Articolo 32 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
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17 gennaio 1962
Art. 32. Inquadramento nella carriera direttiva

Nella prima applicazione della presente legge il personale delle seguenti qualifiche dell'attuale carriera di concetto (ruolo ordinario), ivi compreso quello collocato nelle qualifiche stesse per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli 29 e 31 e' inquadrato a domanda nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianita' della qualifica di provenienza, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione giusta la corrispondenza appresso indicata:
Qualifiche della carriera Qualifiche della carriera
di concetto direttiva
- -
Segretario capo o revisore Direttore di segreteria di

capo; prima classe o direttore
di revisione di prima
classe;

Segretario principale o re- Direttore di segreteria di

visore principale; seconda classe o diretto
re di revisione di seconda
classe;

Primo segretario o primo Vice direttore di segrete
revisore ria o vice direttore di
revisione.

La domanda di cui al precedente comma dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Agli impiegati che non domandino o non conseguano l'inquadramento di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 198, secondo e terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 .
All'inquadramento sara' provveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1962