TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 2477/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
24/12/2025, promossa da , nata a [...] il [...], c.f , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' avv. Fabiola Pragliola, e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Paolo Santilli, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/11/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 25/4/2009 a Castelforte (LT) e di aver avuto, durante la convivenza i figli Per_1
(nato l'[...]) e (nata il [...]), hanno riferito che con decreto dell'1/7/2015 il Persona_2
Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si
è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Castelforte (FR) dell'anno 2009 al n. 2, parte
II, serie A, e che con decreto dell'1/7/2015 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate Parte_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge e Parte_1 CP_1 all'interesse della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2477/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castelforte (LT) il 25/4/2009 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile di Castelforte (LT) dell'anno Parte_1 Controparte_1
2009 al numero 2, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelforte (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 2477/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
24/12/2025, promossa da , nata a [...] il [...], c.f , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' avv. Fabiola Pragliola, e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Paolo Santilli, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/11/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 25/4/2009 a Castelforte (LT) e di aver avuto, durante la convivenza i figli Per_1
(nato l'[...]) e (nata il [...]), hanno riferito che con decreto dell'1/7/2015 il Persona_2
Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si
è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Castelforte (FR) dell'anno 2009 al n. 2, parte
II, serie A, e che con decreto dell'1/7/2015 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate Parte_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge e Parte_1 CP_1 all'interesse della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2477/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castelforte (LT) il 25/4/2009 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile di Castelforte (LT) dell'anno Parte_1 Controparte_1
2009 al numero 2, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelforte (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi