Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del Decreto -OMISSIS- del 23.09.21, notificato in data 29.09.2021, con cui il Ministero respingeva – per la seconda volta - l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per la patologia “ esiti di tiroidectomia totale microcarcinoma papillifero tiroideo; in corso trattamento sostitutivo” contratta a seguito di missioni all’Estero effettuate dal ricorrente ripetutamente in Kosovo, in Iraq, Afghanistan, Libano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2025 il dott. LA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente si è arruolato nell’Esercito Italiano il 19 agosto 1998, venendo assegnato a ruoli operativi con l’incarico di armaiolo e meccanico delle artiglierie. Nel corso della sua carriera militare, è stato impiegato in diverse missioni all’estero, tra cui: dal 2 luglio 1999 al 16 novembre 1999 in Kosovo (missione ONU Joint Guardian); dal 20 marzo 2001 al 24 luglio 2001 in Kosovo (missione ONU Joint Guardian); dal 3 febbraio 2002 al 12 maggio 2002 in Afghanistan (missione Enduring Freedom); dal 20 agosto 2004 al 14 dicembre 2004 in Iraq (missione Antica Babilonia); dal 6 novembre 2009 al 7 maggio 2010 in Libano (missione Leonte).
Prima delle missioni, il ricorrente è stato sottoposto a un intenso ciclo di vaccinazioni in un breve arco temporale, come risulta dal libretto sanitario. Durante le missioni, ha operato in condizioni climatiche e ambientali avverse, esposto a materiali e luoghi pericolosi e cancerogeni, tra cui munizionamenti contenenti uranio impoverito, noto per i suoi effetti nocivi sulla salute.
Nel 2015, il ricorrente ha iniziato a manifestare sintomi di malessere generale, che hanno portato alla diagnosi di carcinoma papillifero tiroideo. In seguito, è stato sottoposto a un intervento di tiroidectomia totale presso l’Ospedale Luigi Sacco di Milano. La patologia è stata ascritta alla categoria 8^ della Tabella A dalla Commissione Medico Ospedaliera (C.M.O.).
2. Il ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per l’equo indennizzo, nonché per il riconoscimento dei benefici spettanti quale vittima del dovere. Tuttavia, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), con parere -OMISSIS- del 17 novembre 2017, ha escluso ogni nesso di causalità o concausalità tra la patologia e il servizio prestato, basandosi su una documentazione incompleta e lacunosa.
Il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza del ricorrente con il decreto -OMISSIS- del 23 settembre 2021, recependo il parere del CVCS.
3. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al questo Tribunale che, con sentenza n.-OMISSIS-, ha accolto il ricorso del ricorrente, annullando il decreto ministeriale e rinviando gli atti all’Amministrazione per una nuova istruttoria. In tale sede, veniva evidenziato il difetto di motivazione e di istruttoria che affliggeva il parere del CVCS, che non aveva adeguatamente considerato le particolari condizioni operative vissute dal ricorrente durante le missioni all’estero.
4. Il ricorrente ha poi interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, lamentando l’erroneo assorbimento della domanda risarcitoria nella richiesta di equo indennizzo. Il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n.-OMISSIS-, ha accolto l’appello, riconoscendo il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico e morale, oltre alla dipendenza da causa di servizio della patologia, prendendo atto del passaggio in giudicato dei capi della decisione di prime cure afferenti alla sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e l’attività di servizio del militare e dunque all’astratta spettanza al militare del risarcimento richiesto, oggetto di successiva liquidazione.
Infine, con sentenza definitiva n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha confermato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, quantificandolo in € 162.885,50, comprensivi di danno biologico, morale e inabilità temporanea, e ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio.
5. Nelle more, l’Amministrazione provvedeva a riesaminare la posizione del ricorrente e a respingere la domanda sulla base dell’ulteriore parere formulato il 9 settembre 2021, con il quale si sosteneva, in particolare, “ che l'infermità "Esiti tiroidectomia totale per gozzo multinodulare e microcarcinoma papillifero in corso trattamento sostitutivo" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Fra i fattori di rischio dei tumori papilliferi e follicolari c'è la carenza di iodio che causa il gozzo, spesso caratterizzato da numerosi noduli benigni della ghiandola che in alcuni casi può predisporre alla trasformazione maligna delle cellule, patologia da cui era affetto il sig. -OMISSIS-. Un altro fattore di rischio accertato è l'esposizione a radiazioni ionizzanti: il tumore della tiroide è più comune in persone che sono state trattate per diversi motivi con radioterapia sul collo oppure che sono state esposte a ricadute di materiale radioattivo come è accaduto dopo l'esplosione delle bombe atomiche nella Seconda Guerra Mondiale e dopo il disastro della centrale atomica di Chernobyl. Dai rapporti informativi allegati non risulta esposizione a radiazioni ionizzanti. Infine un fattore di rischio per questi tumori è anche quello di avere un parente stretto che ha avuto il tumore (il sig. -OMISSIS- riferisce familiarità per tireopatia). Inoltre, dagli studi dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa, che ha preso in considerazione i casi di neoplasie maligne occorsi al personale militare nel periodo 1996-2013, risulta un'incidenza globale di tumori inferiore a quella attesa per il personale militare impegnato in missioni OFCN. Non esistono infine pubblicazioni scientifiche che dimostrino un'aumentata incidenza della patologia neoplastica nei militari che hanno preso parte a missioni OFCN. Dalle risultanze della IEA (International Atomic Energy) e dell'UNEP (United Nations Environmental Program) è emerso che non si è registrata una contaminazione significativa delle aree sottoposte a mitragliamento con dardi all'uranio impoverito, eccetto nei punti di contaminazione dove sono stati rinvenuti i dardi e che comunque anche tali punti non presentano comunque rischi significativi di contaminazione dell'aria, dell'acqua o delle piante (TAR Cagliari n. 338 /2014). La scienza medica si è costantemente espressa nell'affermare che il rischio per la salute riconducibile all'esposizione all'uranio impoverito sussiste significativamente solo per l'effetto dell'inalazione di sostanze cancerogene a seguito dell'impatto dei proiettili all'uranio impoverito, ossia solo per chi si sia trovato a brevissima distanza di tempo da un mitragliamento con u.i. e nelle immediate vicinanze di edifici o veicoli colpiti (TAR Campania n. 618 /2017). Infine, per quanto concerne il rischio delle vaccinazioni, lo studio Signum 1 ha dimostrato che non esiste genotossicità del vaccino, anche per somministrazioni ravvicinate. Pertanto alla luce di quanto dichiarato nei rapporti informativi, in particolare in riferimento alle missioni in T.O., è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
6. Il nuovo decreto sfavorevole viene ora censurato, in questa sede, in relazione ai vizi motivazionali che affliggerebbero il parere del CVCS, che non avrebbe tenuto conto della più che plausibile tossicità (e del conseguente apporto nella patogenesi) degli elementi nocivi con i quali il ricorrente è entrato in contatto nel corso delle numerosissime missioni alle quali ha partecipato.
Chiamata all’udienza straordinaria dell’11 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere accolto.
8. Deve essere premesso, almeno in linea generale, che i pareri del Comitato per la verifica delle cause di servizio, quali espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle (di matrice squisitamente tecnica) rese dalle competenti autorità (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6778 del 2019)
Come peraltro rilevato da recente giurisprudenza, “ al fine di giungere al riconoscimento medico legale del nesso tra malattia ed occasione di servizio, occorre dimostrare l'eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto agli ordinari compiti tipici dell'impiego e la loro relazione, anche concausale, con l'insorta infermità. Ed, infatti, nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. Sicché, la semplice descrizione, ad opera del ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l'indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1301 del 2019).
9. Nondimeno, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato, si deve qui considerare che le deduzioni del ricorrente e le inequivoche risultanze documentali - non efficacemente contraddette dall’Amministrazione - consentono di profilare condizioni di significativa eccezionalità dei servizi prestati, perché caratterizzati dall’esposizione a fattori di rischio ambientale plausibilmente connessi al verificarsi della malattia.
In merito, non può dubitarsi (e a ben vedere non risultano acquisiti dall’Amministrazione elementi idonei a sorreggere una diversa ricostruzione dei fatti) che, durante le missioni, il ricorrente ha affrontato condizioni climatiche e ambientali avverse, oltre a essere esposto a materiali e luoghi pericolosi e cancerogeni, operando, tra l’altro, come armaiolo e meccanico artigliere con inevitabile contaminazione derivante dal contatto con elementi gravemente nocivi utilizzati nelle munizioni. In particolare, ha operato in aree con rischio di esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di minerali pesanti derivanti da esplosioni di materiale bellico.
8. In tale quadro, caratterizzato dalla mancata emersione di plausibili fattori di rischio esterni al servizio, si devono ritenere acclarate, da un lato, l’insussistenza di un collegamento con precedenti anamnestici correlabili alla patologia e, dall’altro, la presenza, nel sangue, di anomale quantità di metalli con alta massa atomica ed elevata densità (mercurio, piombo, alluminio, arsenico, antimonio, zirconio, uranio, palladio, rodio e tallio), tipicamente riconducibile alla frequentazione non occasionale in un ambiente postbellico fortemente inquinato, nonché all’esposizione e alla manipolazione di materiali contaminati aggravata dall’assenza di dispositivi di protezione adeguati.
9. Va qui ricordato che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare, con orientamento che si è andato via via consolidando negli ultimi anni, come la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica ben può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In altre parole, in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che l’Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità. Dimostrazione che, nel procedimento così come nel presente giudizio, è mancata del tutto, e che non può certo essere surrogata dalle clausole riprodotte nel parere del CVCS.
Il verificarsi dell'evento costituisce perciò elemento sufficiente (secondo il criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione per le vittime del dovere) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità (Cons. St., Sez. I, parere n. 435 del 17 marzo 2021; Cons. St., Sez. IV, n. 1661 del 2021, n. 7560 del 2020 e n. 3112 del 2022).
Secondo la giurisprudenza ormai maggioritaria, la normativa in materia prevede dunque una sorta di “inversione dell'onere della prova” , in ragione del quale, accertata la presenza del militare nelle aree inquinate, è l’Amministrazione tenuta a dimostrare – in negativo - che gli elementi nocivi presenti nelle zone di guerra non abbiano determinato l'insorgere della patologia o – in positivo - che detta patologia dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma, esclusiva e determinante efficacia causale per l'insorgere dell'infermità. Del resto, il criterio probatorio applicato alla fattispecie non può non considerare l’asimmetria informativa che si pone a discapito del militare (il quale non è infatti tenuto ad accertare la presenza di eventuali rischi ambientali nel teatro delle operazioni), e la conseguente necessità di introdurre un fattore di correzione interno alla dinamica degli oneri dimostrativi, conformemente al principio (di matrice giurisprudenziale) di vicinanza della prova (in ossequio al quale spetterebbe al soggetto, titolato a detenere le informazioni che circostanziano una pretesa fornita di un sufficiente grado di probabilità, di dimostrarne l’infondatezza nel concreto). Può quindi ritenersi che, a fronte della (in questo caso) più che plausibile esposizione del militare agli agenti patogeni, il collegamento causale sussista fintantoché l’Amministrazione non abbia fornito prova della loro ininfluenza sulla malattia, così da rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio sul punto.
Sul punto, del resto, il Collegio ritiene di conformarsi al recentissimo insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui, “ nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ” (Cons. St., A.P., 7 ottobre 2025, n. 15).
10. Pertanto, qualora l’Amministrazione non abbia fornito almeno un principio di prova circa l’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all’esposizione all’uranio impoverito e ai metalli pesanti, si deve riconoscere integrato il necessario presupposto eziologico (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 655 del 2022), allorché il ricorrente abbia documentato in termini plausibili la presenza di adeguati indici rivelatori dell’aggravamento del rischio di insorgenza di patologie tumorali (quali l’assenza di specifiche protezioni individuali, in territori caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico; la somministrazione ai militari di massicce vaccinazioni; l’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito) (v. Cons. St., Sez. IV, n. 7560 del 2020).
11. Nel caso esaminato, all’elemento probabilistico già dedotto dalla parte ricorrente, costituito dall’insorgenza di una patologia oncologica contratta a distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione alle missioni militari e agevolmente riferibile all’esposizione a specifici fattori inquinanti, il Comitato di Verifica non ha però contrapposto alcuna prova contraria, limitandosi ad escludere che l’infermità possa essere ritenuta dipendente da causa di servizio, sulla base di una valutazione che, anche in sede di riesame, appare generica ed astratta, ancor più viziata per la carenza di un concreto vaglio delle concrete modalità di espletamento della missione, che, come poc’anzi rilevato, è stata in effetti caratterizzata dallo stazionamento protratto in aree pesantemente interessate da rilevanti conflitti bellici, da un imponente dispersione di agenti nocivi e dalla manipolazione di materiali nocivi.
12. In conclusione, per quanto precede va accertata la dipendenza da causa di servizio della patologia “ esiti di tiroidectomia totale microcarcinoma papillifero tiroideo; in corso trattamento sostitutivo” sicché vanno annullati i provvedimenti impugnati, restando in capo all’Amministrazione l’adozione dei conseguenti e doverosi seguiti procedimentali, previa ascrizione della patologia alla Categoria VIII, Tabella A del d.P.R. n. 915 del 1978.
Le spese vanno compensate in ragione della particolarità della vicenda esaminata e della solo recente affermazione degli indirizzi giurisprudenziali richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC AM, Presidente
LA BA, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA BA | CC AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.