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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
EN ANGELO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2928/2009 depositato il 26/02/2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1U010902121 IVA+IRPEG+IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento in oggetto riguarda il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento personale.
L'Ufficio si costituiva in giudizio in data 24.04.2009 contestando integralmente le ardite prospettazioni di controparte, le cui doglianze ed eccezioni a parere dell'Ufficio risultavano essere integralmente infondate.
La sez. 17, dell'allora Commissione Tributaria Provinciale di Milano, dopo una serie di rinvii, con l'Ordinanza
n. 2206/17/2018 depositata il 05.07.2018, valutava di sospendere il presente giudizio, in quanto connesso a quello pendente sull'accertamento societario presupposto.
In data 11.11.2021, è stata pubblicata la sentenza della Cassazione n. 33299/2021, con la quale la stessa Corte ha rigettato in toto il ricorso presentato dalla società Società_1 S.r.l. in liquidazione.
A seguito di tale decisione, il sig. Ricorrente_1 non ha riassunto il presente giudizio nel termine di 6 mesi, chiedendo precipua istanza di trattazione.
Quindi, ai sensi dell'art. 45 del dlgs n. 546/1992, il processo va dichiarato estinto per inattività della parte interessata, Ricorrente_1, con conseguente cristallizzazione della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento impugnato.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la parte interessata non ha riassunto il giudizio nei termini di legge, restando inattiva.
Detto atteggiamento comporta la estinzione del giudizio con conseguente conferma dell'atto a suo tempo impugnato e definitività degli addebiti nello stesso riportati.
Alla luce di quanto sopra esposto, allo stato dei fatti, la Corte dichiara la estinzione del giudizio per inattività
e mancata riassunzione del giudizio e compensa fra le parti le spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per mancata riassunzione del giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 63 , comma 2, del decreto legislativo 546/92 in relazione all'art. 392 c.p.c.. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano il 20.01.2026
IL RELATORE/ESTENSORE RI MO
IL PRESIDENTE
EN TT
EN TT
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
EN ANGELO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2928/2009 depositato il 26/02/2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1U010902121 IVA+IRPEG+IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento in oggetto riguarda il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento personale.
L'Ufficio si costituiva in giudizio in data 24.04.2009 contestando integralmente le ardite prospettazioni di controparte, le cui doglianze ed eccezioni a parere dell'Ufficio risultavano essere integralmente infondate.
La sez. 17, dell'allora Commissione Tributaria Provinciale di Milano, dopo una serie di rinvii, con l'Ordinanza
n. 2206/17/2018 depositata il 05.07.2018, valutava di sospendere il presente giudizio, in quanto connesso a quello pendente sull'accertamento societario presupposto.
In data 11.11.2021, è stata pubblicata la sentenza della Cassazione n. 33299/2021, con la quale la stessa Corte ha rigettato in toto il ricorso presentato dalla società Società_1 S.r.l. in liquidazione.
A seguito di tale decisione, il sig. Ricorrente_1 non ha riassunto il presente giudizio nel termine di 6 mesi, chiedendo precipua istanza di trattazione.
Quindi, ai sensi dell'art. 45 del dlgs n. 546/1992, il processo va dichiarato estinto per inattività della parte interessata, Ricorrente_1, con conseguente cristallizzazione della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento impugnato.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la parte interessata non ha riassunto il giudizio nei termini di legge, restando inattiva.
Detto atteggiamento comporta la estinzione del giudizio con conseguente conferma dell'atto a suo tempo impugnato e definitività degli addebiti nello stesso riportati.
Alla luce di quanto sopra esposto, allo stato dei fatti, la Corte dichiara la estinzione del giudizio per inattività
e mancata riassunzione del giudizio e compensa fra le parti le spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per mancata riassunzione del giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 63 , comma 2, del decreto legislativo 546/92 in relazione all'art. 392 c.p.c.. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano il 20.01.2026
IL RELATORE/ESTENSORE RI MO
IL PRESIDENTE
EN TT
EN TT