Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 243/2022 e 500/2022 R.G.
Aventi ad OGGETTO: Mediazione e Vendita di cose immobili
Promosse da:
Parte 1 e Parte 2 -attori opponenti-
Rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Giovanni Gianardi
E da
Parte 3 -attore opponente-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Mancini
Contro
in proprio e nella qualità di titolare della "NS Immobiliare di AR SC CP 1
-convenuta opposta-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marzano
Conclusioni
Per gli opponenti Parte 1 ed Parte 2 :
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dianzi esposti;
accertare e dichiarare che il diritto di credito per il quale si procede è prescritto e che nel merito le somme richieste non son dovute per quanto eccepito e dedotto;
in via di subordine rispetto al punto che precede, nel caso denegato di conferma totale o parziale del decreto opposto, accertare e dichiarare che i coniugi opponenti sono tenuti a corrispondere unicamente le somme dovute secondo gli usi, senza applicazione della richiesta penale. Con vittoria delle spese e competenze".
Per l'opponente Parte_3
Spese giudiziali rifuse".
Per l'opposta CP_1 :
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria: In via pregiudiziale di rito: disporre la riunione del presente procedimento con quello rubricato al n. 500/2022 R.G., pendente dinanzi al medesimo organo Giudicante. In via preliminare di merito: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. In via principale: confermare il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni suesposte. In via gradatamente subordinata: nel caso in cui il Giudicante ritenesse che l'obbligazione a carico degli opponenti sia di natura parziaria, condannare gli stessi al pagamento della provvigione in favore di NS per la quota a essi spettante. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e della precedente fase monitoria".
FATTO E DIRITTO
P_ quale titolare dell'agenzia immobiliare "NS di AR SC notificava, nei confronti di Parte 1 Parte_3 il decreto ingiuntivo n.756/2021 Parte 2 e emesso in data 14.12.2021, con il quale ingiungeva a questi ultimi il pagamento - in via solidale - della somma di € 10.200,00 oltre interessi, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione asseritamente svolta.
In particolare CP 1 a sostegno delle proprie ragioni creditorie, affermava quanto segue: '
Parte 3 tramite il figlio Persona 1-nel mese di febbraio 2019 incaricava l'agenzia SU della vendita di un proprio immobile sito nel Comune di Ameglia (doc 1 fascicolo monitorio);
-in data 18 febbraio 2019 ed Parte 2 dopo avere visionato l'immobile, Parte 1
,
formulavano proposta di acquisto - previo conferimento di apposito incarico alla NS - depositando assegno bancario a garanzia (doc.2 fascicolo monitorio);
-tuttavia, sia i proponenti che la venditrice interrompevano i contatti con la NS. Quest'ultima - nel mese di giugno 2021- veniva informata da Persona 1 dell'avvenuta stipulazione tra le medesime parti, del contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile per il quale era stato conferito l'incarico di vendita e formulata la proposta di acquisto;
-la SU, mediante accesso al Catasto Immobiliare del 31 maggio 2021 (doc. 3 fascicolo monitorio) appurava che Parte 3 aveva effettivamente venduto con atto pubblico- il suddetto immobile, al prezzo di € 170.000,00, a Parte 1 ed Parte 2 (doc. 4);
-l'Agenzia, quindi, in virtù dell'incarico di mediazione ricevuto nel febbraio del 2019 da
[...]
Parte 3 nonchè da Parte 1 ed Parte 2 , agiva contro gli stessi in via monitoria, richiedendo una provvigione -per l'asserita attività di mediazione prestata- pari al 3% sul prezzo di vendita (ossia € 5.100,00 oltre IVA), a carico rispettivamente della parte venditrice e della parte acquirente;
oltre a ciò la NS invocava l'applicazione di una penale, pari ad € 1.530,00 oltre Iva, dovuta rispettivamente dalle parti del contrato di compravendita, non avendo le stesse comunicato all'Agenzia l'avvenuta conclusione delle trattative.
Parte 3 Parte 1 ed Parte 2 notificavano, nei confronti della NS, atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.756/2021 del 14.12.2021, asserendo che il credito vantato da parte opposta, titolare dell'agenzia immobiliare SU, fosse prescritto e che, in ogni caso, le somme pretese da quest'ultima a titolo di provvigione non fossero dovute, attesa l'insussistenza della correlazione causale tra l'attività di mediazione svolta da quest'ultima ed il contratto di compravendita immobiliare stipulato tra Parte 1 ed Parte 2 Parte 3 in e data 21.08.2019. Pertanto sia gli acquirenti sia la venditrice chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, precisando altresì che l'obbligazione relativa al pagamento della provvigione del mediatore ex art. 1755 c.c. possiede natura parziaria e non solidale, come invece indicato nel predetto decreto. Si instauravano quindi due giudizi: r.g. 243/2022 e r.g. 500/ 2022 ( il primo instaurato dalle parti Parte 4 ed il secondo incardinato da Parte 3
In particolare, gli opponenti deducevano e documentavano -nei rispettivi atti di opposizione- quanto di seguito verrà esposto.
Per gli opponenti Parte 4 Parte 2 nel corso dell'anno 2018, si rivolgevano all' agenzia
-Michele Pt 1 ed immobiliare "NS di AR Scotto” in quanto quest'ultima aveva pubblicizzato un immobile di loro interesse, di proprietà di Parte_3 situato nel Comune di Ameglia;
-a seguito di alcuni colloqui con l'agente immobiliare incaricato e dopo aver visionato il suddetto immobile, gli odierni opponenti, in data 18.02.2019, sottoscrivevano presso l'agenzia NS, una proposta irrevocabile di acquisto, corredata da assegno in garanzia per la somma di € 12.000,00, il cui termine di efficacia aveva scadenza in data 28.02.2019 (doc.1 Parte 4 );
-i coniugi Parte 4 precisavano altresì che, sino alla data di formulazione della proposta di cui al punto che precede, non avevano ricevuto alcuna informazione circa eventuali problematiche inerenti l'immobile offerto in vendita;
-trascorse alcune settimane dalla scadenza del termine della proposta di acquisto senza che fosse pervenuta alcuna comunicazione da parte della T", Parte 5 ed Parte 2 apprendevano, mediante comunicazione orale da parte della stessa Agenzia, che tra la proprietaria dell'immobile e la ditta costruttrice dello stesso era in corso una controversia legale afferente ad alcuni lavori svolti nel fabbricato, da cui erano derivate infiltrazioni di umidità;
-poiché la SU, nonostante le varie richieste, non aveva fornito ai coniugi Parte 4 informazioni dettagliate sui lavori da eseguire per ovviare alle problematiche oggetto della controversia legale sopracitata, questi ultimi decidevano di non proseguire con le trattative e, in data 21.03.2019, si recavano presso l'Agenzia per ritirare l'assegno precedentemente consegnato a garanzia della proposta di acquisto;
-in seguito, gli opponenti, non ricevendo più alcuna informazione dalla SU, si rivolgevano ad un'altra agenzia immobiliare (Migliorini), per il tramite della quale dichiaravano di avere visionato altri cinque o sei immobili, tra i quali anche l'appartamento di proprietà di Parte 3 situato in via Amendola 3/B nel Comune di Ameglia;
Parte 4-i coniugi dichiaravano di avere informato la seconda Agenzia di aver già visionato il suddetto immobile e di aver altresì presentato una proposta di acquisto per il tramite di altra agenzia e che le trattative non erano proseguite a causa di alcune problematiche emerse riguardo un contenzioso tra la società costruttrice e Parte_3
-l'agente incaricato dall'Agenzia Migliorini forniva le informazioni utili al fine di esaminare le problematiche dell'immobile offerto in vendita. In particolare, emergeva l'esistenza di una controversia civile esitata con sentenza definitiva in cui venivano individuati i lavori di ripristino da svolgere. Sulla base di tale sentenza i coniugi Parte 4 facevano visionare l'immobile de quo ai propri tecnici di fiducia per poi addivenire ad una nuova trattativa di acquisto per il tramite dell'Agenzia Migliorini;
Parte 1 Parte 2 Parte 3 in data-una volta concluse le trattative,
21.08.2019, stipulavano il rogito per la compravendita dell'immobile di Via Amendola 3/B, trascritto a Sarzana il 22.08.2019, recante il prezzo di € 170.000,00.
