Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 21 MARZO 2025
N.R.G. 427/2025
All'udienza del 21 Marzo 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:59 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 6 marzo 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giuseppe Monea per il ricorrente, anche per delega dell'Avv. Angelo Rossi collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per delega CP_1
dell'Avv. Angela Laganà collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
Alle ore 10:02, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:25 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,28;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa
Maria D. Romeo, all'udienza del 21.03.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 427/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv. ti Giuseppe Monea ed Angelo Rossi, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario di società di cartolarizzazione del CP_3
credito, con gli Avv. ti A. M. Laganà e D. Adornato;
resistente
3 Oggetto: ricorso avverso avviso di addebito.
Dando lettura alle ore 14:26, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420230003883669000, notificato il
19/1/2024, di € 19.981,02, dovuti per contributi su reddito gestione separata arti e professioni, di cui all' anno 2016 con relative sanzioni ed interessi, eccependone la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95.
Si costituiva in giudizio deducendo l'attualità del CP_1
credito ed il difetto di legittimazione passiva di CP_3
La domanda è fondata per i motivi di seguito riportati.
Preliminarmente va estromessa dal giudizio la CP_3
in quanto, non risulta cessionaria del credito per la cui riscossione si procede a mezzo ruolo.
Ciò posto, va accolta l'eccezione di prescrizione.
Il termine quinquennale di prescrizione dell'obbligazione contributiva inizia a decorrere dal momento in cui essa diviene esigibile dall'Ente previdenziale (ex art. 2935 cc), ossia dalla scadenza del termine entro cui il contribuente deve eseguire i relativi versamenti.
L'avviso di addebito in esame ha ad oggetto i contributi dovuti entro il minimale, il cui pagamento deve essere
4 effettuato dal contribuente in quattro rate, alle seguenti scadenze: 16 maggio (primo trimestre), 16 agosto
(secondo trimestre), 16 novembre (terzo trimestre), 16 febbraio dell'anno successivo (quarto trimestre). Da tali momenti, dunque, decorrerà il termine prescrizionale.
Nel caso di specie l'avviso di addebito riguarda specificatamente l'anno 2016, che avrebbe dovuto essere pagato entro il 16 febbraio del 2017 e, pertanto, da tale data decorre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n.
335/95.
Orbene, il primo atto di costituzione in mora è proprio l'atto di accertamento notificato in data 11 gennaio
2023, quando il termine di prescrizione era già decorso.
Deve, pertanto, annullarsi l'avviso di addebito n.
39420230003883669000.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
39420230003883669000;
2) Condanna a rifondere in favore del ricorrente le CP_1
spese di lite che liquida in €. 1.305,50, per onorari, €.
5 43,00 per spese, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 cpc.
Palmi, 21 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
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