Articolo 2 della Legge 27 giugno 1962, n. 886
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 agosto 1962
Art. 2.
La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 17 , dovuta a titolo di rimborso dalla Regione viene determinata in via definitiva per il periodo 1 luglio 1960-30 giugno 1966, nell'importo di lire 45 miliardi.
Entrata in vigore il 9 agosto 1962