Per l'opponente Parte 3
-nel mese di febbraio 2019 l'agenzia immobiliare SU, venuta a conoscenza dell'intenzione di
Parte_3 di vendere il proprio immobile situato nel Comune di Ameglia alla via Amendola 3/B, contattava quest'ultima, per il tramite del di lei figlio Persona 1 informandola, prima telefonicamente, poi tramite messaggio whatsapp, che due persone erano interessate all'acquisto;
-in data 23.02.2019, Persona 1 dopo aver ricevuto, tramite la T" (doc.2 [...] Parte 3 , una proposta di acquisto sottoscritta da Parte 1 ed Parte 2 , comunicava all'Agenzia Immobiliare che la proposta così formulata non poteva essere accettata in quanto incompleta (doc. 3 dal momento che la stessa avrebbe dovuto indicare Parte 3
,
l'esistenza di un precedente contenzioso giudiziale riguardante l'immobile offerto in vendita. Egli, infine, dichiarava di restare in attesa di una nuova proposta di acquisto debitamente integrata;
-il 16 marzo 2019 la NS rispondeva a Persona 1 dichiarando che si sarebbe impegnata a far avere una nuova proposta contente la menzione della sentenza emessa dal Tribunale e la precisazione che i lavori da eseguirsi sull'immobile sarebbero stati a carico dei proponenti;
Persona 1 Parte 3inoltrava un'altra comunicazione alla SU (doc.4 ribadendo la necessità che la proposta contenesse le integrazioni sopra esposte, con allegazione dei documenti riguardanti il contenzioso giudiziale de quo;
egli precisava inoltre che il prezzo offerto era pari ad euro 174.000,00 e non più di euro 190.000,00 (come originariamente fissato), attesa la necessità di eseguire i lavori indicati nella sentenza, da porsi a carico dei proponenti;
-in data 17.03.2019 Persona 1 inviava alla SU un'ulteriore comunicazione ribadendo quanto già esposto nelle comunicazioni precedenti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
Parte 3 per il tramite del figlio Persona 1 veniva contattata
-in seguito, dall'agenzia immobiliare Migliorini, che la informava circa l'interesse di due persone (poi rivelatesi i coniugi Parte 4 ) all'acquisto dell'immobile di via Amendola 3/B; -la suddetta A genzia, dopo aver appreso da Persona 1 le necessarie informazioni, inoltrava una proposta di acquisto completa delle indicazioni concernenti il contenzioso giudiziale avente ad oggetto l'immobile offerto in vendita;
-veniva quindi stipulato, mediante atto notarile, il contratto di compravendita tra Parte 3 ed i coniugi Parte_4 in cui si specificava che la parte acquirente fosse al corrente del ' contenzioso giudiziale e della presenza di vizi nell'immobile derivanti da una non corretta esecuzione dei lavori realizzati dall'impresa costruttrice. Oltre a ciò si conveniva un riduzione del prezzo di vendita per l'importo di € 15.950,00, corrispondente ai costi necessari per l'eliminazione dei suddetti vizi;
,-si costituiva, nei giudizi sopracitati, quale titolare della NS Immobiliare, P_ chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la sua provvisoria esecutività. La convenuta opposta deduceva di avere appreso dalla parte venditrice, dell'esistenza dei vizi dell'immobile solamente in data 23.02.2019 (doc.3 parte opposta) e di avere provveduto a comunicare tale circostanza ai coniugi Parte 4 mediante trasmissione agli stessi dei quesiti del CTU afferenti il giudizio civile (doc. 4 parte opposta). Affermava altresì che gli opponenti fossero giunti alla stipulazione della compravendita senza recedere formalmente dall'incarico di mediazione;
-in data 23.06.2023 questo Giudice, dopo aver disposto la riunione al presente giudizio della causa r.g. 500/2022, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività, precisando che l'obbligazione relativa al pagamento della provvigione di cui all'art. 1755 c.c. presenta natura parziaria;
-la fase istruttoria si espletava con l'audizione di Parte 2 in sede di Parte 1 ed interrogatorio formale, nonché con l'assunzione dei testi Persona 1 e Testimone 1
Nel merito.
Sull'eccezione di prescrizione
Gli odierni opponenti eccepiscono preliminarmente il decorso della prescrizione breve di un anno, prevista per il diritto alla provvigione del mediatore ex. art. 2950 c.c. Tale eccezione troverebbe fondamento nel fatto che la stipulazione del contratto di compravendita oggetto di giudizio è avvenuta il 21.08.2019 con trascrizione dello stesso in data 22.08.2019, mentre la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata per i coniugi Parte 4 in data 23.1
2.2021 e per [...] Parte 3 in data 07.02.2022, con richiesta da parte del notificante in data 30/6/2021.
Tale eccezione deve ritenersi fondata. Occorre infatti evidenziare che, nel caso di specie, l'unico atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del provvedimento monitorio, non sussistendo -in virtù di quanto documentato dalle parti nel presente giudizio- altra precedente intimazione al pagamento della provvigione, formulata dalla NS nei confronti degli odierni opponenti. Si deve quindi osservare, alla luce di quanto sopra indicato, che dalla trascrizione del contratto di compravendita -ossia quando lo stesso è divenuto conoscibile erga omnes- alla notificazione del decreto ingiuntivo, opposto è trascorso un anno e dieci mesi.
Poiché è documentato e non contestato l'avvenuto decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2950 c.c., è necessario esaminare quanto dedotto da CP 1 in ordine all'eccezione di prescrizione de quo. Secondo la difesa di parte convenuta opposta, nel caso in esame, il decorso del predetto termine ex art. 2941 n.8 c.c. sarebbe rimasto sospeso per effetto dell'occultamento doloso - ai danni di CP 1 del contratto di compravendita stipulato tra gli odierni opponenti. Nello specifico, i coniugi eParte 4 Parte 3 a seguito di un primo contatto avvenuto grazie all'asserito intervento dell'agenzia SU, avrebbero celato fraudolentemente a quest'ultima la conclusione dell'affare, al fine di evitare il pagamento della provvigione.
Tale assunto non può trovare accoglimento per le ragioni che verranno di seguito esposte, alla luce della documentazione acquisita nel presente giudizio.
Parte 4Risulta incontestato, come già esposto nella parte in fatto, che i coniugi dopo essersi rivolti alla NS nel mese di febbraio 2019, avevano formulato una proposta di acquisto avente ad oggetto l'immobile di proprietà di Parte 3 corredata da assegno di euro
12.000,00 a garanzia dell'impegno assunto. Successivamente, decorso inutilmente il termine di efficacia relativo alla suddetta proposta (la cui scadenza risultava fissata per il giorno 28.02.2019), gli opponenti Parte 4 , in data 21.03.2019, avevano ritirato il suddetto assegno depositato presso la SU, dal momento che quest'ultima non aveva fornito sufficienti informazioni in ordine ad una controversia legale concernente l'immobile offerto in vendita, di cui gli stessi coniugi erano venuti a conoscenza durante la pendenza del termine relativo alla proposta di acquisto. In merito a ciò la difesa di CP 1 ha allegato nel presente giudizio- solamente la documentazione relativa ad una mail inviata in data 21.03.2019 (ossia lo stesso giorno in cui è avvenuto il ritiro dell'assegno) ai coniugi Parte 4 contenente due fotografie raffiguranti le "
risposte di un CTU ad alcuni quesiti, senza alcun'altra specificazione che potesse rendere esaurientemente edotti questi ultimi del contenuto e degli esiti della predetta controversia legale.
Risulta altresì dimostrato che i coniugi Parte 4 a fronte dell'inerzia della T", continuando nella ricerca di un immobile da acquistare, si fossero rivolti ad un'altra agenzia immobiliare presso la quale, in difetto di “esclusiva” in capo a SU, avevano trovato in vendita lo stesso appartamento di proprietà di Parte 3 Quest'ultima Agenzia, peraltro, ha fornito tempestivamente ed in modo esaustivo tutte le informazioni riguardanti la controversia legale sopracitata, consentendo quindi agli acquirenti di addivenire alla stipulazione del contratto di compravendita. Parte 3 dopo aver ricevuto per il tramite della T", Risulta inoltre pacifico che quale agenzia incaricata della vendita- la proposta di acquisto formulata il 18.02.2019 dai coniugi Parte 4 abbia debitamente richiesto -mediante il proprio figlio Persona 1 che '
Controparte_2 una nuova proposta contenente la menzione della circostanza relativa all'esistenza di una causa giudiziale riguardante l'immobile offerto in vendita. L'opponente, inoltre, in virtù di tale circostanza, aveva comunicato alla SU la riduzione del prezzo di vendita originariamente indicato (da euro 190.000 ad euro 174.000). Nonostante ciò, Parte 3 non aveva ricevuto alcun riscontro da parte della suddetta agenzia in ordine ad eventuali successive proposte di acquisto da parte degli opponenti Parte 4 (rispetto a quella del 18.02.2019). La venditrice, dunque, non esistendo alcun rapporto di esclusiva con l'agenzia NS, aveva beneficiato dell'intermediazione di un'altra agenzia immobiliare, a cui aveva conferito l'incarico di vendere l'immobile de quo ed è quindi giunta alla stipulazione del contratto di compravendita con i coniugi Parte 4
Si deve inoltre segnalare che gli odierni opponenti, non solo si sono rivolti ad un'altra agenzia immobiliare, ma hanno corrisposto alla stessa la provvigione dovuta per la mediazione, il cui importo peraltro, complessivamente inteso (euro 11.285,00, iva compresa), risulta inferiore di solamente euro 1.500,00 circa rispetto a quello preteso dalla NS (euro 12.810,00,iva compresa), come dedotto dalla stessa difesa di P_ Tale circostanza, insieme alla ricostruzione dei fatti sin qui esposta, dimostra in maniera incontrovertibile l'assenza - nel caso di specie - di alcuna condotta fraudolenta assunta dai coniugi Parte 4 Parte 3 ai danni dell'odierna opposta, i quali, se davvero avessero e voluto eludere il pagamento della provvigione nei confronti di CP 1 , sarebbero giunti alla stipulazione del contratto di compravendita oggetto di giudizio in via del tutto "riservata", senza quindi richiedere l'intervento di altra agenzia immobiliare. Essi, viceversa, a fronte del comportamento inerte della NS, si sono rivolti legittimamente -attesa l'insussistenza di un rapporto di esclusiva- ad un'altra agenzia il cui intervento ha determinato la stipulazione del contratto di compravendita. Quest'ultima agenzia, invero, si è premurata -a differenza della NS- di mettere a disposizione degli acquirenti tutta la documentazione concernente la causa giudiziale relativa all'immobile offerto in vendita, consentendo quindi ai coniugi Parte 4 di effettuare una scelta ponderata in ordine alla stipulazione del predetto contratto.
Oltre a ciò, ad ulteriore conferma di quanto appena dedotto, è bene precisare che gli odierni opponenti hanno provveduto a trascrivere la compravendita nei Registri Immobiliari, rendendo pertanto tale contratto conoscibile erga omnes. Ne consegue che, nel caso in esame, non può ritenersi esistente alcun impedimento tale da rendere impossibile l'esercizio dell'asserito diritto alla provvigione, come dichiarato da ai fini dell'applicazione della causa di sospensione ex CP 1 art. 2941 n.8 c.c.
Giova infatti ricordare che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità ad agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito, consistente in un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Si veda Cass. Civ. Sent. n. 5413/2020).
L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere accolta.
Peraltro anche qualora nel caso di specie- non si fosse verificata la prescrizione di cui all'art. 2950 c.c., si deve ritenere che la pretesa creditoria di CP 1 fosse in ogni caso priva di fondamento. Occorre infatti osservare che nel caso in esame -per le ragioni sin qui delineate- non sussista alcun collegamento causale tra il contratto di compravendita stipulato dagli odierni opponenti e l'asserita attività di mediazione compiuta dalla SU da cui poter appurare l'esistenza di un diritto alla provvigione in capo a quest'ultima. Siffatto collegamento causale può invece riconoscersi riguardo all'attività prestata dall'agenzia immobiliare a cui si sono rivolti, dopo la scadenza del termine di efficacia della proposta formulata il 18.02.2019, i coniugi Parte 4 , la quale si è diligentemente premurata di mettere a disposizione delle parti la necessaria documentazione per addivenire alla stipulazione del contratto. Parte opposta, infine, al fine di dimostrare l'assenza di una propria responsabilità in ordine alla mancata indicazione agli acquirenti dei documenti necessari per formulare una proposta di acquisto "completa", ha richiamato la dichiarazione del teste Persona 1 (figlio di Parte 3 il quale, all'udienza del 29.03.2023, ha confermato di non aver trasmesso alla SU i documenti urbanistici -da quest'ultima richiesti- nella PEC del 17 marzo 2019 in quanto riteneva di non possedere tale documentazione.
Si deve a tale proposito osservare che in ogni caso la SU, a seguito della scadenza del termine di efficacia della proposta formulata dai coniugi Parte 4 e del ritiro dell'assegno "a garanzia", nonché della mancata trasmissione della documentazione richiesta, non ha provveduto a sollecitare l'invio della documentazione necessaria per la formulazione di eventuali altre proposte di acquisto.
Pertanto anche sotto tale profilo - l'opposizione avrebbe trovato accoglimento. In conclusione, accertato il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2950 c.c. e l'insussistenza di alcuna dolosa occultazione dell'avvenuto affare da parte degli odierni opponenti, l' opposizione al decreto ingiuntivo n.756/2021 del 14.12.2021 dovrà essere accolta, con conseguente revoca dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo in misura prossima ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, in misura intermedia tra il minimo e il medio per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, al fine di adeguarle al valore effettivo della controversia ed alla ridotta complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accoglie l'eccezione di prescrizione formulata da Parte 1 ed Parte 2 e da [...]
Parte 3 per l'effetto
-revoca il decreto il decreto ingiuntivo N. 756/2021 emesso in data 14.12.2021 dal Tribunale della
Spezia; ed [...] CP 1 al pagamento, a favore di
-condanna Parte 1 delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 3.600,00 per Pt 2
,
compenso professionale, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge. CP 1 al pagamento, a favore di Parte_3-condanna delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 6/3/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi