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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4885/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente- Avv. Email_1
[...] contro
Controparte_1
-parte resistente- Avv. Manuela Varani t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/10/2022 parte ricorrente, titolare della pensione ai superstiti cat.
SR n. 32522777 con decorrenza dal 1° ottobre 2018, ha dedotto di avere ricevuto in data 4/11/2021 CP_ un provvedimento dell' di Rossano con cui, previa rideterminazione dell'importo della predetta pensione, è stata richiesta la restituzione dell'importo corrisposto in eccedenza nel periodo dall'1/10/2018 al 28/2/2021.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che, in seguito al decesso della coniuge Per_1
aveva fatto richiesta di pensione di reversibilità, corredata da tutti i dati, anche reddituali;
[...]
CP_ che l' ha, prima, accordato la prestazione con decorrenza da ottobre 2018 per poi decurtarla, a decorrere dall'1/3/2021, da euro 515,58 lordi spettanti per il 2021 ad euro 309,34 lordi;
che, sulla medesima rideterminazione, risulta fondata la pretesa restitutoria dell'ente per il periodo compreso tra la decorrenza della prestazione e il 28 febbraio 2021.
Tanto esposto in punto di fatto, invocando gli effetti della c.d. sanatoria legale di cui all'art. 52 della legge 88/1989, in ragione dell'assenza di qualsiasi comportamento doloso e della riconducibilità all'ente soltanto dell'errore compiuto in sede di originaria liquidazione della prestazione, lamentando, altresì, la tardività dell'esercizio del diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato
Tribunale per l'accertamento negativo del credito. CP_ Costituitasi la parte resistente ha contestato la domanda nel merito e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
A tal fine ha dedotto che la valutazione complessiva dei redditi del ricorrente -da pensione, terreni, fabbricati, Irpef e casa di abitazione- da lui stesso dichiarati, ha determinato il superamento dei limiti reddituali e la conseguente riduzione della pensione in pagamento.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Dalla documentazione in atti risulta che, con missiva del 16/9/2021, notificata in data
4/11/2021 (secondo quanto allegato da parte ricorrente e non contestato da controparte), l' CP_1 resistente abbia comunicato al pensionato la riliquidazione della pensione ai superstiti cat. SR n.
32522777. Secondo quanto si legge nell'anzidetta nota, la pensione, riconosciuta con provvedimento del 21 settembre 2018 e con decorrenza dal 1° ottobre 2018, “(…) è stata ricalcolata sulla base della sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2018. Il ricalcolo comprende la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo” (v. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente). Pertanto, per il periodo dall'1/10/2018 al 28.2.2021, era stato corrisposto un pagamento superiore al dovuto per un importo complessivo lordo di euro 6.225,75 che, al netto delle ritenute fiscali, è stato determinato in euro 5.262,70. CP_ Ha assunto il ricorrente l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' deducendo la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, della l. n. 412/91, ossia la presenza di un provvedimento di liquidazione formale e definitivo e l'assenza di dolo da parte dell'interessato. Ha, altresì, sostenuto CP_ che l' fosse incorso nella decadenza annuale, procedendo alla richiesta di recupero della somma a distanza di tre anni dalla domanda.
Ciò posto, appare pacifico e non oggetto di contestazione tra le parti che l'istante, in conformità a quanto stabilito dalla legge, abbia regolarmente inviato i propri dati reddituali e che, dunque, gli stessi siano sempre stati conosciuti o conoscibili dall'ente di previdenza. Ebbene, in tema di prestazioni indebite, l'art. 52 della l. n. 88/1989 recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13, co. 1, l. 412/91, intervenendo come norma di interpretazione autentica dell'art. 52
l. 88/89 recita: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Nel caso in esame, il provvedimento di liquidazione della pensione (Modello TE08 Categoria
SR, doc. 2 fascicolo ric.), integra i requisiti di cui all'art. 13 della legge cit.; in particolare, esso è certamente provvedimento “formale” poiché crea nel pensionato un legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione, oltre che “definitivo”, perché non dà luogo a una liquidazione provvisoria ed è conclusivo della procedura di verifica degli importi della prestazione da erogare.
In ragione di tanto, va applicata al caso di specie la sanatoria di cui all'art. 52, comma 2 della legge n. 88/89, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha mai posto in essere alcun comportamento doloso, in quanto non ha mai omesso nulla, né ha mai reso false dichiarazioni. È la stessa parte resistente a riconoscere che la riliquidazione della pensione è stata condotta sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dall'istante per l'anno 2018.
A tanto aggiungasi che l'indebito (relativo al periodo 1/10/2018 – 28/2/2021) è stato comunicato solo in data 4/11/2021, ossia ben oltre il termine indicato dalla Circolare n. 275/95, ove, in particolare, è chiarito che se il protrarsi dell'erogazione dell'indebito si colloca nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dell'articolo 13 della legge n. 412/91 (dal 31 dicembre 1991 in poi), il recupero delle somme indebitamente erogate dopo la comunicazione dei redditi da parte del pensionato, potrà avvenire solo qualora la comunicazione dell'indebito stesso venga notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione reddituale
(in questo senso, Corte di appello di Bari, sentenza n. 2623/2019).
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando che “La L. n. 412 del CP_ 1991, art. 13, comma 2, laddove prevede che l provvede, entro l'anno successivo, al recupero di CP_ quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato”. Ed ancora, "(..) CP_
“l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla
L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del
2011 e Cass. n. 18551 del 2017). 10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori I.N,P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del
1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.” (Cass. Sez. Lav., 20.5.2021, n. 13918).
Si deve ritenere, pertanto, che l'attività di verifica istituzionalmente demandata all'Ente gestore non poteva che essere espletata, sulla scorta dei dati reddituali acquisiti e resi disponibili, solo nell'anno 2019 (con riferimento all'anno d'imposta 2018) ma che sia trascorso più di un anno per avviare l'attività di recupero (la missiva è di settembre 2021). Ne consegue che il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere più alcun effetto sui pagamenti eseguiti (v. Cass. 08 febbraio
2019, n. 3802).
La domanda deve essere, dunque, accolta e va dichiarato che parte ricorrente non è tenuta a restituire l'importo di euro 5.262,70 di cui alla nota del 16/9/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara che non è tenuto a restituire Parte_1
l'importo di euro 5.262,70 di cui alla nota del 16/9/2021;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente- Avv. Email_1
[...] contro
Controparte_1
-parte resistente- Avv. Manuela Varani t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/10/2022 parte ricorrente, titolare della pensione ai superstiti cat.
SR n. 32522777 con decorrenza dal 1° ottobre 2018, ha dedotto di avere ricevuto in data 4/11/2021 CP_ un provvedimento dell' di Rossano con cui, previa rideterminazione dell'importo della predetta pensione, è stata richiesta la restituzione dell'importo corrisposto in eccedenza nel periodo dall'1/10/2018 al 28/2/2021.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che, in seguito al decesso della coniuge Per_1
aveva fatto richiesta di pensione di reversibilità, corredata da tutti i dati, anche reddituali;
[...]
CP_ che l' ha, prima, accordato la prestazione con decorrenza da ottobre 2018 per poi decurtarla, a decorrere dall'1/3/2021, da euro 515,58 lordi spettanti per il 2021 ad euro 309,34 lordi;
che, sulla medesima rideterminazione, risulta fondata la pretesa restitutoria dell'ente per il periodo compreso tra la decorrenza della prestazione e il 28 febbraio 2021.
Tanto esposto in punto di fatto, invocando gli effetti della c.d. sanatoria legale di cui all'art. 52 della legge 88/1989, in ragione dell'assenza di qualsiasi comportamento doloso e della riconducibilità all'ente soltanto dell'errore compiuto in sede di originaria liquidazione della prestazione, lamentando, altresì, la tardività dell'esercizio del diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato
Tribunale per l'accertamento negativo del credito. CP_ Costituitasi la parte resistente ha contestato la domanda nel merito e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
A tal fine ha dedotto che la valutazione complessiva dei redditi del ricorrente -da pensione, terreni, fabbricati, Irpef e casa di abitazione- da lui stesso dichiarati, ha determinato il superamento dei limiti reddituali e la conseguente riduzione della pensione in pagamento.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Dalla documentazione in atti risulta che, con missiva del 16/9/2021, notificata in data
4/11/2021 (secondo quanto allegato da parte ricorrente e non contestato da controparte), l' CP_1 resistente abbia comunicato al pensionato la riliquidazione della pensione ai superstiti cat. SR n.
32522777. Secondo quanto si legge nell'anzidetta nota, la pensione, riconosciuta con provvedimento del 21 settembre 2018 e con decorrenza dal 1° ottobre 2018, “(…) è stata ricalcolata sulla base della sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2018. Il ricalcolo comprende la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo” (v. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente). Pertanto, per il periodo dall'1/10/2018 al 28.2.2021, era stato corrisposto un pagamento superiore al dovuto per un importo complessivo lordo di euro 6.225,75 che, al netto delle ritenute fiscali, è stato determinato in euro 5.262,70. CP_ Ha assunto il ricorrente l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' deducendo la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, della l. n. 412/91, ossia la presenza di un provvedimento di liquidazione formale e definitivo e l'assenza di dolo da parte dell'interessato. Ha, altresì, sostenuto CP_ che l' fosse incorso nella decadenza annuale, procedendo alla richiesta di recupero della somma a distanza di tre anni dalla domanda.
Ciò posto, appare pacifico e non oggetto di contestazione tra le parti che l'istante, in conformità a quanto stabilito dalla legge, abbia regolarmente inviato i propri dati reddituali e che, dunque, gli stessi siano sempre stati conosciuti o conoscibili dall'ente di previdenza. Ebbene, in tema di prestazioni indebite, l'art. 52 della l. n. 88/1989 recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13, co. 1, l. 412/91, intervenendo come norma di interpretazione autentica dell'art. 52
l. 88/89 recita: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Nel caso in esame, il provvedimento di liquidazione della pensione (Modello TE08 Categoria
SR, doc. 2 fascicolo ric.), integra i requisiti di cui all'art. 13 della legge cit.; in particolare, esso è certamente provvedimento “formale” poiché crea nel pensionato un legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione, oltre che “definitivo”, perché non dà luogo a una liquidazione provvisoria ed è conclusivo della procedura di verifica degli importi della prestazione da erogare.
In ragione di tanto, va applicata al caso di specie la sanatoria di cui all'art. 52, comma 2 della legge n. 88/89, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha mai posto in essere alcun comportamento doloso, in quanto non ha mai omesso nulla, né ha mai reso false dichiarazioni. È la stessa parte resistente a riconoscere che la riliquidazione della pensione è stata condotta sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dall'istante per l'anno 2018.
A tanto aggiungasi che l'indebito (relativo al periodo 1/10/2018 – 28/2/2021) è stato comunicato solo in data 4/11/2021, ossia ben oltre il termine indicato dalla Circolare n. 275/95, ove, in particolare, è chiarito che se il protrarsi dell'erogazione dell'indebito si colloca nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dell'articolo 13 della legge n. 412/91 (dal 31 dicembre 1991 in poi), il recupero delle somme indebitamente erogate dopo la comunicazione dei redditi da parte del pensionato, potrà avvenire solo qualora la comunicazione dell'indebito stesso venga notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione reddituale
(in questo senso, Corte di appello di Bari, sentenza n. 2623/2019).
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando che “La L. n. 412 del CP_ 1991, art. 13, comma 2, laddove prevede che l provvede, entro l'anno successivo, al recupero di CP_ quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato”. Ed ancora, "(..) CP_
“l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla
L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del
2011 e Cass. n. 18551 del 2017). 10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori I.N,P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del
1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.” (Cass. Sez. Lav., 20.5.2021, n. 13918).
Si deve ritenere, pertanto, che l'attività di verifica istituzionalmente demandata all'Ente gestore non poteva che essere espletata, sulla scorta dei dati reddituali acquisiti e resi disponibili, solo nell'anno 2019 (con riferimento all'anno d'imposta 2018) ma che sia trascorso più di un anno per avviare l'attività di recupero (la missiva è di settembre 2021). Ne consegue che il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere più alcun effetto sui pagamenti eseguiti (v. Cass. 08 febbraio
2019, n. 3802).
La domanda deve essere, dunque, accolta e va dichiarato che parte ricorrente non è tenuta a restituire l'importo di euro 5.262,70 di cui alla nota del 16/9/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara che non è tenuto a restituire Parte_1
l'importo di euro 5.262,70 di cui alla nota del 16/9/2021;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.