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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1233/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CAVA GI, RE
COZZOLINO GI ES, Giudice
in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3936/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003579731000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003579731000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003579731000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003579731000 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003579731000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420060066726259501 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070001582974501 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070001582974501 IVA-ALTRO 2000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070001582974501 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070001582974501 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: inammissibilità o rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione l'intimazione di pagamento n. 03420249003579731/000, notificata in data 5/3/2024, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
03420060066726259501 (asseritamente notificata in data 19/05/2007 ed avente ad oggetto il recupero a tassazione, per l'anno d'imposta 2002, dell'IRAP per l'importo di € 75,07, sanzioni per € 7,00, interessi per
€ 56,91; IVA per € 12.921,00, sanzioni per € 5.411,38 interessi per € 15.975,43) e n. 03420070001582974501
(asseritamente notificata in data 13/10/2007 ed avente ad oggetto il recupero a tassazione, per l'anno d'imposta 1999, dell'IVA per € 104.509,86, sanzioni per € 193.522,00, interessi per € 239.956,70; dell'IRAP per € 39.115,41, sanzioni per € 2.273,72, interessi per € 44.783,17; per l'anno d'imposta 2000, dell'IVA per
€ 140.397,88, sanzione per € 223.831,95, interessi per € 288.454,83; IRAP per € 171.538,58, sanzioni per
€ 9.556,28, interessi per € 181.658,36), deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici e intervenuta prescrizione.
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata e delle sottese cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'agente della riscossione, deducendo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Rilevava, in particolare, che in epoca antecedente all'emissione dell'intimazione impugnata era intervenuta la notifica dell'intimazione n. 03420199007516552000 (in data 19.07.2019) e dell'intimazione n.
03420219001434015000 (in data 22.10.2021), come da documentazione prodotta in allegato alle controdeduzioni.
Con memoria del 14/2/2026 il ricorrente prendeva posizione sulle avverse deduzioni, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, non risultando la previa notifica delle cartelle di pagamento n. 03420060066726259501
e n. 03420070001582974501 richiamate nell'intimazione impugnata.
Al fine di valutare le conseguenze della mancata previa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo rispetto all'intimazione ad adempiere occorre rammentare che il sistema di riscossione coattiva dei tributi è imperniato su una sequenza ordinata di atti nell'ambito della quale la mancata previa notifica dell'atto presupposto non può che comportare l'invalidità dell'intimazione ad adempiere (atto consequenziale).
In materia deve, infatti, essere tenuto fermo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
16412/2007 e succ. conformi) secondo il quale “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale”.
Va precisato che non può trovare applicazione il recente orientamento della Suprema Corte (Cass n.
20476/2025; Cass. n. 6436/2025) secondo cui l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del
1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica: le intimazioni di pagamento n.
03420199007516552000 e n. 03420219001434015000, invero, non recano alcun riferimento alle cartelle di pagamento n. 03420060066726259501 e n. 03420070001582974501 in relazione alle quali è stata proposta l'impugnativa.
Dall'omessa notifica delle cartelle di pagamento (ed in mancanza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, non indicati dall'agente della riscossione) discende inoltre l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03420249003579731000 con riferimento agli importi di cui alle cartelle di pagamento n. 03420060066726259501 e n.
03420070001582974501.
- Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
RI MA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CAVA GI, RE
COZZOLINO GI ES, Giudice
in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3936/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003579731000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003579731000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003579731000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003579731000 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003579731000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420060066726259501 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070001582974501 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070001582974501 IVA-ALTRO 2000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070001582974501 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070001582974501 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: inammissibilità o rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione l'intimazione di pagamento n. 03420249003579731/000, notificata in data 5/3/2024, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
03420060066726259501 (asseritamente notificata in data 19/05/2007 ed avente ad oggetto il recupero a tassazione, per l'anno d'imposta 2002, dell'IRAP per l'importo di € 75,07, sanzioni per € 7,00, interessi per
€ 56,91; IVA per € 12.921,00, sanzioni per € 5.411,38 interessi per € 15.975,43) e n. 03420070001582974501
(asseritamente notificata in data 13/10/2007 ed avente ad oggetto il recupero a tassazione, per l'anno d'imposta 1999, dell'IVA per € 104.509,86, sanzioni per € 193.522,00, interessi per € 239.956,70; dell'IRAP per € 39.115,41, sanzioni per € 2.273,72, interessi per € 44.783,17; per l'anno d'imposta 2000, dell'IVA per
€ 140.397,88, sanzione per € 223.831,95, interessi per € 288.454,83; IRAP per € 171.538,58, sanzioni per
€ 9.556,28, interessi per € 181.658,36), deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici e intervenuta prescrizione.
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata e delle sottese cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'agente della riscossione, deducendo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Rilevava, in particolare, che in epoca antecedente all'emissione dell'intimazione impugnata era intervenuta la notifica dell'intimazione n. 03420199007516552000 (in data 19.07.2019) e dell'intimazione n.
03420219001434015000 (in data 22.10.2021), come da documentazione prodotta in allegato alle controdeduzioni.
Con memoria del 14/2/2026 il ricorrente prendeva posizione sulle avverse deduzioni, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, non risultando la previa notifica delle cartelle di pagamento n. 03420060066726259501
e n. 03420070001582974501 richiamate nell'intimazione impugnata.
Al fine di valutare le conseguenze della mancata previa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo rispetto all'intimazione ad adempiere occorre rammentare che il sistema di riscossione coattiva dei tributi è imperniato su una sequenza ordinata di atti nell'ambito della quale la mancata previa notifica dell'atto presupposto non può che comportare l'invalidità dell'intimazione ad adempiere (atto consequenziale).
In materia deve, infatti, essere tenuto fermo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
16412/2007 e succ. conformi) secondo il quale “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale”.
Va precisato che non può trovare applicazione il recente orientamento della Suprema Corte (Cass n.
20476/2025; Cass. n. 6436/2025) secondo cui l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del
1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica: le intimazioni di pagamento n.
03420199007516552000 e n. 03420219001434015000, invero, non recano alcun riferimento alle cartelle di pagamento n. 03420060066726259501 e n. 03420070001582974501 in relazione alle quali è stata proposta l'impugnativa.
Dall'omessa notifica delle cartelle di pagamento (ed in mancanza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, non indicati dall'agente della riscossione) discende inoltre l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03420249003579731000 con riferimento agli importi di cui alle cartelle di pagamento n. 03420060066726259501 e n.
03420070001582974501.
- Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
RI MA