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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1189/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4394/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - ES
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034607588000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034607588000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034607588000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 756/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 09.05.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata il 17.3.2025, di pagamento della somma di € 828,88 per tassa rifiuti anni 2010, 2011 e 2012, eccependo la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione quinquennale del credito. Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese del giudizio, con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IO, che eccepiva la carenza di legittimazione passiva, afferendo i motivi proposti ad attività dell'ente impositore. Concludeva di conseguenza, con il favore delle spese.
La ricorrente depositava successiva memoria, insitendo nell'eccezione di prescrizione, stante la mancata produzione di atti interruttivi.
La società ATO non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 13.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate-IO, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Le parti convenute, pur essendone tenute ex art. 2697 c.c., non hanno dato prova della notifica di atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione, che è ampiamente decorso, avuto riguardo agli anni cui si riferiscono le pretese, alla data di notifica della cartella impugnata (17.3.2025).
Gli altri motivi del ricorso restanto assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Sulle parti convenute grava in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 349,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. ES
13.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4394/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - ES
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034607588000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034607588000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034607588000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 756/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 09.05.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata il 17.3.2025, di pagamento della somma di € 828,88 per tassa rifiuti anni 2010, 2011 e 2012, eccependo la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione quinquennale del credito. Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese del giudizio, con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IO, che eccepiva la carenza di legittimazione passiva, afferendo i motivi proposti ad attività dell'ente impositore. Concludeva di conseguenza, con il favore delle spese.
La ricorrente depositava successiva memoria, insitendo nell'eccezione di prescrizione, stante la mancata produzione di atti interruttivi.
La società ATO non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 13.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate-IO, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Le parti convenute, pur essendone tenute ex art. 2697 c.c., non hanno dato prova della notifica di atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione, che è ampiamente decorso, avuto riguardo agli anni cui si riferiscono le pretese, alla data di notifica della cartella impugnata (17.3.2025).
Gli altri motivi del ricorso restanto assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Sulle parti convenute grava in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 349,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. ES
13.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio