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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4520/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4520/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a Giugliano in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Piero C.F._1
Ferrara
RICORRENTE
E
Controparte_1
(I. N. A. I. L.) C. F. in persona del per la Campania,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di aver lavorato e di lavorare dal 01/07/2010, per conto e alle dipendenze della , inquadrato nella Controparte_3 categoria D2 del C.C.N.L. comparto sanità pubblica, con qualifica di collaboratore professionale sanitario e con mansioni di infermiere presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale San Giuliano di
Giugliano in Campania, ha dedotto che in data 09/11/2020, nello svolgimento delle sue mansioni presso il presidio ospedaliero, veniva sottoposto a tampone naso-faringeo Covid-19, avendo prestato assistenza in favore di paziente ivi ricoverato e risultato infetto;
che in pari data aveva ricevuto l'esito di tale tampone da cui risultava la positività alla malattia;
4) che, conseguentemente, si era assentato dal lavoro dal giorno 10/11/2020 al giorno 26/11/2020, riprendendo effettivamente l'attività lavorativa il 27/11/2020, giorno in cui risultava guarito dal Covid-19; che in applicazione dell'art. 42 comma 2 del decreto-legge 17 Marzo 2020 n. 18 (cd decreto Cura Italia), il suo diretto responsabile, dott.ssa aveva avviato la pratica di infortunio con certificato prot. n. 518261567 del Parte_2
10/11/2020, allegando anche il primo certificato medico, specificando le modalità dell'infortunio (il contatto con un paziente infetto da Covid-19 nello svolgimento delle mansioni lavorative) ed il luogo dell'evento (l'Ospedale San Giuliano, ovvero il luogo di lavoro del ricorrente); che, con provvedimento del 24/08/2022, l' aveva respinto la domanda per assenza del nesso causale tra CP_4
l'evento denunciato e la lesione accertata;
di aver proposto opposizione avverso detto provvedimento con lettera del 08/09/2022.
Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “1. accertare e dichiarare che il COVID-
19 contratto dal ricorrente in data 10/11/2020 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU infortuni e, per l'effetto, condannare Controparte_5
, al riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'inabilità temporanea assoluta
[...] nella misura di giorni 17 (diciassette);
2. con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_4
Esaurita l'attività istruttoria, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti, viste le note depositate, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che l'infezione Covid 19 accertata il 9.11.2020, era stata contratta in occasione di lavoro, con conseguente diritto alle tutele previste dall'ordinamento a titolo di infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 42, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia).
Venendo all'esame della normativa in materia l'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (TU infortuni) statuisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi necessaria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro.
E' stato precisato che “In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art.
2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro” (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021, Rv. 662120 - 01) e che “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igiene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull'assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l'infezione contratta, laddove dal principio sopra enunciato discende l'irrilevanza di una specifica causa violenta)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6899 del
08/04/2004, Rv. 571954 – 01; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20941 del 28/10/2004, Rv. 577883 –
01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005, Rv. 582782 – 01).
La Suprema Corte ha poi chiarito che “l'"occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015, Rv. 634074 - 01).
L'art. 42, comma 2, del d.l 17 marzo 2020, n. 14 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-
CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela CP_4 dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di CP_4 lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019")). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”
La Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 (doc. 6, fascicolo parte ricorrente) precisa che le affezioni CP_4 morbose da Coronavirus avvenute “in occasione di lavoro” sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale.
Con particolare riferimento alle strutture sanitarie, l' chiarisce che per gli operatori sanitari ed CP_1 anche per il personale non sanitario operante negli ospedali ed a contatto con il pubblico o con l'utenza, il rischio di contagio, genericamente riguardante tutti i cittadini, è “aggravato fino a diventare specifico”, con la conseguenza che per tali operatori vige una presunzione semplice di origine professionale: “La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-
2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose CP_4 inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . La disposizione in esame, confermando tale CP_1 indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie CP_4 infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in CP_4 presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Nell'attuale situazione CP_4 pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.
Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”
Costituisce fatto notorio che il virus del Covid-19 si diffonda principalmente attraverso il contatto ravvicinato da persona a persona, sia in caso di contatto diretto, sia in caso di prossimità, per effetto di goccioline di respiro espulse quando le persone tossiscono, starnutiscono, parlano o respirano;
l'infezione può avvenire sia per trasmissione aerea, sia attraverso il contatto con superfici contaminate.
Innumerevoli sono stati gli interventi legislativi ed amministrativi volti, da un lato, a rimediare ai danni provocati dalla pandemia, dall'altro a contenerne la diffusione, mediante la predisposizione di cautele e l'emanazione di specifiche prescrizioni, quali l'utilizzo di mascherine protettive, il distanziamento, il divieto di assembramento, l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione se non per comprovate ragioni, ecc. (https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa).
Tanto premesso all'esito dell'istruttoria espletata emerge in maniera univoca e convergente la ricorrenza degli elementi essenziali richiesti dalla normativa in esame per la sussunzione del caso concreto nell'alveo dell'infortunio sul lavoro quali la causa violenta (virulenta) dell'evento, il nesso con l'occasione di lavoro e la temporanea inabilità al lavoro.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali, nessun dubbio permane sulla riconducibilità del contagio da all'ambiente e all'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Pt_3
In particolare, il teste collega del ricorrente presso il reparto di cardiologia Testimone_1 dell'Ospedale San Giuliano, ha dichiarato: “ADR Durante il periodo Covid ed in particolare nel mese di novembre 2020, ricordo che il ricorrente venne sottoposto a tampone naso-faringeo perché era stato a contatto con persone positive al virus Covid e ricoverate nel reparto in cui prestiamo servizio. Adr.
Eravamo in sottorganico in quel periodo come operatori sociosanitari, per cui abbiamo svolto funzioni sia di infermiere che di OSS e quindi siamo stati a stretto contatto con pazienti ricoverati nel reparto ed affetti da Covid. Abbiamo anche aiutato gli OSS nelle quotidiane operazioni di pulizia dei pazienti;
Adr. i dispositivi di protezione igienico-sanitaria ed in particolare le mascherine erano contingentate e spesso indossavamo delle semplici mascherine non FP2. Adr. Ricordo che il 9.11.2020 il ricorrente, avendo la febbre, non si sentì bene durante il turno di lavoro e fu da noi consigliato di scendere giù per fare il tampone: risultò in tale occasione positivo”.
Queste dichiarazioni evidenziano chiaramente non solo il contatto stretto e diretto del ricorrente con pazienti infetti, ma anche le condizioni di rischio aggravato (carenza di DPI, mansioni promiscue, carenza di personale), come pure la tempestività del tampone e della diagnosi, a ulteriore conferma del nesso eziologico tra prestazione lavorativa e contagio.
Le predette dichiarazioni sono state confermate dal teste, , infermiera nel medesimo Testimone_2 reparto e contagiata nello stesso periodo: “ Adr. Nel periodo Covid, un po' tutti ci siamo ammalati;
nel mese di novembre del 2020 sia io che il ricorrente abbiamo contratto il virus COVID 19 perché abbiamo avuto stretti contatti con pazienti risultati positivi e ricoverati presso il reparto di utic/cardiologia in cui eravamo addetti. In particolare, eravamo sottorganico come OSS ed abbiamo quindi aiutato gli operatori nelle loro mansioni, quali le operazioni di pulizia dei pazienti ricoverati.
Adr. Ricordo che all'inizio di novembre il ricorrente ebbe dei sintomi quali febbre che lo portarono al tampone, soprattutto perché in quel periodo eravamo ancor di più a stretto contatto con i pazienti ammalati di virus Covid. Adr. Eravamo soliti utilizzare mascherine che però erano contingentate e dovevamo cambiarle per ogni contatto con il paziente, per cui è capitato di utilizzare anche dispositivi non idonei, anche per il fatto che l'emergenza fu repentina”.
Entrambe le testimonianze risultano coerenti, convergenti e prive di contraddizioni evidenziando che il ricorrente, nel pieno svolgimento delle proprie mansioni sanitarie, è stato esposto a un rischio specifico di contagio, avendo avuto diretto contatto con pazienti infetti, senza adeguata protezione, ed in concreto ha contratto il virus come accertato. Da ciò ne consegue che può dirsi provato il nesso di causalità tra il contagio e l'attività lavorativa.
Da ciò ne consegue che il COVID-19 contratto dal ricorrente in data 10/11/2020 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU infortuni e, per l'effetto,
[...] va condannato al riconoscimento, in favore del ricorrente, Controparte_5 dell'inabilità temporanea assoluta nella misura di giorni 17 (diciassette) come risulta dalla certificazione medica in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e dichiara che il COVID-19 contratto dal ricorrente in data 10/11/2020 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU infortuni e, per l'effetto, condanna , al Controparte_5 riconoscimento, in favore del ricorrente, dell'inabilità temporanea assoluta nella misura di giorni 17 (diciassette);
2. condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_4 in € 1.400,00 per compensi professionali ed € 70,00 per spese oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 15/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4520/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a Giugliano in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Piero C.F._1
Ferrara
RICORRENTE
E
Controparte_1
(I. N. A. I. L.) C. F. in persona del per la Campania,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di aver lavorato e di lavorare dal 01/07/2010, per conto e alle dipendenze della , inquadrato nella Controparte_3 categoria D2 del C.C.N.L. comparto sanità pubblica, con qualifica di collaboratore professionale sanitario e con mansioni di infermiere presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale San Giuliano di
Giugliano in Campania, ha dedotto che in data 09/11/2020, nello svolgimento delle sue mansioni presso il presidio ospedaliero, veniva sottoposto a tampone naso-faringeo Covid-19, avendo prestato assistenza in favore di paziente ivi ricoverato e risultato infetto;
che in pari data aveva ricevuto l'esito di tale tampone da cui risultava la positività alla malattia;
4) che, conseguentemente, si era assentato dal lavoro dal giorno 10/11/2020 al giorno 26/11/2020, riprendendo effettivamente l'attività lavorativa il 27/11/2020, giorno in cui risultava guarito dal Covid-19; che in applicazione dell'art. 42 comma 2 del decreto-legge 17 Marzo 2020 n. 18 (cd decreto Cura Italia), il suo diretto responsabile, dott.ssa aveva avviato la pratica di infortunio con certificato prot. n. 518261567 del Parte_2
10/11/2020, allegando anche il primo certificato medico, specificando le modalità dell'infortunio (il contatto con un paziente infetto da Covid-19 nello svolgimento delle mansioni lavorative) ed il luogo dell'evento (l'Ospedale San Giuliano, ovvero il luogo di lavoro del ricorrente); che, con provvedimento del 24/08/2022, l' aveva respinto la domanda per assenza del nesso causale tra CP_4
l'evento denunciato e la lesione accertata;
di aver proposto opposizione avverso detto provvedimento con lettera del 08/09/2022.
Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “1. accertare e dichiarare che il COVID-
19 contratto dal ricorrente in data 10/11/2020 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU infortuni e, per l'effetto, condannare Controparte_5
, al riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'inabilità temporanea assoluta
[...] nella misura di giorni 17 (diciassette);
2. con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_4
Esaurita l'attività istruttoria, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti, viste le note depositate, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che l'infezione Covid 19 accertata il 9.11.2020, era stata contratta in occasione di lavoro, con conseguente diritto alle tutele previste dall'ordinamento a titolo di infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 42, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia).
Venendo all'esame della normativa in materia l'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (TU infortuni) statuisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi necessaria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro.
E' stato precisato che “In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art.
2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro” (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021, Rv. 662120 - 01) e che “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igiene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull'assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l'infezione contratta, laddove dal principio sopra enunciato discende l'irrilevanza di una specifica causa violenta)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6899 del
08/04/2004, Rv. 571954 – 01; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20941 del 28/10/2004, Rv. 577883 –
01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005, Rv. 582782 – 01).
La Suprema Corte ha poi chiarito che “l'"occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015, Rv. 634074 - 01).
L'art. 42, comma 2, del d.l 17 marzo 2020, n. 14 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-
CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela CP_4 dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di CP_4 lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019")). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”
La Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 (doc. 6, fascicolo parte ricorrente) precisa che le affezioni CP_4 morbose da Coronavirus avvenute “in occasione di lavoro” sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale.
Con particolare riferimento alle strutture sanitarie, l' chiarisce che per gli operatori sanitari ed CP_1 anche per il personale non sanitario operante negli ospedali ed a contatto con il pubblico o con l'utenza, il rischio di contagio, genericamente riguardante tutti i cittadini, è “aggravato fino a diventare specifico”, con la conseguenza che per tali operatori vige una presunzione semplice di origine professionale: “La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-
2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose CP_4 inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . La disposizione in esame, confermando tale CP_1 indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie CP_4 infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in CP_4 presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Nell'attuale situazione CP_4 pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.
Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”
Costituisce fatto notorio che il virus del Covid-19 si diffonda principalmente attraverso il contatto ravvicinato da persona a persona, sia in caso di contatto diretto, sia in caso di prossimità, per effetto di goccioline di respiro espulse quando le persone tossiscono, starnutiscono, parlano o respirano;
l'infezione può avvenire sia per trasmissione aerea, sia attraverso il contatto con superfici contaminate.
Innumerevoli sono stati gli interventi legislativi ed amministrativi volti, da un lato, a rimediare ai danni provocati dalla pandemia, dall'altro a contenerne la diffusione, mediante la predisposizione di cautele e l'emanazione di specifiche prescrizioni, quali l'utilizzo di mascherine protettive, il distanziamento, il divieto di assembramento, l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione se non per comprovate ragioni, ecc. (https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa).
Tanto premesso all'esito dell'istruttoria espletata emerge in maniera univoca e convergente la ricorrenza degli elementi essenziali richiesti dalla normativa in esame per la sussunzione del caso concreto nell'alveo dell'infortunio sul lavoro quali la causa violenta (virulenta) dell'evento, il nesso con l'occasione di lavoro e la temporanea inabilità al lavoro.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali, nessun dubbio permane sulla riconducibilità del contagio da all'ambiente e all'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Pt_3
In particolare, il teste collega del ricorrente presso il reparto di cardiologia Testimone_1 dell'Ospedale San Giuliano, ha dichiarato: “ADR Durante il periodo Covid ed in particolare nel mese di novembre 2020, ricordo che il ricorrente venne sottoposto a tampone naso-faringeo perché era stato a contatto con persone positive al virus Covid e ricoverate nel reparto in cui prestiamo servizio. Adr.
Eravamo in sottorganico in quel periodo come operatori sociosanitari, per cui abbiamo svolto funzioni sia di infermiere che di OSS e quindi siamo stati a stretto contatto con pazienti ricoverati nel reparto ed affetti da Covid. Abbiamo anche aiutato gli OSS nelle quotidiane operazioni di pulizia dei pazienti;
Adr. i dispositivi di protezione igienico-sanitaria ed in particolare le mascherine erano contingentate e spesso indossavamo delle semplici mascherine non FP2. Adr. Ricordo che il 9.11.2020 il ricorrente, avendo la febbre, non si sentì bene durante il turno di lavoro e fu da noi consigliato di scendere giù per fare il tampone: risultò in tale occasione positivo”.
Queste dichiarazioni evidenziano chiaramente non solo il contatto stretto e diretto del ricorrente con pazienti infetti, ma anche le condizioni di rischio aggravato (carenza di DPI, mansioni promiscue, carenza di personale), come pure la tempestività del tampone e della diagnosi, a ulteriore conferma del nesso eziologico tra prestazione lavorativa e contagio.
Le predette dichiarazioni sono state confermate dal teste, , infermiera nel medesimo Testimone_2 reparto e contagiata nello stesso periodo: “ Adr. Nel periodo Covid, un po' tutti ci siamo ammalati;
nel mese di novembre del 2020 sia io che il ricorrente abbiamo contratto il virus COVID 19 perché abbiamo avuto stretti contatti con pazienti risultati positivi e ricoverati presso il reparto di utic/cardiologia in cui eravamo addetti. In particolare, eravamo sottorganico come OSS ed abbiamo quindi aiutato gli operatori nelle loro mansioni, quali le operazioni di pulizia dei pazienti ricoverati.
Adr. Ricordo che all'inizio di novembre il ricorrente ebbe dei sintomi quali febbre che lo portarono al tampone, soprattutto perché in quel periodo eravamo ancor di più a stretto contatto con i pazienti ammalati di virus Covid. Adr. Eravamo soliti utilizzare mascherine che però erano contingentate e dovevamo cambiarle per ogni contatto con il paziente, per cui è capitato di utilizzare anche dispositivi non idonei, anche per il fatto che l'emergenza fu repentina”.
Entrambe le testimonianze risultano coerenti, convergenti e prive di contraddizioni evidenziando che il ricorrente, nel pieno svolgimento delle proprie mansioni sanitarie, è stato esposto a un rischio specifico di contagio, avendo avuto diretto contatto con pazienti infetti, senza adeguata protezione, ed in concreto ha contratto il virus come accertato. Da ciò ne consegue che può dirsi provato il nesso di causalità tra il contagio e l'attività lavorativa.
Da ciò ne consegue che il COVID-19 contratto dal ricorrente in data 10/11/2020 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU infortuni e, per l'effetto,
[...] va condannato al riconoscimento, in favore del ricorrente, Controparte_5 dell'inabilità temporanea assoluta nella misura di giorni 17 (diciassette) come risulta dalla certificazione medica in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e dichiara che il COVID-19 contratto dal ricorrente in data 10/11/2020 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU infortuni e, per l'effetto, condanna , al Controparte_5 riconoscimento, in favore del ricorrente, dell'inabilità temporanea assoluta nella misura di giorni 17 (diciassette);
2. condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_4 in € 1.400,00 per compensi professionali ed € 70,00 per spese oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 15/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano