Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2025, proposto da
LV AN Altavilla, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in persona del Procuratore in carica;
- Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore ;
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa via p.e.c. in data 8 luglio 2025;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione del documento richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 l’avv. TE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con memoria depositata in giudizio il 18 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Considerato che:
- il presente ricorso, notificato in data primo agosto 2025, è stato proposto prima della formazione per silentium del diniego in quanto l’istanza è stata presentata l’8 luglio 2025;
- l’istanza per cui è causa è meramente reiterativa della precedente richiesta dell’11 agosto 2024, oggetto del giudizio avverso il silenzio diniego iscritto al numero di ruolo generale 9288/2024 del T.A.R. Lazio definito con sentenza n. 17387 del 10 ottobre 2024 dichiarativa della cessata materia del contendere per intervenuta ostensione degli atti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, come ampiamente documentato negli allegati prodotti in giudizio dall’Avvocatura;
Conseguentemente ritenuto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, di condannare il ricorrente alle spese del giudizio in ragione dell’originaria inammissibilità del ricorso;
Ritenuto, infine, di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria con decreto n. 95 del 27 novembre 2025 della competente Commissione, in ragione della manifesta inammissibilità della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Revoca l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TT, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
TE TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE TI | LE TT |
IL SEGRETARIO