Articolo 43 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 42Articolo 44
Versione
24 agosto 1961
Art. 43.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 13;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 33, lettera c);
c) la perdita del grado per rimozione di cui al primo comma, n. 6) dell'articolo 40.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961