TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott.ssa Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 821 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato TASSI GAIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato VIGNOLI MARCO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in RP in data 27/07/1996 e dalla loro unione sono nate le figlie ed maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
2. Con ricorso del 23/02/2025, ha chiesto la separazione dal Parte_1 marito oltre ad ulteriori questioni accessorie di carattere patrimoniale;
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie e chiedendo, in via riconvenzionale e cumulativa, anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 473 bis.49
c.p.c;
4. Nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto un complessivo accordo e rassegnato in data 29/10/2025 le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Emettere sentenza immediata di separazione dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_3
, nato a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._4
.
[...]
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) e stabiliscono, ai fini di regolare i loro Parte_1 CP_1 rapporti patrimoniali insorti ed esistenti, a totale definizione di ogni rapporto di natura economica e patrimoniale derivante dal matrimonio, quanto segue:
- la casa coniugale di RP (Modena), Via Mazzini n. 25, rimane assegnata in via esclusiva a , comprensiva degli arredi tutti, avendo CP_1 [...]
già provveduto, con il consenso di , ad Parte_1 CP_1 asportare i propri beni personali nonché quelli concordati oltre che trasferito la propria residenza anagrafica;
- la somma di € 49.078,87, accreditata in data 26.10.2023 sul conto corrente personale di , corrispondente alla liquidazione del riscatto Parte_1 totale polizza n. 70041886802 Fideuramvita S.p.a., sottoscritta in data 22.06.2021 per un valore di € 50.000,00 con danari provenienti da , rimane CP_1
pagina 2 di 5 definitivamente assegnata a che ne potrà quindi disporre Parte_1 liberamente;
- si obbliga e impegna a trasferire a , che si Parte_1 CP_1 obbliga ed impegna ad acquistare, entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologa della separazione, con atto pubblico presso il Notaio dallo stesso scelto, il trasferimento della propria quota pari al 25% della piena proprietà del suddetto immobile adibito a casa coniugale, come pervenutole con rogito a ministero notaio dott. in data 06.12.2012 (rep. N. 645, racc, n. 363, registrato a Persona_3
RP (MO) il 10.12.2012 al n. 4762 serie 1T.) censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Modena, foglio 120, mappale 24 sub. 22, 41 e 46, il cui prezzo fu allora corrisposto unicamente e totalmente da per il corrispettivo, CP_1 fissato in Euro 40.000,00 che verrà pagato in unica soluzione da CP_1 tramite assegno circolare intestato a o bonifico istantaneo sul Parte_1 conto corrente alla stessa intestato all'atto del rogito di compravendita;
-le parti dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale, di talché le stesse richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo
1987 n. 74, il quale dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ... sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”, beneficio esteso anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi;
con la stipula del rogito notarile inerente il predetto immobile Controparte_1 rinuncia a qualsiasi pretesa e richiesta di rimborso, nei confronti di
[...]
per spese condominiali di proprietà e di godimento, nonché per spese di Parte_1 ristrutturazione nonché per qualsiasi altra spesa inerente il predetto immobile
- dalla data di stipula del rogito notarile inerente il predetto immobile,
[...]
rinuncia a qualsiasi pretesa e/o diritto con riferimento allo stesso, Parte_1 nessuno escluso;
pagina 3 di 5 - le spese notarili e le eventuali imposte di trasferimento verranno sostenute per intero da , compreso il costo per l'APE e per l'ARE che di norma CP_1 sarebbe invece a carico della parte venditrice;
- L'autovettura Polo Wolkwagen targata FP252JE, intestata a , Parte_1 rimane assegnata in via esclusiva alla stessa, anche se acquistata con danari di
, che rinuncia a qualsiasi pretesa e richiesta di rimborso del prezzo CP_1 di acquisto;
- rinuncia espressamente a qualsiasi assegno di mantenimento Parte_1 ex art. 156 c.c. anche in virtù degli accordi oggi sottoscritti, ad eccezione della somma una tantum di € 25.000,00, che verrà corrisposta da al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio;
- I coniugi, con la sottoscrizione delle presenti condizioni dichiarano espressamente di aver così regolato tra loro tutti i rapporti di carattere personale e patrimoniale tra loro insorti ed esistenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione alla separazione;
- I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
- Le spese e gli onorari del presente procedimento di separazione si intendono integralmente compensate tra le parti”
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti.
Quanto, infine alla domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non pagina 4 di 5 contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1
a AR (MO) il 05/02/1970) e (nato a [...] il CP_1
15/11/1970) che hanno contratto matrimonio in data 27/07/1996 a RP, come risulta dall'atto n. 133, parte II, serie A, anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AR (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carolina Clò
IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 5 di 5