CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 39448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39448 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA SI GI SC IL EI - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: RE US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
Udito il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi i difensori del ricorrente, avv. Vincenzo Nobile e RO Furfaro, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di US RE emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 6, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26 gennaio 2023. In particolare, l’indagato è accusato di essere la persona che ha fornito al cugino PA IA una partita di cinque chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, che questi ha, a sua volta, consegnato ai corrieri ND Giovane e Catalin Ionel Patriche, cui è stata, poi, sequestrata, nel corso di una operazione di polizia giudiziaria, mentre la trasportavano sull'autostrada A24 il 26 gennaio 2023. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso principale Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto dalle conversazioni intercettate si comprende soltanto che il fornitore di IA era un suo cugino, ma RE non è l'unico cugino di IA per cui non si comprende perché sia stato individuato proprio lui come fornitore;
il vuoto probatorio non è colmato dalle conversazioni intercettate, perché le espressioni pronunciate dall’indagato si prestano a molteplici interpretazioni e le stesse avvengono a distanza dalla data del sequestro. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto le esigenze cautelari sono state ricavate da affermazioni prive di riscontro negli atti;
l’ordinanza non spiega, inoltre, perché non sia stata ritenuta adeguata Penale Sent. Sez. 1 Num. 39448 Anno 2025 Presidente: AL PP Relatore: US RM Data Udienza: 06/11/2025 una misura meno afflittiva del carcere.
2.2. Ricorso per motivi nuovi Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità nella ricostruzione dei fatti richiamati e nella interpretazione dei dialoghi intercettati. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di sussistenza di esigenze cautelari e di inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella carceraria, riproponendo gli argomenti già esposti nel secondo motivo del ricorso principale.
3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso. I difensori del ricorrente, avv. Vincenzo Nobile e RO Furfaro, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. È fondato, in particolare, il primo motivo del ricorso principale con assorbimento degli altri. Il primo motivo denuncia la manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere a carico dell’indagato gravi indizi dell’essere stato il fornitore della sostanza stupefacente sequestrata nel corso di una operazione di polizia giudiziaria il 26 gennaio 2025. Il ricorso sostiene che gli indizi a carico dell’indagato, indicati nell’ordinanza, non sarebbero concludenti. L’argomento è fondato. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie” (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). Nel caso in esame, il controllo della congruenza con i canoni della logica, e con i principi di diritto sull'apprezzamento delle risultanze probatorie, della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame permette di rinvenire i vizi logici denunciati con il ricorso. Nel paragrafo 5 l’ordinanza impugnata trae, infatti, le fila del materiale probatorio che ha bene illustrato nel paragrafo precedente e ritiene che il “cugino”, cui IA deve pagare il debito per la fornitura della partita di sostanza stupefacente sequestrata, sia l’attuale indagato. Questa conclusione, però, posa su una base fattuale che si risolve, in definitiva, nella sola conversazione del 24 gennaio 2025, da cui si comprende che IA e RE hanno in comune un affare, e devono verificare se un qualcosa, che non nominano espressamente, sia arrivato, conversazione che si conclude con la decisione di aggiornarsi al giorno successivo per scrivere a qualcuno, che non nominano espressamente, per chiedere notizie. La conclusione che la conversazione del 24 gennaio riguardasse proprio la partita di stupefacente è affidata nel percorso logico dell’ordinanza impugnata soltanto al dato 2 temporale, peraltro neanche tanto stringente, perché, come rileva correttamente il ricorso, intercorrono due giorni tra la conversazione ed il sequestro, ovvero un lasso temporale piuttosto lungo per un trasporto via terra all’interno del territorio nazionale. Questa discrasia temporale avrebbe dovuto essere riempita nel percorso logico dell’ordinanza impugnata mediante ulteriori dati probatori eventualmente presenti in atti sulle persone contattate da IA e RE quando si rivedono la mattina del 25 gennaio o sui contatti dei due corrieri cui è stato sequestrato lo stupefacente o sull’itinerario seguito dalla autovettura su cui viaggiavano, tutti elementi che avrebbero consentito di collegare, senza incorrere in salti logici, al fatto noto (il sequestro dello stupefacente) la conversazione intercettata su un argomento non noto. È vero, infatti, che “in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01), però è anche vero che un indizio, per quanto possa essere da approfondire per la naturale continuità delle indagini preliminari, deve pur essere oggetto nella ordinanza cautelare di una verifica di attendibilità (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047) che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto da provare (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789). Lo stesso vizio si rinviene nella successiva parte del percorso giustificativo dell’ordinanza impugnata che ricava i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente anche dalla conversazione intercettata il 26 febbraio 2025, in cui RE dice a IA di riferire a delle persone, che non nomina, che si devono sbrigare. Anche il collegamento alla partita di stupefacente di questa conversazione, che si svolge un mese dopo il sequestro, avviene con un percorso logico che è soltanto abbozzato e non è sviluppato perfettamente perché non accompagnato da ulteriori dati probatori eventualmente presenti in atti sul recupero del credito o su eventuali pressioni fatte da RE sul cugino o sulla individuazione delle persone cui si è poi rivolto IA per recuperare il credito, tutti elementi che avrebbero consentito di collegare senza salti logici la richiesta di RE di sbrigarsi all’affare della vendita dello stupefacente sequestrato nel corso dell’operazione di polizia. Come evidenzia il ricorso, vi sono, peraltro, in atti degli elementi che fanno pensare che il debito di IA abbia come creditori, in realtà, più persone (“con loro devo lavorare”; il riferimento ad uno “zio” come il soggetto nei cui confronti è obbligato), che rendono ancor più evidente il salto logico del percorso motivazionale dell’ordinanza nel momento in cui la stessa, per ricavare i gravi indizi di colpevolezza, si è limitata ad isolare due indizi astrattamente a carico dell’indagato (uno prima del sequestro, uno dopo), in violazione della regola elaborata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo” (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01). 3 Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RM US PP AL 4
Udito il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi i difensori del ricorrente, avv. Vincenzo Nobile e RO Furfaro, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di US RE emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 6, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26 gennaio 2023. In particolare, l’indagato è accusato di essere la persona che ha fornito al cugino PA IA una partita di cinque chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, che questi ha, a sua volta, consegnato ai corrieri ND Giovane e Catalin Ionel Patriche, cui è stata, poi, sequestrata, nel corso di una operazione di polizia giudiziaria, mentre la trasportavano sull'autostrada A24 il 26 gennaio 2023. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso principale Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto dalle conversazioni intercettate si comprende soltanto che il fornitore di IA era un suo cugino, ma RE non è l'unico cugino di IA per cui non si comprende perché sia stato individuato proprio lui come fornitore;
il vuoto probatorio non è colmato dalle conversazioni intercettate, perché le espressioni pronunciate dall’indagato si prestano a molteplici interpretazioni e le stesse avvengono a distanza dalla data del sequestro. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto le esigenze cautelari sono state ricavate da affermazioni prive di riscontro negli atti;
l’ordinanza non spiega, inoltre, perché non sia stata ritenuta adeguata Penale Sent. Sez. 1 Num. 39448 Anno 2025 Presidente: AL PP Relatore: US RM Data Udienza: 06/11/2025 una misura meno afflittiva del carcere.
2.2. Ricorso per motivi nuovi Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità nella ricostruzione dei fatti richiamati e nella interpretazione dei dialoghi intercettati. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di sussistenza di esigenze cautelari e di inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella carceraria, riproponendo gli argomenti già esposti nel secondo motivo del ricorso principale.
3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso. I difensori del ricorrente, avv. Vincenzo Nobile e RO Furfaro, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. È fondato, in particolare, il primo motivo del ricorso principale con assorbimento degli altri. Il primo motivo denuncia la manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere a carico dell’indagato gravi indizi dell’essere stato il fornitore della sostanza stupefacente sequestrata nel corso di una operazione di polizia giudiziaria il 26 gennaio 2025. Il ricorso sostiene che gli indizi a carico dell’indagato, indicati nell’ordinanza, non sarebbero concludenti. L’argomento è fondato. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie” (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). Nel caso in esame, il controllo della congruenza con i canoni della logica, e con i principi di diritto sull'apprezzamento delle risultanze probatorie, della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame permette di rinvenire i vizi logici denunciati con il ricorso. Nel paragrafo 5 l’ordinanza impugnata trae, infatti, le fila del materiale probatorio che ha bene illustrato nel paragrafo precedente e ritiene che il “cugino”, cui IA deve pagare il debito per la fornitura della partita di sostanza stupefacente sequestrata, sia l’attuale indagato. Questa conclusione, però, posa su una base fattuale che si risolve, in definitiva, nella sola conversazione del 24 gennaio 2025, da cui si comprende che IA e RE hanno in comune un affare, e devono verificare se un qualcosa, che non nominano espressamente, sia arrivato, conversazione che si conclude con la decisione di aggiornarsi al giorno successivo per scrivere a qualcuno, che non nominano espressamente, per chiedere notizie. La conclusione che la conversazione del 24 gennaio riguardasse proprio la partita di stupefacente è affidata nel percorso logico dell’ordinanza impugnata soltanto al dato 2 temporale, peraltro neanche tanto stringente, perché, come rileva correttamente il ricorso, intercorrono due giorni tra la conversazione ed il sequestro, ovvero un lasso temporale piuttosto lungo per un trasporto via terra all’interno del territorio nazionale. Questa discrasia temporale avrebbe dovuto essere riempita nel percorso logico dell’ordinanza impugnata mediante ulteriori dati probatori eventualmente presenti in atti sulle persone contattate da IA e RE quando si rivedono la mattina del 25 gennaio o sui contatti dei due corrieri cui è stato sequestrato lo stupefacente o sull’itinerario seguito dalla autovettura su cui viaggiavano, tutti elementi che avrebbero consentito di collegare, senza incorrere in salti logici, al fatto noto (il sequestro dello stupefacente) la conversazione intercettata su un argomento non noto. È vero, infatti, che “in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01), però è anche vero che un indizio, per quanto possa essere da approfondire per la naturale continuità delle indagini preliminari, deve pur essere oggetto nella ordinanza cautelare di una verifica di attendibilità (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047) che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto da provare (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789). Lo stesso vizio si rinviene nella successiva parte del percorso giustificativo dell’ordinanza impugnata che ricava i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente anche dalla conversazione intercettata il 26 febbraio 2025, in cui RE dice a IA di riferire a delle persone, che non nomina, che si devono sbrigare. Anche il collegamento alla partita di stupefacente di questa conversazione, che si svolge un mese dopo il sequestro, avviene con un percorso logico che è soltanto abbozzato e non è sviluppato perfettamente perché non accompagnato da ulteriori dati probatori eventualmente presenti in atti sul recupero del credito o su eventuali pressioni fatte da RE sul cugino o sulla individuazione delle persone cui si è poi rivolto IA per recuperare il credito, tutti elementi che avrebbero consentito di collegare senza salti logici la richiesta di RE di sbrigarsi all’affare della vendita dello stupefacente sequestrato nel corso dell’operazione di polizia. Come evidenzia il ricorso, vi sono, peraltro, in atti degli elementi che fanno pensare che il debito di IA abbia come creditori, in realtà, più persone (“con loro devo lavorare”; il riferimento ad uno “zio” come il soggetto nei cui confronti è obbligato), che rendono ancor più evidente il salto logico del percorso motivazionale dell’ordinanza nel momento in cui la stessa, per ricavare i gravi indizi di colpevolezza, si è limitata ad isolare due indizi astrattamente a carico dell’indagato (uno prima del sequestro, uno dopo), in violazione della regola elaborata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo” (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01). 3 Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RM US PP AL 4