Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01781/2026REG.PROV.COLL.
N. 06651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6651 del 2025, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e dall’Ufficio territoriale del Governo di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la signora -OMISSIS- in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della “-OMISSIS-”, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, Sezione I, 14 luglio 2025, n. 2640, non notificata e concernente gli esami per l’accertamento della capacità tecnica ai fini del rilascio di autorizzazione di polizia per svolgere l’attività di “Pirotecnico – accensione fuochi artificiali”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS- in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della “-OMISSIS-”;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026, il consigliere LU Di MO e viste le conclusioni delle parti come in atti.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la sentenza 14 luglio 2025, n. 2640, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, Sezione I, ha accolto in parte e nei sensi di cui in motivazione il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della “-OMISSIS-”, per l’annullamento:
“ a) del Decreto del Prefetto della Provincia di Milano – UTG – Ufficio di Gabinetto prot. n. 0278355 del 03/09/2024, notificato il 05/09/2024;
b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, per quanto di ragione: 1) la nota del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- comunicata alla Prefettura di Milano il 15.07.2024; 2) la nota della Prefettura, prot. n. 250255 del 30/07/2024, recante comunicazione di avvio del procedimento; 3) l’esito delle informazioni acquisite presso il Nucleo Carabinieri Forestale di Roccella Jonica; 4) le risultanze assunte dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto in occasione dell’evento del 03/09/2023; 5) gli ulteriori elementi investigativi di estremi e contenuto ignoti posti a fondamento del provvedimento sub a) ”.
2. Il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Milano hanno proposto appello notificato il 19 agosto 2025, depositato il 21 agosto successivo e con il quale hanno impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza indicata, affidando il proprio gravame ad un unico, articolato mezzo di doglianza, con il quale denunciano “ Violazione e falsa applicazione degli artt.9 e ss., 14, 48, 57 del R.D. n.773/1931; 1 e 101 e ss. del R.D. n.635/1940; art.7, 21-quater, 21-nonies L. n.241/1990 – Erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto – vizio di motivazione. ”: la sentenza sarebbe da riformare perché il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato e valorizzato che il certificato prefettizio per cui è causa, direttamente abilitante a una professione particolarmente sensibile e critica poiché correlata al maneggio di sostanze esplodenti, rientra nel genus delle autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, da cui deriva che il provvedimento in esame, al pari delle autorizzazioni di polizia previste dal menzionato Titolo cui si applicano gli articoli 10 e 11 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, è suscettibile di revoca o sospensione nell’ipotesi di abuso da parte della persona autorizzata ovvero laddove vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio del titolo, sopraggiungano o risultino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
3. L’appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 8 settembre 2025 ed ha proposto appello incidentale notificato e depositato il 10 settembre 2025, con il quale ha impugnato in via incidentale la medesima decisione di prime cure, affidando il gravame a due motivi di censura, con i quali denuncia:
“ 1. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITA', APODITTICITA' E/O DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI SU CUI E' FONDATA LA DECISIONE. ES ED ERRATA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI IN ATTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 64, 65, 66 E 67 C.P.A. ES E/O ERRONEA PRONUNCIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9, 10, 47, 48, 57 R.D. 18/06/1931 N. 773 (T.U.L.P.S.); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 101 R.D. N. 635 DEL 06.05.1940 (REGOLAMENTO T.U.L.P.S.); ARTT. 3 E SS. E ALLEGATO I DEL D.LGS. 29/07/2015 N. 123; DPR 01/08/2011 N. 151; D.M. 09.08.2011; ARTT. 3, 7, 10 L. 241/90; CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO, 11/01/2001, N. 559/C.25055.XV.A.MASS (1); CIRCOLARE N. 557/PAS/U/008793/ XV.A.MASS(1) DEL 20/05/2014; ARTT. 27, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. CARENZA DI ISTRUTTORIA. INSUSSISTENZA E/O ERRONEA DETERMINAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO. CARENZA E/O APODITTICITA' DELLA MOTIVAZIONE. MANIFESTA ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA. TRAVISAMENTO. PERPLESSITA'. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITA' E DI PROPORZIONALITA'. IRRAZIONALITA’. ABNORMITA'. ARBITRARIETA'. SVIAMENTO. CONTRADDITTORIETA’. INGIUSTIZIA MANIFESTA ”: il Tar avrebbe erroneamente i ) ritenuto che la ricorrente avesse prodotto alla Prefettura in sede di partecipazione procedimentale una perizia di parte, laddove l’interessata si era limitata a segnalare la propria estraneità all’innesco dell’incendio, rimandando alle immagini video registrate da un drone in occasione dello spettacolo pirotecnico agli atti degli inquirenti, da cui si ricaverebbe che gli artifici sono stati accesi in una direzione diametralmente opposta a quella da cui si è sviluppato il fuoco dopo circa cinquanta minuti dalla fine dello spettacolo, ii ) omesso di considerare che la perizia di parte, che è stata effettivamente prodotta in giudizio, dimostrerebbe l’impossibilità oggettiva e scientifica che l’incendio fosse in qualche modo collegabile allo spettacolo pirotecnico;
“ 2. ERROR IN IUDICANDO.ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI SU CUI E' FONDATA LA DECISIONE. ES ED ERRATA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI IN ATTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 64, 65, 66 E 67 C.P.A. ERRONEITA' E/O APODITTICITA' E/O DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ES PRONUNCIA SULLA ISTANZA ISTRUTTORIA. ”: il Tribunale territoriale avrebbe inoltre omesso di delibare in ordine alla richiesta di C.T.U. ovvero di verificazione formulata dall’appellante per accertare l’effettivo svolgimento dei fatti ascritti dal Prefetto e dal primo giudice alla responsabilità dell’interessata.
3. Con ordinanza 11 settembre 2025, n. 3353, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata e fissato l’udienza di merito del 5 febbraio 2026, stabilendo, sotto il profilo del fumus e nell’ambito della cognizione sommaria tipica della fase cautelare, che “ i motivi di appello, con particolare riguardo alla sospensione degli effetti dell’attestazione della sussistenza della capacità tecnica in capo all’appellata, prodromica al rilascio del conseguente titolo abilitativo all’esercizio, meritino adeguato approfondimento nella propria sede di merito ” e che, sotto il profilo del periculum , “ le esigenze cautelari dell’Amministrazione appellante siano da considerarsi prevalenti, tenuto conto dell’esigenza di garantire l’incolumità delle persone nelle more della definizione del procedimento penale a carico dell’appellata ”.
4. All’udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Per ragioni di tassonomia processuale, ritiene il Collegio di dover esaminare per primo l’appello incidentale, che risulta fondato nei sensi e nei limiti che seguono.
6. Il decreto prefettizio impugnato in primo grado si basa sulla nota “ fatta pervenire il 15.7.2024 del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, con cui si rendeva noto che, nell’ambito di altro procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del nulla osta al trasporto di materiale esplodente per uno spettacolo da tenersi presso il Comune di -OMISSIS-, è risultata a carico della summenzionata notizia di reato in data 22.4.2024 per incendio colposo boschivo ex art. 423 bis c. 2 c.p.a, avvenuto in località -OMISSIS- a seguito di esplosione di fuochi d’artificio durante festeggiamenti di un eventi privato ”.
Non risulta effettuata alcuna istruttoria ulteriore oltre l’accertamento della notizia di reato a carico dell’appellante.
All’udienza di discussione le parti non hanno saputo fornire elementi in ordine allo stato del procedimento penale nei confronti dell’appellante.
7. Il provvedimento impugnato in prime cure risulta affetto dai vizi denunciati per aver omesso il Prefetto di acquisire le risultanze documentali concernenti le riprese agli atti degli inquirenti, effettuate da un drone e dalle quali, secondo la ricorrente in primo grado, si evincerebbe che la distanza dal punto in cui si è svolto lo spettacolo e quello in cui è scoppiato l’incendio escluderebbe qualsiasi responsabilità in capo all’appellante.
8. Da un concorrente angolo prospettico, il Tar ha erroneamente omesso ogni statuizione sulla perizia di parte depositata il 3 dicembre 2024, rispetto alla quale le Amministrazioni intimate non hanno preso posizione, neppure nel giudizio di appello.
Ebbene, dalle considerazioni svolte dal perito incaricato dall’appellante emerge che:
i ) la distanza tra il punto di sparo e quello di innesco dell’incendio (circa 50 mt) era tale e tanto ampia da potersi escludere il coinvolgimento dell’appellante rispetto all’evento occorso;
ii ) il lungo lasso temporale intercorso tra il termine dello spettacolo e l’innesco dell’incendio e le condizioni del vento (tra i 30 e i 45 km/h) non rendevano ragionevolmente possibile la sussistenza di un nesso tra i fuochi d’artificio di bassa potenza utilizzati e la combustione della vegetazione, come si sarebbe potuto accertare dagli elementi forniti dall’interessata agli inquirenti (video effettuati dal drone), che l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto esaminare per accertare la responsabilità dell’appellante.
9. Il motivo risulta, pertanto, fondato in base alle considerazioni che precedono.
10. L’accoglimento del primo mezzo di appello comporta l’assorbimento dell’esame del secondo, fatti salvi gli ulteriori atti, e la declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse dell’appello principale.
11. In esito alla riedizione del potere conseguente all’effetto conformativo della presente sentenza, un’attenta e più ponderata istruttoria potrà condurre l’Amministrazione procedente ad emanare un provvedimento adeguatamente motivato alla luce delle risultanze istruttorie agli atti del procedimento amministrativo e di quello penale (ove medio tempore intervenute).
12. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, accoglie l’appello incidentale nei sensi di cui in motivazione, e dichiara improcedibile quello principale, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con lo stesso impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione
Spese del doppio grado compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AF EC, Presidente
LU Di MO, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di MO | AF EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.