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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1361/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1294/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 948/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 112401489304, notificato da Roma Capitale, con il quale le si ingiungeva il pagamento di complessivi euro 1.303,19 a titolo di TARI e TEFA oltre sanzioni, per le annualità dal 2018 al 2023, relativamente all'unità immobiliare di sua proprietà sita in Roma alla via
Indirizzo_1. Secondo i motivi di ricorso, in data 23.06.2016 era stata comunicata ad AMA la cessazione dell'utenza di smaltimento rifiuti riferita a tale appartamento, in quanto lo stesso era stato con DOCFA unito ad altro appartamento di proprietà del di lei marito, per cui tale accorpamento aveva portato alla creazione di un'unica e più grande unità immobiliare intestata a quest'ultimo, la quale era stata incisa da corrispondenti imposte TARI e TEFA, regolarmente pagate negli anni;
conseguentemente, la richiesta di vantare una pretesa tributaria per l'appartamento menzionato doveva ritenersi illegittima.
2. La difesa erariale convenuta (Comune di Roma) non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013) ed il possessore o detentore ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente al Comune tale situazione di possesso o detenzione, che legittima il Comune stesso a richiedere il pagamento della tassa. Al verificarsi di uno degli eventi possibili e teoricamente produttivi dell'effetto di far venir meno la legittimazione passiva al pagamento della tassa (ad esempio, vendita dell'immobile, locazione ad altri, risoluzione anticipata del contratto di locazione, ecc.), il possessore o detentore ha poi l'onere di comunicare al Comune la perdita della proprietà o del possesso al fine di evitare di essere ulteriormente sottoposto ad imposizione fiscale.
2. Nella specie, le argomentazioni della contribuente a sostegno della carenza di legittimazione passiva trovano fondamento nella documentazione allegata, che mostra una comunicazione di cessazione dell'utenza di smaltimento rifiuti a seguito di accorpamento di due unità immobiliari con conseguente novazione del rapporto e regolare pagamento delle successive imposte rideterminate.
3. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex articoli
91 e, ove il caso, 96 comma 3 c.p.c. -, a carico della parte soccombente - che ad ogni buon conto deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità (Cass. Sez. II, sentenza n. 189 del 09.01.2017) -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n°
42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano complessivamente (spese vive e onorari) in euro 400,00.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1294/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401489304 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 948/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 112401489304, notificato da Roma Capitale, con il quale le si ingiungeva il pagamento di complessivi euro 1.303,19 a titolo di TARI e TEFA oltre sanzioni, per le annualità dal 2018 al 2023, relativamente all'unità immobiliare di sua proprietà sita in Roma alla via
Indirizzo_1. Secondo i motivi di ricorso, in data 23.06.2016 era stata comunicata ad AMA la cessazione dell'utenza di smaltimento rifiuti riferita a tale appartamento, in quanto lo stesso era stato con DOCFA unito ad altro appartamento di proprietà del di lei marito, per cui tale accorpamento aveva portato alla creazione di un'unica e più grande unità immobiliare intestata a quest'ultimo, la quale era stata incisa da corrispondenti imposte TARI e TEFA, regolarmente pagate negli anni;
conseguentemente, la richiesta di vantare una pretesa tributaria per l'appartamento menzionato doveva ritenersi illegittima.
2. La difesa erariale convenuta (Comune di Roma) non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013) ed il possessore o detentore ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente al Comune tale situazione di possesso o detenzione, che legittima il Comune stesso a richiedere il pagamento della tassa. Al verificarsi di uno degli eventi possibili e teoricamente produttivi dell'effetto di far venir meno la legittimazione passiva al pagamento della tassa (ad esempio, vendita dell'immobile, locazione ad altri, risoluzione anticipata del contratto di locazione, ecc.), il possessore o detentore ha poi l'onere di comunicare al Comune la perdita della proprietà o del possesso al fine di evitare di essere ulteriormente sottoposto ad imposizione fiscale.
2. Nella specie, le argomentazioni della contribuente a sostegno della carenza di legittimazione passiva trovano fondamento nella documentazione allegata, che mostra una comunicazione di cessazione dell'utenza di smaltimento rifiuti a seguito di accorpamento di due unità immobiliari con conseguente novazione del rapporto e regolare pagamento delle successive imposte rideterminate.
3. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex articoli
91 e, ove il caso, 96 comma 3 c.p.c. -, a carico della parte soccombente - che ad ogni buon conto deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità (Cass. Sez. II, sentenza n. 189 del 09.01.2017) -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n°
42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano complessivamente (spese vive e onorari) in euro 400,00.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri