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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 26814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26814 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI AB (CUI 020I3XZ) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale AL AE IR, che con requisitoria scritta del 15/4/2025 ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26814 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/05/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IO GI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna il 10/1/2025 ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'appello proposto dal predetto avverso la sentenza di condanna per i reati, tra gli altri, di tentata estorsione e lesioni personali, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di MI il 20/6/2024. Ad avviso della Corte d'appello, infatti, l'atto di appello, con riferimento al contestato delitto di tentata estorsione, non si era confrontato con la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado con riguardo alle ripetute minacce ed alle plurime violenze poste in essere dal GI al fine di costringere la persona offesa a consegnargli quanto preteso, né aveva mosso alcuna critica ai principio di diritto in tema di tentata estorsione secondo cui l'idoneità della minaccia estorsiva va valutata con giudizio ex ante, dovendosi prescindere dalla capacità di resistenza poi dimostrata nei fatti dalla persona offesa, né aveva spiegato perché nella prospettazione dell'appellante la minaccia di morte o di distruzione del locale, con atti di violenza sui tavoli e al volto del querelante non integrerebbe una tentata estorsione bensì una mera minaccia. Infine, ad avviso della Corte territoriale l'appellante, nell'assumere la sussistenza della scriminante della legittima difesa con riferimento al reato di lesioni, non si era confrontata con il certificato medico in atti che riscontrava il racconto della persona offesa. Con unico motivo di impugnazione posto a sostegno del ricorso la difesa ha dedotto la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 581 lett. c), 591 e 592 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta la mancanza di specificità dei motivi con un percorso argomentativo che ha esaminato nel dettaglio ogni deduzione difensiva, così dimostrando la non genericità dei motivi proposti, avendo chiesto la difesa con l'atto di appello la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 612 cod. pen., nonché il riconoscimento della scriminate della legittima difesa corredando le prospettazioni difensive con numerosi precedenti giurisprudenziali 2. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Raffaele Piccirillo, con requisitoria scritta del 15/4/2025 ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio 3. Il ricorso è fondato. L'atto di appello proposto nell'interesse del GI avverso la sentenza del Tribunale di MI con un primo motivo contestava l'idoneità delle minacce poste in essere dal GI nei confronti della persona offesa ad incutere timore o coartare la volontà di quest'ultima, tanto che la stessa aveva riferito come, dopo le minacce ricevute, avesse cercato di calmare il GI, in stato di agitazione e, con un secondo motivo, prospettava una diversa ricostruzione dei fatti, secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa di aver ricevuto un pugno sulla parte destra del volto, sarebbero smentite dal certificato del pronto soccorso che, evidenziando una 2 contusione all'emitorace destro, e quindi in una diversa parte del corpo, sarebbe compatibile più con un colpo da reazione nell'ambito di una legittima difesa che con un colpo da aggressione. L'atto di appello, pertanto, esplicitava ed argomentava rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione del primo giudice, deducendo elementi specifici volti a contrastare le valutazioni di questo, soprattutto in ordine alla legittima difesa, che si prospettava evincibile da informazioni testimoniali acquisite e da una diversa lettura del certificato medico, in atti, per lesioni al torace e non già al volto: si trattava, pertanto, di motivi impropriamente ritenuti aspecifici dall'ordinanza impugnata, tanto che questa si è con essi confrontata con argomentazioni volte a contestarne la fondatezza. L'appello, invece, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Anche a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, pertanto, il giudice di appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01. In applicazione del principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili). 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il giudizio di appello.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 L'estensore Il Presidente
lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale AL AE IR, che con requisitoria scritta del 15/4/2025 ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26814 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/05/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IO GI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna il 10/1/2025 ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'appello proposto dal predetto avverso la sentenza di condanna per i reati, tra gli altri, di tentata estorsione e lesioni personali, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di MI il 20/6/2024. Ad avviso della Corte d'appello, infatti, l'atto di appello, con riferimento al contestato delitto di tentata estorsione, non si era confrontato con la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado con riguardo alle ripetute minacce ed alle plurime violenze poste in essere dal GI al fine di costringere la persona offesa a consegnargli quanto preteso, né aveva mosso alcuna critica ai principio di diritto in tema di tentata estorsione secondo cui l'idoneità della minaccia estorsiva va valutata con giudizio ex ante, dovendosi prescindere dalla capacità di resistenza poi dimostrata nei fatti dalla persona offesa, né aveva spiegato perché nella prospettazione dell'appellante la minaccia di morte o di distruzione del locale, con atti di violenza sui tavoli e al volto del querelante non integrerebbe una tentata estorsione bensì una mera minaccia. Infine, ad avviso della Corte territoriale l'appellante, nell'assumere la sussistenza della scriminante della legittima difesa con riferimento al reato di lesioni, non si era confrontata con il certificato medico in atti che riscontrava il racconto della persona offesa. Con unico motivo di impugnazione posto a sostegno del ricorso la difesa ha dedotto la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 581 lett. c), 591 e 592 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta la mancanza di specificità dei motivi con un percorso argomentativo che ha esaminato nel dettaglio ogni deduzione difensiva, così dimostrando la non genericità dei motivi proposti, avendo chiesto la difesa con l'atto di appello la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 612 cod. pen., nonché il riconoscimento della scriminate della legittima difesa corredando le prospettazioni difensive con numerosi precedenti giurisprudenziali 2. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Raffaele Piccirillo, con requisitoria scritta del 15/4/2025 ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio 3. Il ricorso è fondato. L'atto di appello proposto nell'interesse del GI avverso la sentenza del Tribunale di MI con un primo motivo contestava l'idoneità delle minacce poste in essere dal GI nei confronti della persona offesa ad incutere timore o coartare la volontà di quest'ultima, tanto che la stessa aveva riferito come, dopo le minacce ricevute, avesse cercato di calmare il GI, in stato di agitazione e, con un secondo motivo, prospettava una diversa ricostruzione dei fatti, secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa di aver ricevuto un pugno sulla parte destra del volto, sarebbero smentite dal certificato del pronto soccorso che, evidenziando una 2 contusione all'emitorace destro, e quindi in una diversa parte del corpo, sarebbe compatibile più con un colpo da reazione nell'ambito di una legittima difesa che con un colpo da aggressione. L'atto di appello, pertanto, esplicitava ed argomentava rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione del primo giudice, deducendo elementi specifici volti a contrastare le valutazioni di questo, soprattutto in ordine alla legittima difesa, che si prospettava evincibile da informazioni testimoniali acquisite e da una diversa lettura del certificato medico, in atti, per lesioni al torace e non già al volto: si trattava, pertanto, di motivi impropriamente ritenuti aspecifici dall'ordinanza impugnata, tanto che questa si è con essi confrontata con argomentazioni volte a contestarne la fondatezza. L'appello, invece, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Anche a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, pertanto, il giudice di appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01. In applicazione del principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili). 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il giudizio di appello.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 L'estensore Il Presidente