ventennio, pur essendo tale terrazzo se non in toto, almeno in parte di sua proprietà (senza dubbio per la superficie posta sopra al fondo di sua proprietà), ed inoltre, realizzavano tra le varie opere abusive ed illegittime, pure una struttura/tettoia non soltanto in violazione delle normative sulle distanze delle costruzioni delle vedute dirette ed oblique, ma altresì parzialmente eretta anche sulla porzione di terrazzo indubbiamente di proprietà del Sig.
Pt 1 9. Tale struttura/tettoia, peraltro, alterava il decoro architettonico del complesso immobiliare, pregiudicava la sicurezza dei beni e delle persone aventi il godimento degli appartamenti del Sig. Pt 1 oltre ad arrecare danno alle parti comuni ed alle proprietà esclusive di quest'ultimo, causandone un notevole deprezzamento;
10. Appena scoperta l'esecuzione di tali illegittime opere, il
Sig. Pt 1 con ar del 05 Febbraio 2010 (Doc. 7: Copia Ar del 05.02.2010) contestava ai Sigg. CP_3
l'illiceità delle loro relative condotte, senza tuttavia esito alcuno, visto il tenore a dir poco beffardo della risposta inviatagli dai Sigg. CP 3 (Doc.8: Copia raccomandata ar del 15/03/10 dai Sigg. CP_3 al Sig. Pt 1 11. Avendo contestato l'illegittimità delle su descritte opere pure al Comune competente, il Sig Pt 1 confidava in ogni caso che le Autorità stesse provvedessero ad imporre ai
Sigg. CP 3 di ripristinare lo stato dei luoghi;
12. In effetti, il Comune di NS, all'esito del sopralluogo eseguito da proprio personale, ingiungeva ai Sigg. CP 3 e Parte 5
nonché ai Sigg. CP 1 e Controparte_5 di demolire le opere abusive, come meglio descritto
,
nelle relative determinazioni comunali (Doc.9: CP 6 determina n.72/11 a carico di CP_3 e e Controparte_5 ); 13. Parte 5 ; Doc. 10: CP 6 determina n. 71/11 a carico di CP 1
Neppure in seguito alle ingiunzioni del Comune, tuttavia, i Sigg. Parte_5 , come CP 3 e i Sigg. CP 1 e Controparte_5 , provvedevano al ripristino dello stato dei luoghi, essendosi questi limitati a, invero e stando a quanto accertato dal Comune, a demolire le varie opere abusive ad eccezione del forno in muratura, del gazebo in legno e del muro di confine eretto sul terrazzo a prolungamento del confine tra le loro due abitazioni;
14. Il Sig. Pt 1 si vedeva allora costretto, a mezzo ar del 28/03/13 redatta dallo scrivente difensore, ad intimare nuovamente ai Sigg. CP_3 la riduzione in pristino, con riserva, in ogni caso, di richiedere tutti i danni subiti e subendi (Doc. 11:
Copia raccomandata ar del 28/03/2012 a firma Guiducci); 15. Anche tale intimazione non sortiva esito alcuno e non potrebbe essere stato altrimenti, atteso che, come di recente scoperto dall'accesso agli atti compiuto dallo scrivente, i Sig. CP_1 e Controparte 5, CP_3 ' Parte 5
,
nei mesi di Febbraio e Marzo 2012, avevano chiesto di revocare l'ordinanza di abbattimento della tettoia, chiedendo di regolarizzarla per effetto di trasferimento dell'occorrente asservimento volumetrico vantato su altro immobile (Doc. 12: Copia richiesta di asservimento volumetrico del
28/02/2012), ed avevano inoltre presentato istanza di sanatoria delle opere di cui è causa;
16. In virtù di dette istanze, sempre dal riferito accesso agli atti, risultava che in data 17/05/13 ai Sigg. [...]
CP 3, Parte 5 CP 1 e Controparte 5 era stata rilasciata attestazione di conformità
di varie delle opere contestate, in ogni caso "senza pregiudizio dei diritti dei terzi" (Doc. 13: Copia attestazione di conformità del 17/05/13); 16.Ad oggi il Sig. Pt_1 eve pertanto suo malgrado rilevare che: -la porta cui accedeva al terrazzo dalle scale condominiali, per quanto non più murata, sia ancora priva della chiave che in precedenza stava invece sempre nella relativa serratura;
-in ogni caso, dalla porta non si accederebbe più al terrazzo, bensì si entrerebbe nell'illegittima costruzione
(tettoia/loggiato) realizzatavi in adiacenza del fabbricato;
- varie opere illegittime sono ancor oggi esistenti, tra cui la costruzione (tettoia/loggiato) realizzata in adiacenza al fabbricato;
17. Attesa la condotta ex adverso serbata, che si segnala esser stata perpetrata e protratta seppur dietro la manifesta opposizione del Sig. Pt_1 a questi non resta che veder tutelati i propri diritti in sede giudiziale".
Con comparsa depositata il 6.11.2015 si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano integralmente nei termini meglio precisati in detta memoria- la fondatezza delle richieste di controparte e spiegavano, nel contempo, domanda riconvenzionale rassegnando, di conseguenza, le seguenti conclusioni: "Conclude perché la domanda attorea, in tesi, sia respinta perché infondata per i motivi di cui in narrativa e perché la ricostruzione dei fatti effettuata dall'attore non corrisponde a verità. In via riconvenzionale si chiede: 1) che sia accertato e dichiarato l'acquisizione del diritto di proprietà della terrazza da parte dei convenuti per contratto Controparte_7 dal 17.9.1980 o in ipotesi per usucapione;
2) che sia accertata e dichiarata l'acquisizione per usucapione del diritto al mantenimento sulla terrazza di proprietà dei convenuti della esistente tettoia derivata dalla modifica di una tenda rigida sorretta da intelaiatura ancorata al muro retrostante e fissata con piantoni nel pavimento. 3) che sia accertato e dichiarato che l'attore ha eseguito sulla facciata dell'edificio opere in danno dei convenuti, tra l'altro non contemplate nella licenza edilizia 171/73 della quale non è mai stata chiesta la modifica, consistenti nell'apertura di due nuove finestre e nella modifica e ampliamento dei terrazzi adiacenti ai propri appartamenti, dando loro una configurazione diversa da quella originaria;
4) che sia ordinata la demolizione di tali opere illegittimamente realizzate senza il consenso, anzi, in danno dei convenuti, in quanto da queste deriva un arbitrario ampliamento del diritto di veduta dell'attore sulla terrazza di proprietà dei convenuti con compressione dei diritti di quest'ultimi. Oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi anche in via equitativa".
Alla prima udienza di comparizione del 17 dicembre 2015 il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc e, rinviava ad altra udienza per l'ammissione delle richieste istruttorie.
Peraltro all'udienza del 6 marzo 2018 il processo veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del convenuto dopodichè l'attore provvedeva a riassumerlo nei confronti dei CP 3
rimanenti convenuti e il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.5.2019, con ordinanza del 30.10.2019 ammetteva la prova per interrogatorio formale dedotta da parte attrice e- nei limiti indicati nell'ordinanza medesima, le rispettive prove per testi dedotte dalle parti, fissando per l'espletamento delle prove ammesse l'udienza del 13.2.2020 e riservando, all'esito, l'eventuale ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi il processo subiva, nell'anno 2020, altre due interruzioni conseguenti alla morte delle
Controparte 5 e e veniva riassunto, a cura dell'attore, nei riguardi convenute CP 4
degli aventi causa delle stesse, riassunzione cui seguiva la costituzione, con comparsa depositata il
2.11.2021, dell'originario convenuto CP 1 nonché di Parte 2 e Parte_3 ノ
quali facevano proprie tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni dei loro danti causa, dichiarando nel contempo di opporsi alle diverse conclusioni formulate dall'attore, riguardo alle quali dichiaravano di non accettare il contraddittorio, ed evidenziando che CP 8 e CP 9
[...] avevano rinunciato all'eredità di Parte 2 e [...] mentre CP 4 Pt 3 si costituivano in quanto chiamati all'eredità.
Espletate, a far tempo dall'udienza del 7.3.2022, le prove orali ammesse e completata l'assunzione delle stesse all'udienza del 28.5.2024, la causa veniva riassegnata a questo giudice che, alla fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 17.7.2024, la tratteneva in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Merito della lite
Parte 1 ha aditoRileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che l'intestato Tribunale al fine di veder accertare le opere che i convenuti avrebbero, a suo dire, realizzato opere in violazione delle norme in materia di distanze dalle costruzioni e dalle vedute e, comunque in violazione degli articoli 1117, 1102, 1120 e 1122 c.c., assumendo altresì che dette opere -realizzate senza il suo preventivo permesso- avrebbero pregiudicato il decoro architettonico dell'edificio nonchè le condizioni di sicurezza dello stesso e causato danni alle parti comuni e all'attore medesimo, oltre ad essere state eseguite in spregio, altresì, al disposto dell'art. 844 c.c. per il fatto di aver comportato
-e comportare- immissioni intollerabili.
L'attore ha chiesto, nel contempo, la condanna dei convenuti alla demolizione delle opere asseritamente illegittime realizzate da questi ultimi e al risarcimento dei danni.
Ciò posto, è da rilevare che nei rapporti interprivati la riduzione in pristino è consentita solo là dove sia riscontrata la violazione, nell'attività edificatoria, delle norme in materia di distanze, mentre nel caso in cui tale violazione non sia stata dimostrata l'unica tutela che può essere invocata da colui il quale si ritenga leso da detta attività è quella risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c..
Orbene, va osservato che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi idonei a far ritenere incontrovertibilmente dimostrata, in relazione all'attività edificatoria posta in essere dai convenuti, la violazione delle norme in materia di distanze, anche sotto il profilo dell'esistenza, nella specie, delle condizioni che consentano di valutare tali disposizioni come prevalenti sulle norme particolari che regolano l'utilizzo, da parte del singolo condomino, delle cose comuni.
Nessuna adeguata dimostrazione è stata nel contempo fornita, dall'attore, del fatto che quanto realizzato da controparte abbia effettivamente pregiudicato il decoro architettonico e la statica del fabbricato o abbia violato il disposto dell'art. 844 c.c..
A quanto precede deve, inoltre, aggiungersi che non risulta provato neppure che il Pt 1 bbia subito un qualsivoglia pregiudizio, suscettibile di valutazione economica, ricollegabile alle condotte di controparte di cui egli assume l'illiceità (peraltro non riscontrata, come detto), pregiudizio di cui, in effetti, l'attore non ha dimostrato la sussistenza né sotto il profilo dell'an nè sotto quello del quantum debeatur.
Tutte le domande avanzate, dall'attore, nell'atto introduttivo e riprodotte nelle conclusioni da lui rassegnate devono essere, pertanto, disattese (circa la reconventio reconventionis spiegata, dall'attore medesimo, in prima udienza si dirà appresso).
Venendo alla riconvenzionale spiegata dai convenuti, quella di cui al punto 1) delle rassegnate conclusioni deve ritenersi inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 36 c.p.c. (dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore), atteso che parte attrice non ha contestato la proprietà, in capo ai convenuti, della terrazza di cui trattasi, ma solo l'essere stata la stessa edificata in violazione dei sui diritti;
quella di cui al punto 2) deve essere respinta in quanto, se non è provato come si è visto che le opere de quibus abbiano pregiudicato la statica dell'edificio, non è, per contro, neppure dimostrato che le stesse siano compatibili con la statica stessa, con la conseguenza che deve essere esclusa, in tale situazione di incertezza probatoria, la pronunciabilità di una sentenza che consacri il diritto dei resistenti a mantenere, sulla terrazza di loro proprietà, la tenda in questione ancorchè fosse maturato il tempo necessario all'acquisto di tale diritto per usucapione;
quella di cui ai punti 3) e 4) deve, a sua volta, essere disattesa per le stesse ragioni indicate a sostegno della non accoglibilità delle domande di riduzione in pristino e di risarcimento danni formulate dall'attore, da aversi qui per integralmente richiamate.
Quanto, in ultimo, alla reconventio reconventionis, nulla deve statuirsi riguardo alla stessa, essendo stata espressamente avanzata “in ipotesi” e, quindi, per il solo caso di ritenuta fondatezza -il che non
è avvenuto nella specie- della riconvenzionale spiegata ex adverso.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
I) RESPINGE le domande formulate, da parte attrice, nell'atto introduttivo e riprodotte nelle conclusioni;
II) DICHIARA inammissibile la riconvenzionale spiegata, dai convenuti, al punto 1) delle rassegnate conclusioni;
III) RESPINGE le riconvenzionali spiegate, dai convenuti medesimi, ai punti 2), 3) e 4) di dette conclusioni;
IV) DICHIARA non esser luogo a provvedere, per effetto di quanto statuito ai punti II) e III) che precedono, sulla reconventio reconventionis spiegata, dall'attore, in prima udienza;
V) DICHIARA integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Pisa, in data 20.12.2024
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3761 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 trattenuta in decisione il 17.07.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
Parte_1 C.F. 1 residente in NS (PI) piazza D'Appiano n.13, C.F. 2rappresentato, difeso e assistito dall'Avv. Michelangelo Guiducci (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in NT (PI) via Guerrazzi n.4, come da procura in atti
- attore e
(), nato a [...] il [...] e residente in [...]1 (C.F. C.F. 3
(C.F. ), nata a [...] via Valdera P. n. 287; Parte 2 C.F. 4
Parte 3 (C.F.il 16.11.1968 e residente in [...]3;
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 39/3 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Marinai (C.F. dal Prof. Avv. Simone
,рес Email 1 C.F. 6 Email_2 '
Marinai (C.F. e dall'Avv. C.F. 7 ), pec Email 3 'pec ( Email 4 Maria Gloria Bracci ( Codice Fiscale 8 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in ON (PI) viale Rimembranza n. 11, giusta procure in atti
- convenuti
Oggetto: Violazioni edilizie.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.7.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale conveniva in giudizio, Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.7.2015 Parte 1
e Controparte_5dinanzi a questo Tribunale, CP 3 CP 4 CP 1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "...accertare e dichiarare che le opere realizzate dai Convenuti, meglio descritte nella premessa del presente atto e comunque tutte quelle che potranno essere accertate in corso di causa, previa occorrendo CTU tecnica, sono state eseguite in violazione dei diritti del Sig. Parte 1 oltre che della normativa codicistica, ivi comprese le leggi speciali ed i regolamenti comunali dalla stessa richiamati, dettata in materia di distanze delle costruzioni ex artt. 872-899 c.c., come di distanza dalle vedute delle costruzioni ex art. 907 c.c. e comunque in violazione degli artt. 1117, 1102, 1120, 1122 cod.civ., per esser state realizzate in danno dell'Attore, senza il suo necessario consenso, per aver pregiudicato il decoro architettonico dell'immobile e delle sue condizioni di sicurezza nonché recato danno alle parti comuni nonché a quelle di proprietà esclusiva del Sig. Pt 1 nonché ex art 844 c.c. per aver comportato e comportare immissioni non tollerabili e, di conseguenza, condannare per l'effetto i Convenuti, ciascuno per le sue rispettive ragioni o in via solidale tra loro, al ripristino dello status quo antea nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei diritti del Sig. Parte 1 con ordine di demolizione delle opere
,
illegittimamente realizzate, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi anche in via equitativa;
IN IPOTESI: Condannare i Convenuti, ciascuno per le rispettive ragioni o in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della realizzazione delle opere descritte in premessa ivi compreso il deprezzamento degl'immobili di proprietà dell'attore dovuto alla maggiore precarietà della sicurezza degli stessi, alle immissioni ed esalazioni derivanti dalla tettoia e dai forni in muratura, oltre che dall'uso che ne viene fatto, nonché ai fenomeni di umidità dovuti ai ristagni di acqua, danno da quantificarsi anche in via equitativa;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A sostegno delle proprie richieste l'attore esponeva che: "1.Il Sig. Pt 1 è proprietario di due appartamenti (Doc. 1: Copia visure catastali appartamenti) facenti parte di un più ampio fabbricato posto in NS PI), via S. Valdera P. nn.287, composto a piano terreno da n. 2 fondi artigianali, che da tale via si estendono sul retro di detto fabbricato e sul cui lato che si affaccia verso la ridetta via, nello specifico su una minima parte della maggior superficie di tali fondi, si ergono n.4 appartamenti, tra cui vi sono quelli di proprietà del Sig. Pt 1 posti entrambi al piano 2°, ed identificati al N.C.E.U. del Comune di NS, uno al foglio 2 particella 209 sub 8 e l'altro al foglio 2 particella 209 sub.9 (Cfr. doc. 1);
2. I citati fondi commerciali-artigianali appartengono, vedendo gli stessi dalla strada Valdera P., quanto a quello posto sul lato sinistro del fabbricato suddetto, individuato al N. N.C.E.U. del Comune di NS al foglio 2 particella 209 sub 5 e 6, cat D/1, al Sig. (Doc.2: Copia visura catastale capannone Parte 1 ), e quantoParte 1
a quello posto sul lato destro del fabbricato suddetto, individuato al foglio n.2 particella 209 sub 3, cat. C/2m di mq 369, ai Sigg. CP 1 , per la quota di ½ ciascuno (Doc. 3: Copia CP 3 e visura catastale capannone Parte_4 ;
3. Tra tali fondi posti a pian terreno del fabbricato ed i n. 2 appartamenti del Sig. Pt 1 sono situati, al piano primo, n.2 appartamenti, uno di proprietà, per la quota di ciascuno in regime di comunione legale dei beni tra loro, dei Sigg. CP 3 - C.F.:
, nato a [...], il [...] Parte 5 - C.F.: C.F. 9
- e
C.F. 10 nata a [...] il [...] (PI) individuato al
.-, '
N.C.E.U. del Comune di NS al foglio 2 particella 209 sub.11, cat A/2, sul lato sinistro del fabbricato (Doc.4:Copia visura catastale appartamento Vani-Podestà), l'altro di proprietà per la quota di ciascuno, dei Sigg. CP_1 - C.F.: C.F. 3 nato a [...], il
09/03/1937
- C.F.: C.F. 11 nata a [...], il e Controparte_5
-
07/10/1937 -, individuato al CT del Comune di NS al foglio 2 particella 209 sub.10, cat A/2, sul lato destro del fabbricato (Doc. 5: Copia visura catastale appartamento Persona 1 ;
4. Sul retro di tali appartamenti di proprietà dei Sigg. Persona 1 si trova un terrazzo, la cui Parte 6 e ed in parte sul fondo superficie si estende in parte sopra il fondo di proprietà del Sig. Parte 1 di proprietà dei Sigg. CP_3 e CP 1 ed a cui si accede anche da detti appartamenti;
5. و
Almeno sino al Gennaio/Febbraio 2010, invero, al suddetto terrazzo si accedeva pure da una porta posta al piano primo delle scale interne che sono a servizio di tutti i quattro appartamenti facenti parte del più ampio fabbricato in questione;
6. Fino a tale momento, infatti, pure il Sig Pt 1 come gli inquilini presenti bei suoi appartamenti, potevano usufruire del ridetto terrazzo, sin dalla sua realizzazione, accedendovi attraverso la citata porta di servizio posta al piano primo del vano scale condominiale;
7. Nel Gennaio/Febbraio 2010, i Sigg. CP 1 CP 3 Parte 5 e
Controparte_5 senz'alcun permesso e/o autorizzazione Comunale, né tanto meno del Sig. Pt_1
,
chiudevano tale porta di accesso dal vano scale al citato terrazzo e, per di più, sullo stesso andavano a realizzare varie opere e/o manufatti come meglio indicati nei documenti qui allegati (vedi infra doc.ti 9 e 10), tra cui una struttura stabile, in cemento o cartongesso, chiusa su tutti i lati ed in appoggio allo stabile condominiale, con copertura posta, peraltro, quasi a contatto con le terrazze degli appartamenti del Sig. nonché a brevissima distanza dalle finestre, il tutto Parte 1 و
come da documentazione fotografica che qui si produce (Doc.6: Copia fotografie della struttura sul terrazzo).
8. In tal modo, i Sigg. Parte_5 e Controparte_5 CP 1 CP 3 و
,
impedivano di fatto al Sig. Pt 1 di accedere e di utilizzare, come peraltro sempre sino allora fatto da lui o dai suoi inquilini per oltre un ventennio, pur essendo tale terrazzo se non in toto, almeno in parte di sua proprietà (senza dubbio per la superficie posta sopra al fondo di sua proprietà), ed inoltre, realizzavano tra le varie opere abusive ed illegittime, pure una struttura/tettoia non soltanto in violazione delle normative sulle distanze delle costruzioni delle vedute dirette ed oblique, ma altresì parzialmente eretta anche sulla porzione di terrazzo indubbiamente di proprietà del Sig.
Pt 1 9. Tale struttura/tettoia, peraltro, alterava il decoro architettonico del complesso immobiliare, pregiudicava la sicurezza dei beni e delle persone aventi il godimento degli appartamenti del Sig. Pt 1 oltre ad arrecare danno alle parti comuni ed alle proprietà esclusive di quest'ultimo, causandone un notevole deprezzamento;
10. Appena scoperta l'esecuzione di tali illegittime opere, il
Sig. Pt 1 con ar del 05 Febbraio 2010 (Doc. 7: Copia Ar del 05.02.2010) contestava ai Sigg. CP_3
l'illiceità delle loro relative condotte, senza tuttavia esito alcuno, visto il tenore a dir poco beffardo della risposta inviatagli dai Sigg. CP 3 (Doc.8: Copia raccomandata ar del 15/03/10 dai Sigg. CP_3 al Sig. Pt 1 11. Avendo contestato l'illegittimità delle su descritte opere pure al Comune competente, il Sig Pt 1 confidava in ogni caso che le Autorità stesse provvedessero ad imporre ai
Sigg. CP 3 di ripristinare lo stato dei luoghi;
12. In effetti, il Comune di NS, all'esito del sopralluogo eseguito da proprio personale, ingiungeva ai Sigg. CP 3 e Parte 5
nonché ai Sigg. CP 1 e Controparte_5 di demolire le opere abusive, come meglio descritto
,
nelle relative determinazioni comunali (Doc.9: CP 6 determina n.72/11 a carico di CP_3 e e Controparte_5 ); 13. Parte 5 ; Doc. 10: CP 6 determina n. 71/11 a carico di CP 1
Neppure in seguito alle ingiunzioni del Comune, tuttavia, i Sigg. Parte_5 , come CP 3 e i Sigg. CP 1 e Controparte_5 , provvedevano al ripristino dello stato dei luoghi, essendosi questi limitati a, invero e stando a quanto accertato dal Comune, a demolire le varie opere abusive ad eccezione del forno in muratura, del gazebo in legno e del muro di confine eretto sul terrazzo a prolungamento del confine tra le loro due abitazioni;
14. Il Sig. Pt 1 si vedeva allora costretto, a mezzo ar del 28/03/13 redatta dallo scrivente difensore, ad intimare nuovamente ai Sigg. CP_3 la riduzione in pristino, con riserva, in ogni caso, di richiedere tutti i danni subiti e subendi (Doc. 11:
Copia raccomandata ar del 28/03/2012 a firma Guiducci); 15. Anche tale intimazione non sortiva esito alcuno e non potrebbe essere stato altrimenti, atteso che, come di recente scoperto dall'accesso agli atti compiuto dallo scrivente, i Sig. CP_1 e Controparte 5, CP_3 ' Parte 5
,
nei mesi di Febbraio e Marzo 2012, avevano chiesto di revocare l'ordinanza di abbattimento della tettoia, chiedendo di regolarizzarla per effetto di trasferimento dell'occorrente asservimento volumetrico vantato su altro immobile (Doc. 12: Copia richiesta di asservimento volumetrico del
28/02/2012), ed avevano inoltre presentato istanza di sanatoria delle opere di cui è causa;
16. In virtù di dette istanze, sempre dal riferito accesso agli atti, risultava che in data 17/05/13 ai Sigg. [...]
CP 3, Parte 5 CP 1 e Controparte 5 era stata rilasciata attestazione di conformità
di varie delle opere contestate, in ogni caso "senza pregiudizio dei diritti dei terzi" (Doc. 13: Copia attestazione di conformità del 17/05/13); 16.Ad oggi il Sig. Pt_1 eve pertanto suo malgrado rilevare che: -la porta cui accedeva al terrazzo dalle scale condominiali, per quanto non più murata, sia ancora priva della chiave che in precedenza stava invece sempre nella relativa serratura;
-in ogni caso, dalla porta non si accederebbe più al terrazzo, bensì si entrerebbe nell'illegittima costruzione
(tettoia/loggiato) realizzatavi in adiacenza del fabbricato;
- varie opere illegittime sono ancor oggi esistenti, tra cui la costruzione (tettoia/loggiato) realizzata in adiacenza al fabbricato;
17. Attesa la condotta ex adverso serbata, che si segnala esser stata perpetrata e protratta seppur dietro la manifesta opposizione del Sig. Pt_1 a questi non resta che veder tutelati i propri diritti in sede giudiziale".
Con comparsa depositata il 6.11.2015 si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano integralmente nei termini meglio precisati in detta memoria- la fondatezza delle richieste di controparte e spiegavano, nel contempo, domanda riconvenzionale rassegnando, di conseguenza, le seguenti conclusioni: "Conclude perché la domanda attorea, in tesi, sia respinta perché infondata per i motivi di cui in narrativa e perché la ricostruzione dei fatti effettuata dall'attore non corrisponde a verità. In via riconvenzionale si chiede: 1) che sia accertato e dichiarato l'acquisizione del diritto di proprietà della terrazza da parte dei convenuti per contratto Controparte_7 dal 17.9.1980 o in ipotesi per usucapione;
2) che sia accertata e dichiarata l'acquisizione per usucapione del diritto al mantenimento sulla terrazza di proprietà dei convenuti della esistente tettoia derivata dalla modifica di una tenda rigida sorretta da intelaiatura ancorata al muro retrostante e fissata con piantoni nel pavimento. 3) che sia accertato e dichiarato che l'attore ha eseguito sulla facciata dell'edificio opere in danno dei convenuti, tra l'altro non contemplate nella licenza edilizia 171/73 della quale non è mai stata chiesta la modifica, consistenti nell'apertura di due nuove finestre e nella modifica e ampliamento dei terrazzi adiacenti ai propri appartamenti, dando loro una configurazione diversa da quella originaria;
4) che sia ordinata la demolizione di tali opere illegittimamente realizzate senza il consenso, anzi, in danno dei convenuti, in quanto da queste deriva un arbitrario ampliamento del diritto di veduta dell'attore sulla terrazza di proprietà dei convenuti con compressione dei diritti di quest'ultimi. Oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi anche in via equitativa".
Alla prima udienza di comparizione del 17 dicembre 2015 il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc e, rinviava ad altra udienza per l'ammissione delle richieste istruttorie.
Peraltro all'udienza del 6 marzo 2018 il processo veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del convenuto dopodichè l'attore provvedeva a riassumerlo nei confronti dei CP 3
rimanenti convenuti e il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.5.2019, con ordinanza del 30.10.2019 ammetteva la prova per interrogatorio formale dedotta da parte attrice e- nei limiti indicati nell'ordinanza medesima, le rispettive prove per testi dedotte dalle parti, fissando per l'espletamento delle prove ammesse l'udienza del 13.2.2020 e riservando, all'esito, l'eventuale ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi il processo subiva, nell'anno 2020, altre due interruzioni conseguenti alla morte delle
Controparte 5 e e veniva riassunto, a cura dell'attore, nei riguardi convenute CP 4
degli aventi causa delle stesse, riassunzione cui seguiva la costituzione, con comparsa depositata il
2.11.2021, dell'originario convenuto CP 1 nonché di Parte 2 e Parte_3 ノ
quali facevano proprie tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni dei loro danti causa, dichiarando nel contempo di opporsi alle diverse conclusioni formulate dall'attore, riguardo alle quali dichiaravano di non accettare il contraddittorio, ed evidenziando che CP 8 e CP 9
[...] avevano rinunciato all'eredità di Parte 2 e [...] mentre CP 4 Pt 3 si costituivano in quanto chiamati all'eredità.
Espletate, a far tempo dall'udienza del 7.3.2022, le prove orali ammesse e completata l'assunzione delle stesse all'udienza del 28.5.2024, la causa veniva riassegnata a questo giudice che, alla fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 17.7.2024, la tratteneva in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Merito della lite
Parte 1 ha aditoRileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che l'intestato Tribunale al fine di veder accertare le opere che i convenuti avrebbero, a suo dire, realizzato opere in violazione delle norme in materia di distanze dalle costruzioni e dalle vedute e, comunque in violazione degli articoli 1117, 1102, 1120 e 1122 c.c., assumendo altresì che dette opere -realizzate senza il suo preventivo permesso- avrebbero pregiudicato il decoro architettonico dell'edificio nonchè le condizioni di sicurezza dello stesso e causato danni alle parti comuni e all'attore medesimo, oltre ad essere state eseguite in spregio, altresì, al disposto dell'art. 844 c.c. per il fatto di aver comportato
-e comportare- immissioni intollerabili.
L'attore ha chiesto, nel contempo, la condanna dei convenuti alla demolizione delle opere asseritamente illegittime realizzate da questi ultimi e al risarcimento dei danni.
Ciò posto, è da rilevare che nei rapporti interprivati la riduzione in pristino è consentita solo là dove sia riscontrata la violazione, nell'attività edificatoria, delle norme in materia di distanze, mentre nel caso in cui tale violazione non sia stata dimostrata l'unica tutela che può essere invocata da colui il quale si ritenga leso da detta attività è quella risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c..
Orbene, va osservato che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi idonei a far ritenere incontrovertibilmente dimostrata, in relazione all'attività edificatoria posta in essere dai convenuti, la violazione delle norme in materia di distanze, anche sotto il profilo dell'esistenza, nella specie, delle condizioni che consentano di valutare tali disposizioni come prevalenti sulle norme particolari che regolano l'utilizzo, da parte del singolo condomino, delle cose comuni.
Nessuna adeguata dimostrazione è stata nel contempo fornita, dall'attore, del fatto che quanto realizzato da controparte abbia effettivamente pregiudicato il decoro architettonico e la statica del fabbricato o abbia violato il disposto dell'art. 844 c.c..
A quanto precede deve, inoltre, aggiungersi che non risulta provato neppure che il Pt 1 bbia subito un qualsivoglia pregiudizio, suscettibile di valutazione economica, ricollegabile alle condotte di controparte di cui egli assume l'illiceità (peraltro non riscontrata, come detto), pregiudizio di cui, in effetti, l'attore non ha dimostrato la sussistenza né sotto il profilo dell'an nè sotto quello del quantum debeatur.
Tutte le domande avanzate, dall'attore, nell'atto introduttivo e riprodotte nelle conclusioni da lui rassegnate devono essere, pertanto, disattese (circa la reconventio reconventionis spiegata, dall'attore medesimo, in prima udienza si dirà appresso).
Venendo alla riconvenzionale spiegata dai convenuti, quella di cui al punto 1) delle rassegnate conclusioni deve ritenersi inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 36 c.p.c. (dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore), atteso che parte attrice non ha contestato la proprietà, in capo ai convenuti, della terrazza di cui trattasi, ma solo l'essere stata la stessa edificata in violazione dei sui diritti;
quella di cui al punto 2) deve essere respinta in quanto, se non è provato come si è visto che le opere de quibus abbiano pregiudicato la statica dell'edificio, non è, per contro, neppure dimostrato che le stesse siano compatibili con la statica stessa, con la conseguenza che deve essere esclusa, in tale situazione di incertezza probatoria, la pronunciabilità di una sentenza che consacri il diritto dei resistenti a mantenere, sulla terrazza di loro proprietà, la tenda in questione ancorchè fosse maturato il tempo necessario all'acquisto di tale diritto per usucapione;
quella di cui ai punti 3) e 4) deve, a sua volta, essere disattesa per le stesse ragioni indicate a sostegno della non accoglibilità delle domande di riduzione in pristino e di risarcimento danni formulate dall'attore, da aversi qui per integralmente richiamate.
Quanto, in ultimo, alla reconventio reconventionis, nulla deve statuirsi riguardo alla stessa, essendo stata espressamente avanzata “in ipotesi” e, quindi, per il solo caso di ritenuta fondatezza -il che non
è avvenuto nella specie- della riconvenzionale spiegata ex adverso.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
I) RESPINGE le domande formulate, da parte attrice, nell'atto introduttivo e riprodotte nelle conclusioni;
II) DICHIARA inammissibile la riconvenzionale spiegata, dai convenuti, al punto 1) delle rassegnate conclusioni;
III) RESPINGE le riconvenzionali spiegate, dai convenuti medesimi, ai punti 2), 3) e 4) di dette conclusioni;
IV) DICHIARA non esser luogo a provvedere, per effetto di quanto statuito ai punti II) e III) che precedono, sulla reconventio reconventionis spiegata, dall'attore, in prima udienza;
V) DICHIARA integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Pisa, in data 20.12.2024
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza