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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2861/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 2861 per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.12.1973 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Val Varaita n. 8, presso lo studio dell'Avv. Dalila Loiacono (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2
in forza di delega acclusa all'atto di appello e che dichiara ai sensi dell'art. 133 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 06.88642693 ovvero all'indirizzo di P.E.C. Email_1
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, via G. Grezar 14,, ente pubblico economico subentrato dal 1° luglio
2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, alle società del gruppo ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 22.10.2016 n. 193, in CP_2
persona del Responsabile dell'U.O. atti introduttivi del giudizio Sig. , Parte_2
giusta procura speciale Notaio di Roma rilasciata il 03/12/2018, Rep. Persona_1 44152, Racc. 25238, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Panfili (C.F.
), elett.te dom.ta in Roma – 00166 - Via G. Gianfranceschi n. C.F._3
46, presso lo studio dell'Avv. Mauro Buonincontri come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello (per notificazioni: P.E.C.
Email_2
- APPELLATA -
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con CP_3 P.IVA_2
sede in Roma, Piazza del Campidoglio, 1, 00186 Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Raimondo (C.F. )), in virtù di procura C.F._4
generale alle liti per atto del Notaio Dott. rep. 619 del 15.04.2019, Per_2
elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC: oma.it Emai_3 Email_4 CP_4
- ULTERIORE APPELLATA -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 41262/18 (R.G.C. n. 63984/16), resa dal Giudice di Pace di Roma, Dott. Giovanforte, depositata in data 14.12.2018 e non notificata.
Conclusioni per parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in riforma parziale della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza n. nonché delle cartelle di pagamento nn.
0972013026237225, 09720150120280521, 09720140218266954,
09720150210966740, ed ogni atto connesso e/o consequenziale, ed ogni atto connesso
e/o consequenziale, stante la fondatezza dei motivi di appello ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'appellante; - in via principale riformare parzialmente la sentenza n. 41262/18 dichiarando nulle le cartelle di pagamento nn.
0972013026237225, 09720150120280521, 09720140218266954, 09720150210966740 e ogni atto connesso e consequenziale perché nulli, inefficaci, illegittimi e/o comunque inesistenti, e ogni altro atto agli stessi connesso o conseguente, anche non conosciuto, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
- sempre in via principale riformare parzialmente la sentenza n.41262/18 dichiarando l'inesistenza, la nullità e/o l'inefficacia delle cartelle nn. 0972013026237225, 09720150120280521, 09720140218266954,
09720150210966740 per insussistenza del credito portato dalle stesse;
- in via subordinata riformare la sentenza impugnata annullando le cartelle di pagamento nn.
0972013026237225, 09720150120280521, 09720140218266954,
09720150210966740 in relazione all'illegittima applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 l. 689/81, sanzioni e interessi. Contrariis reiectis e con vittoria di onorari, spese e competenze, oltre IVA e CPA”.
Conclusioni per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'On. Tribunale adito: In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado ex art. 7 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nonché ex art. 617 c.p.c. Nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario, IVA
e CNA di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della appello, compensare le spese di lite, accertata la mancata responsabilità dell ”. Controparte_5
Conclusioni per l'ulteriore appellata CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente
l'appello ex adverso proposto, perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava Parte_1
la sentenza n. 41262/18, resa dal Giudice di Pace di Roma nel giudizio n. R.G.C.
63984/16, depositata in data 14.12.2018 e non notificata, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso le cartelle di pagamento n. 0972013026237225,
09720150120280521, 09720140218266954 e 09720150210966740.
In particolare, innanzi al Giudice di prime cure, l'esponente rilevava quanto qui di seguito rammentato in forma breve e schematica.
- a) Inesigibilità del credito riportato nelle cartelle di pagamento per decorrenza del termine di prescrizione ex art. 28 l. 689/81 o per violazione dell'art. 201 C.d.S.: gli atti de quibus si riferivano a verbali di accertamento n. 22100201853 del 16.04.2010, n.
22100379872 del 22.06.2010, n. 14110054542 del 18.10.2011, n. 22110433104 del
09.06.2011 e n. 33130145622 del 25.05.2013, asseritamente mai notificati all'interessato, con conseguente intervenuta prescrizione del diritto di esazione della somma, essendo trascorso sia il termine quinquennale di cui all'art. 28 della l. 689/81, sia quello di cui all'art. 201 C.d.S.
- b) Inesistenza o inesigibilità del credito e/o del diritto a procedere per inosservanza della norma di cui al d.P.R. 602/73: sosteneva la nullità della notificazione Parte_1
delle cartelle, poiché compiute direttamente da avvalendosi del servizio CP_2
postale, in modo anonimo e impersonale, anziché da ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati a norma dell'art. 26 d.P.R. 602/73.
- c) Inesistenza e/o nullità della notificazione, per mancanza di potere del soggetto che vi ha proceduto, ritenendo che tale tipo di attività fosse riservata al solo Ufficiale giudiziario.
- d) Mancata chiarezza degli importi iscritti a ruolo: a detta dell'istante i provvedimenti impositivi non contenevano le indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'Amministrazione procedente. - e) Illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento/duplicazione della sanzione nonché contestazione degli interessi applicati, asseritamente non dovuti in ordine a verbali esecutivi relativi a violazioni del C.d.S.
Si costituiva in giudizio l contestando Controparte_6
integralmente quanto dedotto dall'altra parte, e segnatamente:
- la regolarità della procedura amministrativa, ivi compresa l'applicazione delle maggiorazioni;
- la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo che l'unico soggetto che avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio era in quanto ente CP_3
impositore;
- la corretta procedura di notificazione degli atti, con conseguente infondatezza dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
- l'atto introduttivo, proposto dal ex art. 615 cpc, avrebbe dovuto essere Parte_1
ascritto alla disciplina di cui agli artt. 22 e 23 della l. 689/81, con conseguente ritardo e decadenza dell'azione avversaria, essendo trascorso il termine di legge;
- chiedeva il rigetto di tutte le domande dell'istante. rimaneva contumace. CP_3
All'esito del giudizio di I grado, il Giudice di Pace emetteva la sentenza qui impugnata, con a quale il G.d.P. rigettava l'opposizione compensando le spese di lite, sul presupposto che le notifiche dei verbali e delle cartelle fossero regolari e l'opposizione proposta fosse tardiva, in quanto doveva essere proposta entro 30 giorni dalle notifiche.
Tale provvedimento veniva impugnato da , che chiedeva la riforma Parte_1
integrale dello stesso, enucleando i motivi di gravame qui di seguito riportati:
A) Erronea pronuncia in ordine all'errata proposizione dell'azione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. della domanda proposta dalla parte attrice: il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione delle cartelle di pagamento per l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della sua emissione, così risultando corretta l'azione ex art. 615 cpc, in quanto volta a dichiarare l'inesistenza stessa del titolo esecutivo e l'illegittimità dell'intera procedura dell'esecuzione, tale da non prevedere alcun termine di decadenza.
B) Erronea pronuncia in ordine alla ritualità della notifica delle cartelle e degli atti presupposti impugnati e della maturata prescrizione del diritto azionato: a detta dell'appellante nel caso di specie non sarebbero state rispettate le formalità di cui agli artt. 139 e 140 cpc, nel primo caso per assenza delle c.d. “raccomandate informative”, che costituivano un elemento fondamentale ed imprescindibile del procedimento notificatorio;
nell'altro relativo alla “irreperibilità relativa”, trovando applicazione l'articolo 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, comma 6, D.P.R.
602/1973 e dell'articolo 60, comma 1, D.P.R. 600/1973, con conseguente necessità di rispetto di tutti gli adempimenti previsti nella norma codicistica.
C) Erronea pronuncia in ordine all'applicazione delle maggiorazioni ai sensi dell'art. 27 L. 689/81: l'appellante eccepiva che l'interpretazione estensiva dell'art. 206 C.d.S. non poteva essere condivisa, dato che l'art. 27, l. n. 689/1981 si riferiva espressamente al mancato pagamento nei termini di una somma comminata con ordinanza- ingiunzione e non alla notifica di un verbale di accertamento di violazione.
D) Omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alle eccezioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'atto introduttivo di primo grado, già ex ante ricordati in questa sentenza.
Si costituiva in appello anche l , che invece Controparte_6
confermava la fondatezza della sentenza del Giudice di prime cure.
La convenuta ribadiva:
- l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto da ricondursi alla disciplina di cui alla l. 689/1981, riguardando eccezioni attinenti alla regolarità della notifica dei verbali di contestazione e quindi alla formazione del titolo esecutivo e non a fatti estintivi successivi alla sua formazione. Pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto proporsi nel termine perentorio di giorni 30 giorni dalla notifica della cartella, scadenza tuttavia non rispettata da controparte, visto che l'impugnazione era stata proposta in data
21.04.2016, a fronte della notifica dell'ultima cartella del 08.02.2016. - Proseguiva l evidenziando l'inammissibilità Controparte_5
dell'opposizione, anche riguardo alle eccezioni inerenti la presunta nullità/inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto le stesse potevano essere sollevate esclusivamente mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. innanzi al
Tribunale competente per materia, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
- L'appellata rimarcava altresì come ad essa non potesse essere ascritta alcuna responsabilità per quanto concerneva la formazione del ruolo, non avendo alcun potere e possibilità di sindacarne il contenuto, ivi compresa la spettanza o meno delle maggiorazioni semestrali previste dall'art. 27, L. 689/81, determinate direttamente dall'ente creditore.
- Entrando nel merito, la convenuta rilevava la validità delle notifiche di ciascuna cartella di pagamento, ribadendo come l'eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative fosse infondata, posto che tra la data della notificazione di detti atti e quella dell'atto di citazione avversario di primo grado (21.04.2016), quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., il termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/81 non appariva affatto decorso. In particolare, relativamente a due cartelle di pagamento, la notifica era regolarmente eseguita ai sensi dell'art 139 cpc, con la sola consegna del plico al familiare convivente;
parimenti, per le rimanenti due, la notifica si era validamente perfezionata ex art. 140 cpc, visto che nella vicenda che ci occupa risultavano poste in essere tutte le formalità ivi previste, compreso l'invio degli avvisi di avvenuto deposito presso la Casa comunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto. Inoltre, l
[...]
osservava come il deposito nel presente giudizio della copia della Controparte_5
relata di notifica della cartella, assolvesse integralmente il proprio onere probatorio.
- Da ultimo l'appellata confermava l'assenza di vizi di forma nelle cartelle di pagamento, riportando le stesse il contenuto minimo previsto ex lege;
in particolare,
l'indicazione dell'atto presupposto cui si dava esecuzione, così consentendo al contribuente di accertare quale fosse la fonte del suo obbligo;
peraltro, dava atto della legittimità della condotta dell'Agente della riscossione, così da non poter ravvisare alcuna responsabilità nel proprio operato, sicchè, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, il Giudice non avrebbe potuto disporre una condanna alle spese di lite in solido con l'ente impositore.
Anche si costituiva in giudizio con comparsa di risposta ove, CP_3
sostanzialmente, venivano svolte le seguenti difese:
- in via preliminare: inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 113, comma II, cpc e 339, comma III, cpc, stante la non impugnabilità della sentenza del Giudice di Pace, avente un valore inferiore ad € 1.100,00, se non per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia;
- parimenti eccepiva l'inammissibilità dell'appello, sulla base di quanto affermato dalla sentenza della SSUU della Suprema Corte n. 22080/2017, per essere stata proposta
'opposizione alla cartella di pagamento, oltre il termine di trenta giorni previsto ex lege;
- la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento;
- la corretta applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981;
- infine, in ordine all'asserita omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, assumeva che il caso de quo era riconducibile al principio di assorbimento, tale da escludere la necessità di affrontare anche le rimanenti questioni.
Il giudizio veniva assegnato all'odierno Giudicante l'8.8.2022, subentrato al precedente Magistrato.
La causa era istruita con l'acquisizione del fascicolo di I grado.
All'udienza del 05.12.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti. Con ordinanza del 13.12.2024,
a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, questo giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc, a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
Nessuna delle parti depositava comparse conclusionali o memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 41262/18, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma all'esito della causa n. R.G. 63984/16, è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
L'appellante impugna le cartelle di pagamento n. 0972013026237225,
09720150120280521, 09720140218266954 e 09720150210966740, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, sostanzialmente incentrando il proprio gravame sull'irregolarità del processo notificatorio degli atti de quibus, nonché chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito erariale e la nullità delle medesime cartelle esattoriali.
Giova premettere come, la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 cpc, e nel caso de quo segnatamente ad impugnare, possa essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e deve sussistere sino al momento della decisione (ex multis, Cass. Civ.
n. 3991/2020, Corte di Appello di Roma n. 2316/2020, Cass. Civ. n. 6130/2018; Cass.
Civ. n. 11204/2017; Cass. Civ. SS.UU. 25278/2006, Cass. Civ. n. 15084/2006).
Orbene, nei casi come quello in esame, emerge la problematica dell'effettiva sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale, in asserita mancanza di una valida notifica di un atto del procedimento di riscossione coattiva.
La questione di cui trattasi va valutata alla luce della modifica legislativa introdotta con l'art 3bis del D.L 21.10.2021 n.146, il quale ha previsto all'art 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, l'aggiunta del comma 4bis, che così dispone: “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Prima della rammentata novella normativa, il contribuente aveva piena facoltà di impugnare atti riscossivi non ritualmente notificatigli e di cui avesse avuto conoscenza aliunde, senza dover attendere l'emissione e la notifica di un successivo atto esecutivo.
Attualmente, invece, gli atti in parola, e per quanto attiene alla presente causa, le cartelle di pagamento, che si assumono invalidamente notificate, sono impugnabili solo in alcuni specifici casi, in cui si manifesta un effettivo pregiudizio per il contribuente, tassativamente indicato dalla norma.
Tale scelta legislativa, volta alla deflazione del contenzioso, si giustifica per l'ampliamento delle tutele messe a disposizione del contribuente al fine di avversare gli atti concretamente esecutivi.
Un siffatto quadro di riferimento è stato avallato anche dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza n. 26283 del 06.09.2022, che peraltro ha esteso l'applicazione della nuova disciplina in esame anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, come il presente.
In particolare, nel citato arresto giurisprudenziale vengono ripercorsi i punti nodali che hanno portato all'adozione della modifica legislativa in commento: “Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. […] La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". Dopo aver tanto rappresentato, il Supremo consesso dei Giudici di legittimità così conclude: «Va quindi affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art.
12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117
Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Concludendo, fatte salve le fattispecie tassativamente indicate dal legislatore, alla luce del disposto del nuovo art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/73, non è più possibile opporre autonomamente la cartella esattoriale non ritualmente notificata, in difetto di un successivo atto notificato e tempestivamente impugnato.
Codesto Giudice non ha ragioni per discostarsi dal ricordato orientamento.
Sancita l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti, anche non tributari, resta in capo all'opponente, in corso di giudizio, l'onere di fornire prova della sussistenza dell'interesse ad agire, come delimitato dal legislatore nel comma 4bis dell'articolo 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
Nel caso in esame, agli atti non risulta che l'appellante abbia preso idonea posizione sulla questione dell'interesse ad agire, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, né ha chiesto, com'era suo facoltà, la rimessione in termini per provare la sussistenza di una delle condizioni dettate dalla citata norma (art.12, comma
4 bis, DPR 1973/602) per l'impugnabilità della cartella esattoriale, né comunque ha offerto alcuna prova documentale della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.12, comma 4 b. La prescrizione maturata può giustificare l'azione, ma solo laddove non si contesti la notifica della cartella di pagamento, come invece accaduto nel caso in esame, altrimenti un interesse ad agire sussisterà esclusivamente in caso di successiva notifica di un'intimazione di pagamento o comunque di un altro atto del procedimento di riscossione di natura esecutiva.
Nella fattispecie portata all'attenzione di Codesto Giudicante, rilevato che Parte_1
lamenta comunque l'invalidità della notifica della cartella di pagamento, non
[...]
coglie nel segno l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale tra la data dell'accertamento della violazione e la data in cui l'appellato è venuto a conoscenza della sua posizione debitoria.
Secondo il principio della ragione più liquida, la domanda giudiziale può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 Cost., per dover risultare la tutela giurisdizionale effettiva e spedita. Infatti:
«Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre»
(così, ex multis, Corte di Appello di Roma n. 6606 del 07.10.2021, che a propria volta richiama Cass. Civ. n. 12002/2014 e Cass. Civ., Sez. Un., 9936/2014)
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte gli ulteriori rilievi, l'appello va dichiarato inammissibile, stante la carenza di un concreto e attuale interesse ad agire. Visti i contrasti giurisprudenziali ed il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione (cfr art.
3-bis, d.l. 146/2021), si giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 41262/18, emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Roma all'esito della causa n. R.G. 63984/16, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello per carenza di un attuale interesse ad agire da parte di in relazione alla proposta opposizione;
Parte_1
- compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Roma, così decisa l'11.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 2861 per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.12.1973 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Val Varaita n. 8, presso lo studio dell'Avv. Dalila Loiacono (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2
in forza di delega acclusa all'atto di appello e che dichiara ai sensi dell'art. 133 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 06.88642693 ovvero all'indirizzo di P.E.C. Email_1
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, via G. Grezar 14,, ente pubblico economico subentrato dal 1° luglio
2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, alle società del gruppo ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 22.10.2016 n. 193, in CP_2
persona del Responsabile dell'U.O. atti introduttivi del giudizio Sig. , Parte_2
giusta procura speciale Notaio di Roma rilasciata il 03/12/2018, Rep. Persona_1 44152, Racc. 25238, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Panfili (C.F.
), elett.te dom.ta in Roma – 00166 - Via G. Gianfranceschi n. C.F._3
46, presso lo studio dell'Avv. Mauro Buonincontri come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello (per notificazioni: P.E.C.
Email_2
- APPELLATA -
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con CP_3 P.IVA_2
sede in Roma, Piazza del Campidoglio, 1, 00186 Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Raimondo (C.F. )), in virtù di procura C.F._4
generale alle liti per atto del Notaio Dott. rep. 619 del 15.04.2019, Per_2
elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC: oma.it Emai_3 Email_4 CP_4
- ULTERIORE APPELLATA -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 41262/18 (R.G.C. n. 63984/16), resa dal Giudice di Pace di Roma, Dott. Giovanforte, depositata in data 14.12.2018 e non notificata.
Conclusioni per parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in riforma parziale della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza n. nonché delle cartelle di pagamento nn.
0972013026237225, 09720150120280521, 09720140218266954,
09720150210966740, ed ogni atto connesso e/o consequenziale, ed ogni atto connesso
e/o consequenziale, stante la fondatezza dei motivi di appello ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'appellante; - in via principale riformare parzialmente la sentenza n. 41262/18 dichiarando nulle le cartelle di pagamento nn.
0972013026237225, 09720150120280521, 09720140218266954, 09720150210966740 e ogni atto connesso e consequenziale perché nulli, inefficaci, illegittimi e/o comunque inesistenti, e ogni altro atto agli stessi connesso o conseguente, anche non conosciuto, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
- sempre in via principale riformare parzialmente la sentenza n.41262/18 dichiarando l'inesistenza, la nullità e/o l'inefficacia delle cartelle nn. 0972013026237225, 09720150120280521, 09720140218266954,
09720150210966740 per insussistenza del credito portato dalle stesse;
- in via subordinata riformare la sentenza impugnata annullando le cartelle di pagamento nn.
0972013026237225, 09720150120280521, 09720140218266954,
09720150210966740 in relazione all'illegittima applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 l. 689/81, sanzioni e interessi. Contrariis reiectis e con vittoria di onorari, spese e competenze, oltre IVA e CPA”.
Conclusioni per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'On. Tribunale adito: In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado ex art. 7 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nonché ex art. 617 c.p.c. Nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario, IVA
e CNA di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della appello, compensare le spese di lite, accertata la mancata responsabilità dell ”. Controparte_5
Conclusioni per l'ulteriore appellata CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente
l'appello ex adverso proposto, perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava Parte_1
la sentenza n. 41262/18, resa dal Giudice di Pace di Roma nel giudizio n. R.G.C.
63984/16, depositata in data 14.12.2018 e non notificata, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso le cartelle di pagamento n. 0972013026237225,
09720150120280521, 09720140218266954 e 09720150210966740.
In particolare, innanzi al Giudice di prime cure, l'esponente rilevava quanto qui di seguito rammentato in forma breve e schematica.
- a) Inesigibilità del credito riportato nelle cartelle di pagamento per decorrenza del termine di prescrizione ex art. 28 l. 689/81 o per violazione dell'art. 201 C.d.S.: gli atti de quibus si riferivano a verbali di accertamento n. 22100201853 del 16.04.2010, n.
22100379872 del 22.06.2010, n. 14110054542 del 18.10.2011, n. 22110433104 del
09.06.2011 e n. 33130145622 del 25.05.2013, asseritamente mai notificati all'interessato, con conseguente intervenuta prescrizione del diritto di esazione della somma, essendo trascorso sia il termine quinquennale di cui all'art. 28 della l. 689/81, sia quello di cui all'art. 201 C.d.S.
- b) Inesistenza o inesigibilità del credito e/o del diritto a procedere per inosservanza della norma di cui al d.P.R. 602/73: sosteneva la nullità della notificazione Parte_1
delle cartelle, poiché compiute direttamente da avvalendosi del servizio CP_2
postale, in modo anonimo e impersonale, anziché da ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati a norma dell'art. 26 d.P.R. 602/73.
- c) Inesistenza e/o nullità della notificazione, per mancanza di potere del soggetto che vi ha proceduto, ritenendo che tale tipo di attività fosse riservata al solo Ufficiale giudiziario.
- d) Mancata chiarezza degli importi iscritti a ruolo: a detta dell'istante i provvedimenti impositivi non contenevano le indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'Amministrazione procedente. - e) Illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento/duplicazione della sanzione nonché contestazione degli interessi applicati, asseritamente non dovuti in ordine a verbali esecutivi relativi a violazioni del C.d.S.
Si costituiva in giudizio l contestando Controparte_6
integralmente quanto dedotto dall'altra parte, e segnatamente:
- la regolarità della procedura amministrativa, ivi compresa l'applicazione delle maggiorazioni;
- la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo che l'unico soggetto che avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio era in quanto ente CP_3
impositore;
- la corretta procedura di notificazione degli atti, con conseguente infondatezza dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
- l'atto introduttivo, proposto dal ex art. 615 cpc, avrebbe dovuto essere Parte_1
ascritto alla disciplina di cui agli artt. 22 e 23 della l. 689/81, con conseguente ritardo e decadenza dell'azione avversaria, essendo trascorso il termine di legge;
- chiedeva il rigetto di tutte le domande dell'istante. rimaneva contumace. CP_3
All'esito del giudizio di I grado, il Giudice di Pace emetteva la sentenza qui impugnata, con a quale il G.d.P. rigettava l'opposizione compensando le spese di lite, sul presupposto che le notifiche dei verbali e delle cartelle fossero regolari e l'opposizione proposta fosse tardiva, in quanto doveva essere proposta entro 30 giorni dalle notifiche.
Tale provvedimento veniva impugnato da , che chiedeva la riforma Parte_1
integrale dello stesso, enucleando i motivi di gravame qui di seguito riportati:
A) Erronea pronuncia in ordine all'errata proposizione dell'azione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. della domanda proposta dalla parte attrice: il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione delle cartelle di pagamento per l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della sua emissione, così risultando corretta l'azione ex art. 615 cpc, in quanto volta a dichiarare l'inesistenza stessa del titolo esecutivo e l'illegittimità dell'intera procedura dell'esecuzione, tale da non prevedere alcun termine di decadenza.
B) Erronea pronuncia in ordine alla ritualità della notifica delle cartelle e degli atti presupposti impugnati e della maturata prescrizione del diritto azionato: a detta dell'appellante nel caso di specie non sarebbero state rispettate le formalità di cui agli artt. 139 e 140 cpc, nel primo caso per assenza delle c.d. “raccomandate informative”, che costituivano un elemento fondamentale ed imprescindibile del procedimento notificatorio;
nell'altro relativo alla “irreperibilità relativa”, trovando applicazione l'articolo 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, comma 6, D.P.R.
602/1973 e dell'articolo 60, comma 1, D.P.R. 600/1973, con conseguente necessità di rispetto di tutti gli adempimenti previsti nella norma codicistica.
C) Erronea pronuncia in ordine all'applicazione delle maggiorazioni ai sensi dell'art. 27 L. 689/81: l'appellante eccepiva che l'interpretazione estensiva dell'art. 206 C.d.S. non poteva essere condivisa, dato che l'art. 27, l. n. 689/1981 si riferiva espressamente al mancato pagamento nei termini di una somma comminata con ordinanza- ingiunzione e non alla notifica di un verbale di accertamento di violazione.
D) Omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alle eccezioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'atto introduttivo di primo grado, già ex ante ricordati in questa sentenza.
Si costituiva in appello anche l , che invece Controparte_6
confermava la fondatezza della sentenza del Giudice di prime cure.
La convenuta ribadiva:
- l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto da ricondursi alla disciplina di cui alla l. 689/1981, riguardando eccezioni attinenti alla regolarità della notifica dei verbali di contestazione e quindi alla formazione del titolo esecutivo e non a fatti estintivi successivi alla sua formazione. Pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto proporsi nel termine perentorio di giorni 30 giorni dalla notifica della cartella, scadenza tuttavia non rispettata da controparte, visto che l'impugnazione era stata proposta in data
21.04.2016, a fronte della notifica dell'ultima cartella del 08.02.2016. - Proseguiva l evidenziando l'inammissibilità Controparte_5
dell'opposizione, anche riguardo alle eccezioni inerenti la presunta nullità/inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto le stesse potevano essere sollevate esclusivamente mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. innanzi al
Tribunale competente per materia, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
- L'appellata rimarcava altresì come ad essa non potesse essere ascritta alcuna responsabilità per quanto concerneva la formazione del ruolo, non avendo alcun potere e possibilità di sindacarne il contenuto, ivi compresa la spettanza o meno delle maggiorazioni semestrali previste dall'art. 27, L. 689/81, determinate direttamente dall'ente creditore.
- Entrando nel merito, la convenuta rilevava la validità delle notifiche di ciascuna cartella di pagamento, ribadendo come l'eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative fosse infondata, posto che tra la data della notificazione di detti atti e quella dell'atto di citazione avversario di primo grado (21.04.2016), quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., il termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/81 non appariva affatto decorso. In particolare, relativamente a due cartelle di pagamento, la notifica era regolarmente eseguita ai sensi dell'art 139 cpc, con la sola consegna del plico al familiare convivente;
parimenti, per le rimanenti due, la notifica si era validamente perfezionata ex art. 140 cpc, visto che nella vicenda che ci occupa risultavano poste in essere tutte le formalità ivi previste, compreso l'invio degli avvisi di avvenuto deposito presso la Casa comunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto. Inoltre, l
[...]
osservava come il deposito nel presente giudizio della copia della Controparte_5
relata di notifica della cartella, assolvesse integralmente il proprio onere probatorio.
- Da ultimo l'appellata confermava l'assenza di vizi di forma nelle cartelle di pagamento, riportando le stesse il contenuto minimo previsto ex lege;
in particolare,
l'indicazione dell'atto presupposto cui si dava esecuzione, così consentendo al contribuente di accertare quale fosse la fonte del suo obbligo;
peraltro, dava atto della legittimità della condotta dell'Agente della riscossione, così da non poter ravvisare alcuna responsabilità nel proprio operato, sicchè, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, il Giudice non avrebbe potuto disporre una condanna alle spese di lite in solido con l'ente impositore.
Anche si costituiva in giudizio con comparsa di risposta ove, CP_3
sostanzialmente, venivano svolte le seguenti difese:
- in via preliminare: inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 113, comma II, cpc e 339, comma III, cpc, stante la non impugnabilità della sentenza del Giudice di Pace, avente un valore inferiore ad € 1.100,00, se non per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia;
- parimenti eccepiva l'inammissibilità dell'appello, sulla base di quanto affermato dalla sentenza della SSUU della Suprema Corte n. 22080/2017, per essere stata proposta
'opposizione alla cartella di pagamento, oltre il termine di trenta giorni previsto ex lege;
- la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento;
- la corretta applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981;
- infine, in ordine all'asserita omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, assumeva che il caso de quo era riconducibile al principio di assorbimento, tale da escludere la necessità di affrontare anche le rimanenti questioni.
Il giudizio veniva assegnato all'odierno Giudicante l'8.8.2022, subentrato al precedente Magistrato.
La causa era istruita con l'acquisizione del fascicolo di I grado.
All'udienza del 05.12.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti. Con ordinanza del 13.12.2024,
a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, questo giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc, a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
Nessuna delle parti depositava comparse conclusionali o memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 41262/18, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma all'esito della causa n. R.G. 63984/16, è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
L'appellante impugna le cartelle di pagamento n. 0972013026237225,
09720150120280521, 09720140218266954 e 09720150210966740, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, sostanzialmente incentrando il proprio gravame sull'irregolarità del processo notificatorio degli atti de quibus, nonché chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito erariale e la nullità delle medesime cartelle esattoriali.
Giova premettere come, la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 cpc, e nel caso de quo segnatamente ad impugnare, possa essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e deve sussistere sino al momento della decisione (ex multis, Cass. Civ.
n. 3991/2020, Corte di Appello di Roma n. 2316/2020, Cass. Civ. n. 6130/2018; Cass.
Civ. n. 11204/2017; Cass. Civ. SS.UU. 25278/2006, Cass. Civ. n. 15084/2006).
Orbene, nei casi come quello in esame, emerge la problematica dell'effettiva sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale, in asserita mancanza di una valida notifica di un atto del procedimento di riscossione coattiva.
La questione di cui trattasi va valutata alla luce della modifica legislativa introdotta con l'art 3bis del D.L 21.10.2021 n.146, il quale ha previsto all'art 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, l'aggiunta del comma 4bis, che così dispone: “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Prima della rammentata novella normativa, il contribuente aveva piena facoltà di impugnare atti riscossivi non ritualmente notificatigli e di cui avesse avuto conoscenza aliunde, senza dover attendere l'emissione e la notifica di un successivo atto esecutivo.
Attualmente, invece, gli atti in parola, e per quanto attiene alla presente causa, le cartelle di pagamento, che si assumono invalidamente notificate, sono impugnabili solo in alcuni specifici casi, in cui si manifesta un effettivo pregiudizio per il contribuente, tassativamente indicato dalla norma.
Tale scelta legislativa, volta alla deflazione del contenzioso, si giustifica per l'ampliamento delle tutele messe a disposizione del contribuente al fine di avversare gli atti concretamente esecutivi.
Un siffatto quadro di riferimento è stato avallato anche dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza n. 26283 del 06.09.2022, che peraltro ha esteso l'applicazione della nuova disciplina in esame anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, come il presente.
In particolare, nel citato arresto giurisprudenziale vengono ripercorsi i punti nodali che hanno portato all'adozione della modifica legislativa in commento: “Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. […] La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". Dopo aver tanto rappresentato, il Supremo consesso dei Giudici di legittimità così conclude: «Va quindi affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art.
12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117
Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Concludendo, fatte salve le fattispecie tassativamente indicate dal legislatore, alla luce del disposto del nuovo art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/73, non è più possibile opporre autonomamente la cartella esattoriale non ritualmente notificata, in difetto di un successivo atto notificato e tempestivamente impugnato.
Codesto Giudice non ha ragioni per discostarsi dal ricordato orientamento.
Sancita l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti, anche non tributari, resta in capo all'opponente, in corso di giudizio, l'onere di fornire prova della sussistenza dell'interesse ad agire, come delimitato dal legislatore nel comma 4bis dell'articolo 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
Nel caso in esame, agli atti non risulta che l'appellante abbia preso idonea posizione sulla questione dell'interesse ad agire, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, né ha chiesto, com'era suo facoltà, la rimessione in termini per provare la sussistenza di una delle condizioni dettate dalla citata norma (art.12, comma
4 bis, DPR 1973/602) per l'impugnabilità della cartella esattoriale, né comunque ha offerto alcuna prova documentale della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.12, comma 4 b. La prescrizione maturata può giustificare l'azione, ma solo laddove non si contesti la notifica della cartella di pagamento, come invece accaduto nel caso in esame, altrimenti un interesse ad agire sussisterà esclusivamente in caso di successiva notifica di un'intimazione di pagamento o comunque di un altro atto del procedimento di riscossione di natura esecutiva.
Nella fattispecie portata all'attenzione di Codesto Giudicante, rilevato che Parte_1
lamenta comunque l'invalidità della notifica della cartella di pagamento, non
[...]
coglie nel segno l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale tra la data dell'accertamento della violazione e la data in cui l'appellato è venuto a conoscenza della sua posizione debitoria.
Secondo il principio della ragione più liquida, la domanda giudiziale può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 Cost., per dover risultare la tutela giurisdizionale effettiva e spedita. Infatti:
«Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre»
(così, ex multis, Corte di Appello di Roma n. 6606 del 07.10.2021, che a propria volta richiama Cass. Civ. n. 12002/2014 e Cass. Civ., Sez. Un., 9936/2014)
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte gli ulteriori rilievi, l'appello va dichiarato inammissibile, stante la carenza di un concreto e attuale interesse ad agire. Visti i contrasti giurisprudenziali ed il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione (cfr art.
3-bis, d.l. 146/2021), si giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 41262/18, emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Roma all'esito della causa n. R.G. 63984/16, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello per carenza di un attuale interesse ad agire da parte di in relazione alla proposta opposizione;
Parte_1
- compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Roma, così decisa l'11.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco