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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2022
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 13/2022, promossa da:
(C.F. , nella sua qualità di titolare della Ditta Parte_1 C.F._1
“Diamoci Un Taglio” (P.I. ), con sede in Chieti, Via dei Frentani n.65, rappresentata e P.IVA_1 difesa dell'Avv. Luigi Mincucci, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso RO C.F._2
dall'avv. Pierluigi Pennetta, elettivamente domiciliato come in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: azione extracontrattuale di risarcimento del danno a cose
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.9.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
pagina 1 di 10 L'attrice: “[…] Voglia l'On.le Magistrato adito,contrariis rejectis: A) accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acqua nell'immobile di proprietà dell'attrice, sito al piano strada di Via dei Frentani n.
65 in Chieti, accertate la mattina del 25.1.2018, provenivano dall'appartamento posto al piano superiore (1° piano), di proprietà del sig. ; B) accertare e dichiarare che le RO
predette infiltrazioni di acqua si sono verificate per colpa esclusiva del sig. RO
, proprietario alla data dell'evento dell'appartamento posto al piano superiore (1° piano), anche
[...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del codice civile, o, in subordine, ex art. 2043 c.c.; C) per
l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento in favore di ogni danno RO
derivato all'attrice in conseguenza dell'allagamento del proprio negozio sito in Parte_1
Chieti alla Via dei Frentani n. 65, danni quantificati in complessivi € 21.866,17 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite in sentenza clausolata ex lege. Si chiede, infine, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Il convenuto: “[…] Si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e chiede il rigetto delle domande proposte dall'attrice, nonché la condanna della stessa alla refusione delle spese di lite. Chiede quindi che la causa venga decisa con termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e replica”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto di citazione del dicembre 2021, introduttivo del presente giudizio,
[...]
- quale titolare della Ditta “Diamoci Un Taglio” (con sede in Chieti, Via dei Frentani Parte_1
n. 65) - ha agito nei confronti di , chiedendo al Tribunale di: RO
“accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acqua nell'immobile di proprietà dell'attrice, sito al piano strada di Via dei Frentani n. 65 in Chieti, accertate la mattina del 25.1.2018 , provenivano dall'appartamento posto al piano superiore (1° piano), di proprietà del sig. RO
; accertare e dichiarare che le predette infiltrazioni di acqua si sono verificate per colpa
[...] esclusiva del proprietario dell'appartamento posto al piano superiore (1° piano), di proprietà del sig.
anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del codice civile, o, in RO subordine, ex art. 2043 c.c.; per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di ogni danno
pagina 2 di 10 derivato all'attrice in conseguenza dell'allagamento del proprio negozio sito in Chieti alla Via dei
Frentani n.65, quantificabili in complessivi € 21.866,17 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche mediante C.T.U. che sin d'ora si invoca, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo”.
A sostegno di tali domande, la attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: nella notte del
25.1.18, il locale di sua proprietà (sito al piano terra di Via dei Frentani n.65, a Chieti, ove ella svolgeva attività di parrucchiera) era stato allagato da una copiosa quantità di acqua proveniente dall'appartamento sovrastante, di proprietà di , il quale a sua RO
volta si era allagato, a causa di un rubinetto di acqua ivi rimasto aperto dal giorno precedente;
ella aveva dovuto provvedere alla esecuzione di molteplici lavori di ripristino del proprio locale (con un esborso di €. 18.767,6), che, di conseguenza, era rimasto chiuso al pubblico sino al 15.3.18, con un danno da lucro cessante pari ad €. 3098,55; sussisteva la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. del convenuto, il quale era rimasto inerte rispetto alle pretese stragiudiziali risarcitorie dell'esponente.
2. – nel costituirsi in giudizio - ha contestato la fondatezza delle RO domande di parte attrice, chiedendo al Tribunale di: “preliminarmente, fissare, ai sensi dell'art.269 cpc, altra udienza al fine di consentire la chiamata in causa l'avv. Fortuna Antetomaso […], affinché lo tenga indenne dagli effetti pregiudizievoli che dovessero derivargli dal presente giudizio;
nel merito, respingere la domanda formulata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto”.
A sostegno di tali domande ed eccezione, il convenuto ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: non vi era prova né della effettiva insorgenza dei danni al locale denunziati dall'attrice, né della loro derivazione causale dal presunto allagamento del proprio appartamento;
la responsabilità dell'evento dannoso, qualora quest'ultimo fosse stato dimostrato, doveva in ogni caso ascriversi all'avv. Fortuna Antetomaso, alla quale l'esponente, con procura del 23.1.19 a vendere ovvero ad affittare il proprio immobile, le aveva confermato anche l'incarico verbale (intercorso sin dal 2016) di gestire quest'ultimo e ad assumere in via esclusiva la responsabilità per i danni che da esso potessero derivare.
3. Nel prosieguo del processo: è stata dichiarata inammissibile per tardività la istanza del convenuto di chiamata in causa del terzo;
sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria orale;
dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.9.24 e dopo lo scambio delle comparse e delle pagina 3 di 10 memorie ex art. 190 c.p.c., la causa giunge alla odierna decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. Le domande risarcitorie dell'attrice sono fondate, nella misura e per le ragioni di seguito esposte.
5. Il fatto storico del grave allagamento subito dall'immobile della - in occasione nella Parte_1
notte del 25.1.18 – a causa del coevo allagamento subito dal sovrastante appartamento del
[...]
è stato ampiamente dimostrato dalla istruttoria orale esperita. CP_1
In particolare, dalle deposizioni dei testimoni escussi è emerso che: a) la mattina del 25.1.18 la attrice e le sue dipendenti, nel recarsi al lavoro, trovarono il locale in oggetto completamente allagato (cfr. le testimonianze di , ); b) Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 nell'occasione, affittuario dell'appartamento di un edificio adiacente al Persona_1 negozio dell'attrice, disse a quest'ultima che nella notte precedente si era accorto di una copiosa fuoruscita d'acqua dal balcone dell'appartamento del e – di conseguenza – aveva CP_1
provveduto a chiudere i contatori d'acqua siti sul retro dell'edificio, al fine di arrestare la perdita (cfr. le testimonianze di ); c) nella mattina del 25.1.18, Persona_1 Testimone_1
tecnici di fiducia della attrice, vigili del fuoco e Agenti della Polizia Municipale si recarono nell'appartamento del (all'epoca oggetto di lavori di “pesante ristrutturazione”: cfr. la CP_1
testimonianza di ), constatandone il completo allagamento e ivi trovando due Testimone_2 persone intente a far defluire l'acqua attraverso i balconi e la scalinata esterna (cfr. le testimonianze di
, , ); d) nell'occasione, una Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
delle due maestranze ivi presenti dichiarò ad di avere dimenticato di chiudere Testimone_2
il rubinetto dell'acqua che utilizzavano per riempire il fusto dell'acqua destinato all'impasto dei cementi e dei collanti, rubinetto a cui il scattava una fotografia (cfr. la testimonianza di Tes_2
; e) nell'occasione, anche l'attrice si adoperò a far defluire l'acqua Testimone_2 dall'appartamento del (cfr. le testimonianze di , di CP_1 Testimone_1
); f) nella stessa giornata del 25.1.18, il tecnico Testimone_2 Testimone_3
, chiamato dall'attrice, dopo avere constatato la deformazione della Testimone_4 controsoffittatura del negozio, dovuta al peso dell'acqua proveniente dall'immobile sovrastante, praticò
pagina 4 di 10 un'apertura nella struttura, facendo defluire l'acqua ivi accumulatasi, al fine di evitare un crollo della struttura (cfr. le testimonianze di , , Testimone_4 Testimone_1 [...]
, ); g) nella stessa occasione, l'elettricista CP_2 Testimone_3 [...]
provvide ad aprire tutte le scatole delle prese elettriche e delle plafoniere del negozio, Parte_2
per liberarle dall'acqua proveniente dal piano superiore (cfr. le testimonianze di
[...]
, di ); h) pochi giorni dopo Parte_2 Testimone_1 Controparte_2
l'allagamento, si presentò in negozio per constatarei danni verificatisi e, CP_1 nell'occasione, affermò che, non una spesa non eccessiva, avrebbe potuto provvedere al ripristino (cfr. le testimonianze di ); i) la attrice dovette provvedere alla messa in sicurezza Testimone_1 del locale (dal 25.1.18 al 30.1.18) e, dal 21.9.18 all'8.10.18, all'esecuzione di lavori di ripristino dello stesso, il quale, in detti periodi, dovette restare chiuso al pubblico (cfr. le testimonianze di
, ). Testimone_1 Controparte_2
6. L'effettivo allagamento – nella notte del 25.1.18 – dell'appartamento del CP_1
(sovrastante il locale della ) è comprovato anche sul piano documentale, dalla Parte_1
fotografia n. 2, allegata alla relazione tecnica integrativa del perito , da questi Controparte_2
scattata il 25.1.18, come confermato nel corso della sua testimonianza.
7. La verificazione nel locale della - in conseguenza dell'allagamento oggetto di causa Parte_1
- dei molteplici danni alle strutture, agli impianti e agli arredi è parimenti dimostrata dalle numerose fotografie del locale, prodotte agli atti di causa.
8. La derivazione dell'allagamento de locale della (e dei danni conseguitine) Parte_1 dall'allagamento “notturno” verificatosi all'interno dell'appartamento del è stata CP_1
accertata anche sul piano strettamente tecnico dal Geom. (cfr. la relazione Controparte_2 tecnica integrativa a firma di quest'ultimo: “[…] Lo stabile teatro dell'evento é costituito dal negozio al piano terra di proprietà della sig.ra , dall'appartamento posto al primo piano Parte_1
intestato all'epoca dei fatti a e dall'appartamento sito al piano secondo RO intestato, sempre all'epoca dei fatti, a - nel frattempo deceduta - (si allega la foto Persona_2
n.1 del prospetto del fabbricato su Via dei Frentani). […] Solo un allagamento al piano superiore e quindi una rilevante fuoriuscita di acqua poteva giustificare le copiose infiltrazioni che si sono prodotte all'interno del negozio della per cui vi é assoluta compatibilità tra l'allagamento Parte_1 dell'immobile del e quello del negozio sottostante di proprietà della […]. CP_1 Parte_1
pagina 5 di 10 Anche in fase di esecuzione dei lavori di ripristino, del resto, in qualità di direttore dei lavori, ho potuto constatare, con il rifacimento e la sostituzione dei materiali della controsoffittatura, la presenza nel solaio di marcati segni riconducibili alle infiltrazioni provocate dall'allagamento, peraltro visibili nelle foto allegate alla mia perizia tecnica-estimativa 26.11.2018. La struttura semplice dell'edificio non consente di formulare altre ipotesi, tenuto conto che oltre all'appartamento del vi é CP_1
un solo ulteriore immobile al piano secondo di cui non si hanno notizie di inconvenienti di tale portata verificatisi all'epoca dei fatti. Si può pertanto concludere che in base agli elementi da me osservati e raccolti in occasione del sopralluogo del 25.1.18, che l'allagamento generatosi all'interno dell'immobile di proprietà di è causa esclusiva dei danni arrecati all'immobile CP_1 sottostante di proprietà di ). Parte_1
9. Del resto, lo stesso convenuto non ha mai fornito alcuna allegazione né, tanto meno, alcuna prova della derivazione causale dei danni di cui sopra da eventi diversi da quello (di allagamento del proprio appartamento) che lo stesso ha infondatamente negato che fosse mai avvenuto (per il generale principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998); per il corollario per cui,
“poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato”, cfr. Cass. N. 4392/2000;
Cass. N. 7878/2000).
10. Pertanto, deve essere affermata la responsabilità civile, ex art. 2051 c.c., del convenuto per i danni subiti dalla attrice (per il generale principio per cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del
05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011; per il principio per cui “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto
pagina 6 di 10 dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini
l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima”, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21977 del
12/07/2022: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata, che aveva disatteso la domanda risarcitoria per i danni derivanti da infiltrazioni idriche, provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore, sul presupposto che esse non fossero state determinate dalla cosa in sé, ma dall'opera dell'uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori).
11. L'attrice ha diritto al ristoro dei danni patrimoniali emergenti rivendicati.
11.1 Al riguardo, si deve rilevare, in relazione al danno emergente, che l'attrice: aa) ha dimostrato la tipologia e l'entità dei plurimi danni materiali subiti al locale e ai relativi impianti ed arredi (cfr. le fotografie, la relazione tecnica;
le testimonianze assunte); bb) ha dimostrato l'avvenuta esecuzione dei complessi lavori di ripristino, fatti eseguire da terzi, nonché il costo individuale di ciascuno di essi ed il loro costo complessivo, quest'ultimo pari ad €. 18.767,6 (cfr. le fotografie, le testimonianze assunte da
, Testimone_4 Parte_2 Controparte_3 CP_4
; cfr. le fatture in atti); cc) ha dimostrato che il
[...] Testimone_5 CP_5
locale dovette rimanere forzatamente chiuso al pubblico per sedici giorni, per la messa in sicurezza e per il ripristino (cfr. le testimonianze assunte).
11.2 Peraltro, a fronte della analitica indicazione e documentazione, da parte dell'attrice, della consistenza, entità, tipologia e onerosità dei lavori eseguiti e del conteggio analitico delle spese affrontate, il convenuto non ha mosso alcuna contestazione specifica agli stessi (cfr. la comparsa di risposta e la 1° memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.).
Per contro, è noto sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del
08/01/2003), sia che tale onere “opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del
pagina 7 di 10 credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che – “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso,
l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008), sia che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004), sia che “la mancata
o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
11.3 Non può per contro essere riconosciuto all'attrice il danno da lucro cessante lamentato (e dalla stessa quantificato in €. 3.098,5), in quanto: aaa) nel thema decidendum, la non ha Parte_1
fornito alcuna indicazione né prova degli elementi sulla base dei quali la stessa ha quantificato il mancato guadagno del periodo nella somma summenzionata;
bbb) con la seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., ella ha prodotto la “Dichiarazione I.V.A. per l'anno 2018”, assumendo di avere perso
“16 giorni effettivi X € 360,50 fatturato medio giornaliero”; ccc) tuttavia, tale dichiarazione indica soltanto il “volume di affari” (nella specie pari ad €. 87.962), il quale tuttavia non si identifica – come è noto – nel guadagno effettivo (che si ricava al netto dei costi dell'impresa), bensì nella somma dell'imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che il soggetto effettua, registra o è tenuto a registrare in un anno solare;
ddd) da quanto detto consegue sia che “nella liquidazione del danno contrattuale, il lucro cessante rappresenta quanto il danneggiato avrebbe ricavato in caso di adempimento dell'obbligazione al netto delle spese” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/05/1983, n. 3694; Cass. civ., Sez. II, 16/09/2016, n. 18249) sia che “il lucro cessante o mancato guadagno non può mai
pagina 8 di 10 confondersi con i ricavi della attività economica, la cui riduzione è conseguenza della subita lesione, ma si identifica invece nella sola differenza fra i ricavi ed i costi. In particolare, il reddito di un professionista deve essere calcolato non al lordo, ma al netto delle spese inerenti all'esercizio professionale” (si v., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 28/10/1975, n. 3619; Cass. civ., Sez.
III, 28/06/2012, n. 10853; in motivazione, Cass. civ., Sez. III, 27/03/2018, n. 7513; nonché Cass. civ.,
Sez. VI-II, 06/06/2012, n. 9132 e Cass. civ., Sez. III, 09/05/1966, n. 1189 entrambe in tema di appalto;
Cass. civ., Sez. Lav., 08/01/1993); eee) per l'effetto, sussiste un difetto di allegazione e di prova degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno.
12. In conclusione, il convenuto deve essere condannato al ristoro in favore dell'attrice della somma di
€. 18.767,6, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza (in quanto somme convertitasi – con la detta pubblicazione - in debito di valuta: cfr. in tal senso ex multis Cass.
Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004) sino al saldo.
13. Nel corso del processo si è già dichiarata la inammissibilità della istanza del convenuto di chiamata in causa del terzo per la manleva, essendosi lo stesso costituito tardivamente (in data 12.4.22) rispetto alla prima udienza indicata in citazione dalla controparte (12.4.22)
14. Le spese processuali e quelle di negoziazione assistita sostenute dall'attrice seguono, ex lege, la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore della causa come individuato dal “decisum”, negli importi tabellari medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 13/22, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA la sussistenza – per le causali di cui in motivazione - di una responsabilità civile esclusiva del convenuto per l'evento dannoso occorso al locale della attrice, in conseguenza dell'allagamento del
24/25 gennaio 2018.
pagina 9 di 10 DICHIARA che il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attrice, in conseguenza del predetto evento, ammonta a complessivi €. 18.767,6, oltre accessori.
Per l'effetto
NN il convenuto al pagamento a titolo risarcitorio, in favore dell'attrice, della predetta somma di €.
18.767,6, oltre gli interessi corrispettivi al tasso legale, dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
NN il convenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in €. 1.323,00 per la fase di negoziazione assistita, €. 277,7 per esborsi, €. 5.077,00 per compensi della fase processuale, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 8.1.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 13/2022, promossa da:
(C.F. , nella sua qualità di titolare della Ditta Parte_1 C.F._1
“Diamoci Un Taglio” (P.I. ), con sede in Chieti, Via dei Frentani n.65, rappresentata e P.IVA_1 difesa dell'Avv. Luigi Mincucci, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso RO C.F._2
dall'avv. Pierluigi Pennetta, elettivamente domiciliato come in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: azione extracontrattuale di risarcimento del danno a cose
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.9.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
pagina 1 di 10 L'attrice: “[…] Voglia l'On.le Magistrato adito,contrariis rejectis: A) accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acqua nell'immobile di proprietà dell'attrice, sito al piano strada di Via dei Frentani n.
65 in Chieti, accertate la mattina del 25.1.2018, provenivano dall'appartamento posto al piano superiore (1° piano), di proprietà del sig. ; B) accertare e dichiarare che le RO
predette infiltrazioni di acqua si sono verificate per colpa esclusiva del sig. RO
, proprietario alla data dell'evento dell'appartamento posto al piano superiore (1° piano), anche
[...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del codice civile, o, in subordine, ex art. 2043 c.c.; C) per
l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento in favore di ogni danno RO
derivato all'attrice in conseguenza dell'allagamento del proprio negozio sito in Parte_1
Chieti alla Via dei Frentani n. 65, danni quantificati in complessivi € 21.866,17 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite in sentenza clausolata ex lege. Si chiede, infine, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Il convenuto: “[…] Si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e chiede il rigetto delle domande proposte dall'attrice, nonché la condanna della stessa alla refusione delle spese di lite. Chiede quindi che la causa venga decisa con termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e replica”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto di citazione del dicembre 2021, introduttivo del presente giudizio,
[...]
- quale titolare della Ditta “Diamoci Un Taglio” (con sede in Chieti, Via dei Frentani Parte_1
n. 65) - ha agito nei confronti di , chiedendo al Tribunale di: RO
“accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acqua nell'immobile di proprietà dell'attrice, sito al piano strada di Via dei Frentani n. 65 in Chieti, accertate la mattina del 25.1.2018 , provenivano dall'appartamento posto al piano superiore (1° piano), di proprietà del sig. RO
; accertare e dichiarare che le predette infiltrazioni di acqua si sono verificate per colpa
[...] esclusiva del proprietario dell'appartamento posto al piano superiore (1° piano), di proprietà del sig.
anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del codice civile, o, in RO subordine, ex art. 2043 c.c.; per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di ogni danno
pagina 2 di 10 derivato all'attrice in conseguenza dell'allagamento del proprio negozio sito in Chieti alla Via dei
Frentani n.65, quantificabili in complessivi € 21.866,17 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche mediante C.T.U. che sin d'ora si invoca, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo”.
A sostegno di tali domande, la attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: nella notte del
25.1.18, il locale di sua proprietà (sito al piano terra di Via dei Frentani n.65, a Chieti, ove ella svolgeva attività di parrucchiera) era stato allagato da una copiosa quantità di acqua proveniente dall'appartamento sovrastante, di proprietà di , il quale a sua RO
volta si era allagato, a causa di un rubinetto di acqua ivi rimasto aperto dal giorno precedente;
ella aveva dovuto provvedere alla esecuzione di molteplici lavori di ripristino del proprio locale (con un esborso di €. 18.767,6), che, di conseguenza, era rimasto chiuso al pubblico sino al 15.3.18, con un danno da lucro cessante pari ad €. 3098,55; sussisteva la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. del convenuto, il quale era rimasto inerte rispetto alle pretese stragiudiziali risarcitorie dell'esponente.
2. – nel costituirsi in giudizio - ha contestato la fondatezza delle RO domande di parte attrice, chiedendo al Tribunale di: “preliminarmente, fissare, ai sensi dell'art.269 cpc, altra udienza al fine di consentire la chiamata in causa l'avv. Fortuna Antetomaso […], affinché lo tenga indenne dagli effetti pregiudizievoli che dovessero derivargli dal presente giudizio;
nel merito, respingere la domanda formulata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto”.
A sostegno di tali domande ed eccezione, il convenuto ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: non vi era prova né della effettiva insorgenza dei danni al locale denunziati dall'attrice, né della loro derivazione causale dal presunto allagamento del proprio appartamento;
la responsabilità dell'evento dannoso, qualora quest'ultimo fosse stato dimostrato, doveva in ogni caso ascriversi all'avv. Fortuna Antetomaso, alla quale l'esponente, con procura del 23.1.19 a vendere ovvero ad affittare il proprio immobile, le aveva confermato anche l'incarico verbale (intercorso sin dal 2016) di gestire quest'ultimo e ad assumere in via esclusiva la responsabilità per i danni che da esso potessero derivare.
3. Nel prosieguo del processo: è stata dichiarata inammissibile per tardività la istanza del convenuto di chiamata in causa del terzo;
sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria orale;
dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.9.24 e dopo lo scambio delle comparse e delle pagina 3 di 10 memorie ex art. 190 c.p.c., la causa giunge alla odierna decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. Le domande risarcitorie dell'attrice sono fondate, nella misura e per le ragioni di seguito esposte.
5. Il fatto storico del grave allagamento subito dall'immobile della - in occasione nella Parte_1
notte del 25.1.18 – a causa del coevo allagamento subito dal sovrastante appartamento del
[...]
è stato ampiamente dimostrato dalla istruttoria orale esperita. CP_1
In particolare, dalle deposizioni dei testimoni escussi è emerso che: a) la mattina del 25.1.18 la attrice e le sue dipendenti, nel recarsi al lavoro, trovarono il locale in oggetto completamente allagato (cfr. le testimonianze di , ); b) Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 nell'occasione, affittuario dell'appartamento di un edificio adiacente al Persona_1 negozio dell'attrice, disse a quest'ultima che nella notte precedente si era accorto di una copiosa fuoruscita d'acqua dal balcone dell'appartamento del e – di conseguenza – aveva CP_1
provveduto a chiudere i contatori d'acqua siti sul retro dell'edificio, al fine di arrestare la perdita (cfr. le testimonianze di ); c) nella mattina del 25.1.18, Persona_1 Testimone_1
tecnici di fiducia della attrice, vigili del fuoco e Agenti della Polizia Municipale si recarono nell'appartamento del (all'epoca oggetto di lavori di “pesante ristrutturazione”: cfr. la CP_1
testimonianza di ), constatandone il completo allagamento e ivi trovando due Testimone_2 persone intente a far defluire l'acqua attraverso i balconi e la scalinata esterna (cfr. le testimonianze di
, , ); d) nell'occasione, una Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
delle due maestranze ivi presenti dichiarò ad di avere dimenticato di chiudere Testimone_2
il rubinetto dell'acqua che utilizzavano per riempire il fusto dell'acqua destinato all'impasto dei cementi e dei collanti, rubinetto a cui il scattava una fotografia (cfr. la testimonianza di Tes_2
; e) nell'occasione, anche l'attrice si adoperò a far defluire l'acqua Testimone_2 dall'appartamento del (cfr. le testimonianze di , di CP_1 Testimone_1
); f) nella stessa giornata del 25.1.18, il tecnico Testimone_2 Testimone_3
, chiamato dall'attrice, dopo avere constatato la deformazione della Testimone_4 controsoffittatura del negozio, dovuta al peso dell'acqua proveniente dall'immobile sovrastante, praticò
pagina 4 di 10 un'apertura nella struttura, facendo defluire l'acqua ivi accumulatasi, al fine di evitare un crollo della struttura (cfr. le testimonianze di , , Testimone_4 Testimone_1 [...]
, ); g) nella stessa occasione, l'elettricista CP_2 Testimone_3 [...]
provvide ad aprire tutte le scatole delle prese elettriche e delle plafoniere del negozio, Parte_2
per liberarle dall'acqua proveniente dal piano superiore (cfr. le testimonianze di
[...]
, di ); h) pochi giorni dopo Parte_2 Testimone_1 Controparte_2
l'allagamento, si presentò in negozio per constatarei danni verificatisi e, CP_1 nell'occasione, affermò che, non una spesa non eccessiva, avrebbe potuto provvedere al ripristino (cfr. le testimonianze di ); i) la attrice dovette provvedere alla messa in sicurezza Testimone_1 del locale (dal 25.1.18 al 30.1.18) e, dal 21.9.18 all'8.10.18, all'esecuzione di lavori di ripristino dello stesso, il quale, in detti periodi, dovette restare chiuso al pubblico (cfr. le testimonianze di
, ). Testimone_1 Controparte_2
6. L'effettivo allagamento – nella notte del 25.1.18 – dell'appartamento del CP_1
(sovrastante il locale della ) è comprovato anche sul piano documentale, dalla Parte_1
fotografia n. 2, allegata alla relazione tecnica integrativa del perito , da questi Controparte_2
scattata il 25.1.18, come confermato nel corso della sua testimonianza.
7. La verificazione nel locale della - in conseguenza dell'allagamento oggetto di causa Parte_1
- dei molteplici danni alle strutture, agli impianti e agli arredi è parimenti dimostrata dalle numerose fotografie del locale, prodotte agli atti di causa.
8. La derivazione dell'allagamento de locale della (e dei danni conseguitine) Parte_1 dall'allagamento “notturno” verificatosi all'interno dell'appartamento del è stata CP_1
accertata anche sul piano strettamente tecnico dal Geom. (cfr. la relazione Controparte_2 tecnica integrativa a firma di quest'ultimo: “[…] Lo stabile teatro dell'evento é costituito dal negozio al piano terra di proprietà della sig.ra , dall'appartamento posto al primo piano Parte_1
intestato all'epoca dei fatti a e dall'appartamento sito al piano secondo RO intestato, sempre all'epoca dei fatti, a - nel frattempo deceduta - (si allega la foto Persona_2
n.1 del prospetto del fabbricato su Via dei Frentani). […] Solo un allagamento al piano superiore e quindi una rilevante fuoriuscita di acqua poteva giustificare le copiose infiltrazioni che si sono prodotte all'interno del negozio della per cui vi é assoluta compatibilità tra l'allagamento Parte_1 dell'immobile del e quello del negozio sottostante di proprietà della […]. CP_1 Parte_1
pagina 5 di 10 Anche in fase di esecuzione dei lavori di ripristino, del resto, in qualità di direttore dei lavori, ho potuto constatare, con il rifacimento e la sostituzione dei materiali della controsoffittatura, la presenza nel solaio di marcati segni riconducibili alle infiltrazioni provocate dall'allagamento, peraltro visibili nelle foto allegate alla mia perizia tecnica-estimativa 26.11.2018. La struttura semplice dell'edificio non consente di formulare altre ipotesi, tenuto conto che oltre all'appartamento del vi é CP_1
un solo ulteriore immobile al piano secondo di cui non si hanno notizie di inconvenienti di tale portata verificatisi all'epoca dei fatti. Si può pertanto concludere che in base agli elementi da me osservati e raccolti in occasione del sopralluogo del 25.1.18, che l'allagamento generatosi all'interno dell'immobile di proprietà di è causa esclusiva dei danni arrecati all'immobile CP_1 sottostante di proprietà di ). Parte_1
9. Del resto, lo stesso convenuto non ha mai fornito alcuna allegazione né, tanto meno, alcuna prova della derivazione causale dei danni di cui sopra da eventi diversi da quello (di allagamento del proprio appartamento) che lo stesso ha infondatamente negato che fosse mai avvenuto (per il generale principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998); per il corollario per cui,
“poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato”, cfr. Cass. N. 4392/2000;
Cass. N. 7878/2000).
10. Pertanto, deve essere affermata la responsabilità civile, ex art. 2051 c.c., del convenuto per i danni subiti dalla attrice (per il generale principio per cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del
05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011; per il principio per cui “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto
pagina 6 di 10 dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini
l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima”, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21977 del
12/07/2022: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata, che aveva disatteso la domanda risarcitoria per i danni derivanti da infiltrazioni idriche, provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore, sul presupposto che esse non fossero state determinate dalla cosa in sé, ma dall'opera dell'uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori).
11. L'attrice ha diritto al ristoro dei danni patrimoniali emergenti rivendicati.
11.1 Al riguardo, si deve rilevare, in relazione al danno emergente, che l'attrice: aa) ha dimostrato la tipologia e l'entità dei plurimi danni materiali subiti al locale e ai relativi impianti ed arredi (cfr. le fotografie, la relazione tecnica;
le testimonianze assunte); bb) ha dimostrato l'avvenuta esecuzione dei complessi lavori di ripristino, fatti eseguire da terzi, nonché il costo individuale di ciascuno di essi ed il loro costo complessivo, quest'ultimo pari ad €. 18.767,6 (cfr. le fotografie, le testimonianze assunte da
, Testimone_4 Parte_2 Controparte_3 CP_4
; cfr. le fatture in atti); cc) ha dimostrato che il
[...] Testimone_5 CP_5
locale dovette rimanere forzatamente chiuso al pubblico per sedici giorni, per la messa in sicurezza e per il ripristino (cfr. le testimonianze assunte).
11.2 Peraltro, a fronte della analitica indicazione e documentazione, da parte dell'attrice, della consistenza, entità, tipologia e onerosità dei lavori eseguiti e del conteggio analitico delle spese affrontate, il convenuto non ha mosso alcuna contestazione specifica agli stessi (cfr. la comparsa di risposta e la 1° memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.).
Per contro, è noto sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del
08/01/2003), sia che tale onere “opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del
pagina 7 di 10 credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che – “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso,
l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008), sia che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004), sia che “la mancata
o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
11.3 Non può per contro essere riconosciuto all'attrice il danno da lucro cessante lamentato (e dalla stessa quantificato in €. 3.098,5), in quanto: aaa) nel thema decidendum, la non ha Parte_1
fornito alcuna indicazione né prova degli elementi sulla base dei quali la stessa ha quantificato il mancato guadagno del periodo nella somma summenzionata;
bbb) con la seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., ella ha prodotto la “Dichiarazione I.V.A. per l'anno 2018”, assumendo di avere perso
“16 giorni effettivi X € 360,50 fatturato medio giornaliero”; ccc) tuttavia, tale dichiarazione indica soltanto il “volume di affari” (nella specie pari ad €. 87.962), il quale tuttavia non si identifica – come è noto – nel guadagno effettivo (che si ricava al netto dei costi dell'impresa), bensì nella somma dell'imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che il soggetto effettua, registra o è tenuto a registrare in un anno solare;
ddd) da quanto detto consegue sia che “nella liquidazione del danno contrattuale, il lucro cessante rappresenta quanto il danneggiato avrebbe ricavato in caso di adempimento dell'obbligazione al netto delle spese” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/05/1983, n. 3694; Cass. civ., Sez. II, 16/09/2016, n. 18249) sia che “il lucro cessante o mancato guadagno non può mai
pagina 8 di 10 confondersi con i ricavi della attività economica, la cui riduzione è conseguenza della subita lesione, ma si identifica invece nella sola differenza fra i ricavi ed i costi. In particolare, il reddito di un professionista deve essere calcolato non al lordo, ma al netto delle spese inerenti all'esercizio professionale” (si v., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 28/10/1975, n. 3619; Cass. civ., Sez.
III, 28/06/2012, n. 10853; in motivazione, Cass. civ., Sez. III, 27/03/2018, n. 7513; nonché Cass. civ.,
Sez. VI-II, 06/06/2012, n. 9132 e Cass. civ., Sez. III, 09/05/1966, n. 1189 entrambe in tema di appalto;
Cass. civ., Sez. Lav., 08/01/1993); eee) per l'effetto, sussiste un difetto di allegazione e di prova degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno.
12. In conclusione, il convenuto deve essere condannato al ristoro in favore dell'attrice della somma di
€. 18.767,6, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza (in quanto somme convertitasi – con la detta pubblicazione - in debito di valuta: cfr. in tal senso ex multis Cass.
Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004) sino al saldo.
13. Nel corso del processo si è già dichiarata la inammissibilità della istanza del convenuto di chiamata in causa del terzo per la manleva, essendosi lo stesso costituito tardivamente (in data 12.4.22) rispetto alla prima udienza indicata in citazione dalla controparte (12.4.22)
14. Le spese processuali e quelle di negoziazione assistita sostenute dall'attrice seguono, ex lege, la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore della causa come individuato dal “decisum”, negli importi tabellari medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 13/22, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA la sussistenza – per le causali di cui in motivazione - di una responsabilità civile esclusiva del convenuto per l'evento dannoso occorso al locale della attrice, in conseguenza dell'allagamento del
24/25 gennaio 2018.
pagina 9 di 10 DICHIARA che il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attrice, in conseguenza del predetto evento, ammonta a complessivi €. 18.767,6, oltre accessori.
Per l'effetto
NN il convenuto al pagamento a titolo risarcitorio, in favore dell'attrice, della predetta somma di €.
18.767,6, oltre gli interessi corrispettivi al tasso legale, dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
NN il convenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in €. 1.323,00 per la fase di negoziazione assistita, €. 277,7 per esborsi, €. 5.077,00 per compensi della fase processuale, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 8.1.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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