Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2023, proposto da
- OS AF ed EU TA, rappresentati e difesi dall’Avv. Luisa Bachmann e domiciliati ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Comune di Corbetta, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giosiana Radaelli e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
nei confronti
- Città Metropolitana di Milano, quale Ente Gestore del Parco Sud Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nadia Marina Gabigliani, Ilaria Azzariti e Giorgio Giulio Grandesso ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la propria sede;
per l’annullamento
- dell’Ordinanza n. 4 emessa dal Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture del Comune di Corbetta in data 2 febbraio 2023, notificata ai ricorrenti in data 7 febbraio 2023, e avente a oggetto “Ordinanza di demolizione delle opere realizzate senza titolo su aree identificate al C.T. al Fg 12 mapp. 67 e 1150”;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corbetta e della Città Metropolitana di Milano, quale Ente Gestore del Parco Sud Milano;
Vista l’ordinanza n. 320/2023 con cui è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere TO De TA;
Uditi, all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 marzo 2023 e depositato il 16 marzo successivo, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 4 emessa dal Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture del Comune di Corbetta (MI) in data 2 febbraio 2023, notificata loro in data 7 febbraio 2023, e avente a oggetto “Ordinanza di demolizione delle opere realizzate senza titolo su aree identificate al C.T. al Fg 12 mapp. 67 e 1150”.
In data 14 novembre 2018, il ricorrente AF ha acquistato un appezzamento di terreno, di forma quadrangolare, sul quale insiste un locale a uso deposito, censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Corbetta al Foglio 12, mappali 66 e 67, e al Catasto Fabbricati mappale 1150, piano T, categoria C/2, classe 3. La parte venditrice, in sede di atto notarile, dichiarava e garantiva la piena regolarità urbanistica del compendio in oggetto, indicando espressamente che il fabbricato era stato costruito ante 1° settembre 1967, e di aver sempre versato l’I.M.U. relativa al predetto immobile e che il medesimo risultava regolarmente allacciato alla rete elettrica del servizio nazionale. Tuttavia, in data 6 aprile 2021, il Comune di Corbetta ha comunicato l’avvio di un procedimento sanzionatorio per opere eseguite in assenza di titolo edilizio, in particolare il “Manufatto N - L’edificio identificato catastalmente con il numero 1150”, un manufatto in legno utilizzato come ricovero attrezzi (“Manufatto R”), un manufatto in muratura utilizzato quale forno (“Manufatto S”) e una serra (“Manufatto U”). In data 26 aprile 2021, per il tramite del proprio tecnico, i ricorrenti hanno riscontrato la comunicazione comunale, evidenziando che il manufatto indicato con lettera N, avrebbe comunque potuto essere sanato in quanto costruito antecedentemente al 1° settembre 1967. Dopo una interlocuzione procedimentale avviata dal legale dei ricorrenti con gli Uffici comunali, è stata adottata l’ordinanza n. 4/2023 che ha imposto la demolizione di tutti i manufatti realizzati sul terreno di loro proprietà (e contraddistinti con le lettere N, R, S e U).
Assumendo l’illegittimità del richiamato provvedimento, i ricorrenti ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Corbetta e la Città Metropolitana di Milano, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 320/2023 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
In prossimità dell’udienza di merito, il difensore del Comune ha segnalato che, nelle more della definizione del giudizio, i ricorrenti hanno provveduto alla demolizione delle opere eseguite senza alcun titolo edilizio, come attestato dal sopralluogo effettuato dal Comune di Corbetta in data 8 giugno 2023, e alla rifusione delle spese di lite, così come liquidate nell’ordinanza n. 320/2023; quindi il Comune di Corbetta, con atto registrato al protocollo generale al n. 27565 del 24 luglio 2023, ha comunicato ai predetti ricorrenti la conclusione del procedimento senza applicazione di sanzioni amministrative.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, il Collegio, dopo che il difensore delle parti ricorrenti ha comunicato la sua intenzione di rinunciare al ricorso e i difensori delle parti resistenti ne hanno preso atto, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In seguito alla dichiarazione di rinuncia al ricorso, resa nel corso dell’udienza pubblica di trattazione della controversia dal difensore delle parti ricorrenti, il processo deve ritenersi estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm.
2. In relazione al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio relative alla fase di merito possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara estinta, per rinuncia, la causa di cui al ricorso indicato in epigrafe.
Spese della fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI NZ, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
TO De TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO De TA | RI NZ |
IL SEGRETARIO