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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1425-21
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 novembre 2025, davanti al Giudice AD OL,
chiamata la causa iscritta al n. 1425/2021 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
NI RI AR per e l'avv. Sissi Controparte_1
Termini, in sostituzione dell'Avv. RA, per Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Termini chiede la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Fran-
CE RA ex art. 93 c.p.c., dichiaratosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AD OL
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:42, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AD Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1425/2021 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anto-
nio RI AR ( per procura allegata Email_1
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FranCE
RA ( per procura in calce al Email_2
ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 6083/2020 del Tribunale di Palermo
depositato il 16 dicembre 2020;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di Controparte_3
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato verte sull'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6083/2020 di questo Tribunale
[...]
(depositato in data 16 dicembre 2020 e notificato in pari data), con cui si
è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di € 27.200,00 a titolo di corrispettivo per lavori edili esegui-
ti sullo stabile di Via Zagara n. 1, a IC di cui alle offerte economi-
che prot. n. 1913594 e n.1914851 del 19 giugno 2019 (oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio).
❖❖❖
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giu-
risprudenziale ormai consolidato (Cass. Civ. SS.UU., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova conte-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
nuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova,
dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. Civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie in esame, l'opposta non ha assolto pienamente al pro-
prio onere probatorio.
Invero va rilevato che il fascicolo di parte opposta depositato con la comparsa di costituzione e risposta è privo di riscontri probatori avendo quest'ultima omesso il deposito del fascicolo monitorio.
Ne consegue, pertanto, che il giudizio di opposizione va definito in virtù
della sola documentazione presente in atti (Cass. civ. 8/1/2020 n. 127)
che, nel caso in esame, risulta insufficiente a fornire adeguata prova dei fatti costitutivi del diritto azionato in sede di giudizio monitorio.
Infatti, mentre la sussistenza del rapporto di appalto inter partes non è
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
oggetto di contestazione, essendo stata anzi pacificamente ammessa da entrambe le parti, non è stato possibile – anche alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio – accertare le “reciproche poste dare/avere
[per] la mancanza di idonea documentazione agli atti” atteso che “la docu-
mentazione … è assolutamente assente. In particolare, non sono presenti le
fatture emesse dall'impresa opposta, né ricevute di pagamento della parte
opponente” [cfr. relazione peritale, Ing. pag. 21 e 25]. Per_1
È rimasta altresì priva di valido supporto probatorio anche la circo-
stanza (decisiva ai fini del decidere) se nelle more dell'esecuzione dei lavo-
ri sia intervenuta o meno una variante e se questa sia stata condivisa tra le parti ovvero disposta unilateralmente da parte opposta. Invero,
quest'ultima ha dedotto che “nessuna variante in corso d'opera è stata
apportata unilateralmente ai contratti originariamente sottoscritti dalle par-
ti, così come ampiamente confermato dalla documentazione già versata in
atti, le opere sono state eseguite ed accettate da parte avversa senza rile-
vare sino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto alcunchè” [cfr. memoria conclusionale, pag. 2 e 3]. Mentre l'opponente ha sostenuto che “l'
[...]
pur avendo stipulato un contratto, nelle more della ri- Controparte_2
strutturazione, decideva in via del tutto singolare e d'imperio di non realiz-
zare quanto effettivamente proposto, riducendo notevolmente gli impegni
assunti sia in termini di adempimenti che di costi … né la Direzione dei La-
vori né la società opponente MAI autorizzarono tale variazione contrattuale”
[cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 4].
Tale onere probatorio non può dirsi assolto dalla – come detto – carente produzione documentale né può dirsi colmato dalle dichiarazioni rese dai
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
testi escussi che hanno fornito versioni tra loro assolutamente contra-
stanti e inconciliabili [cfr. verbali di udienza].
Invero il teste ha precisato “Non ho mai autorizzato Testimone_1
alcuna variazione dei lavori rispetto a quelli descritti nei documenti che mi
vengono esibiti (doc. allegati all'atto di citazione in opposizione) e che con-
fermo” [cfr. verbale di udienza del 15 novembre 2022]. E ancora dal teste Tes_2
che ha a sua volta precisato “Sono Ingegnere e ho collaborato fi-
[...]
no al 2019 con la Io ho proposto l'appalto a mio cognato (pro- CP_1
prietario dell'edificio oggetto di ristrutturazione) e personalmente ho seguito
i lavori … Non ho mai autorizzato alcuna variante. Non ho mai autorizzato alcuna variante … Non sono stati fatti lavori in variante …” [cfr. verbale di udienza cit.].
Tali affermazioni però risultano contradette dalle opposte dichiarazioni rese dal teste che ha dichiarato: “Sono il responsabile Testimone_3
area di Edilizia Acrobatica e mi occupo della programmazione ed esecuzio-
ne di tutti i cantieri nella città di Palermo. Conosco i preventivi formulati
dall'Azienda una volta che gli stessi diventano esecutivi e devono trovare
attuazione. Ho seguito personalmente i lavori di Via NG a IC e
riconosco i preventivi che mi vengono esibiti … Io mi sono sempre relaziona-
to e ho considerato come tale l'ing. … In corso di esecuzio- Testimone_2
ne dei lavori (nel corso della prima settimana) ci siamo accorti che la parte
commerciale della nostra Azienda aveva effettuato un preventivo sbagliato
che non avrebbe coperto i costi. Per questo motivo abbiamo sospeso i lavori,
abbiamo convocato in cantiere il geometra e l'ing. e pro- CP_4 Tes_2
poste una serie di variazioni rispetto a quanto preventivato per potere defi-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
nire i lavori. Le variazioni sono state accetta e il geometra e l'ing. CP_4
ci hanno chiesto di riprendere subito i lavori … L'accettazione del- Tes_2
le varianti è stata fatta verbalmente in cantiere. Non ricordo se sia anche
seguita un'accettazione scritta perché della parte documentale non mi oc-
cupo io … Le motivazioni delle proposte varianti sono state comunicate al-
tresì ai committenti nelle persone del geometra e dell'ing. CP_4 CP_5
[...
Sono state accettate perché era interesse di tutti chiudere i lavori …
Quando sono state proposte ed accettate le varianti, in cantiere eravamo
presenti in 4: il geometra , l'ing. il signor ed io. CP_4 Tes_2 CP_6
Non ricordo la data esatta di questo incontro” [cfr. verbale di udienza cit.].
La sottoscrizione di una variante condivisa tra le parti – come sostenu-
to da parte opposta - è risultata ancora confermata dal teste Tes_4
che ha dichiarato: “Sono consulente commerciale e collaboro con la
[...]
ed ho personalmente eseguito il sopralluogo e redatto i Controparte_2
preventivi di spesa relativi all'appalto avente ad oggetto l'edificio di Via
NG a IC … stata sottoscritta alla mia presenza una modifica
contrattuale nella quale venivano esplicitamente elencate le lavorazioni in
variante. Non conosco le motivazioni che hanno indotto a questa variazione
perché dell'aspetto tecnico si occupa l'ing. …” [cfr. verbale di udienza Tes_3
cit.].
Orbene, l'evidente conflitto tra le suddette dichiarazioni testimoniali, in assenza di elementi per ritenere l'una maggiormente attendibile dell'altra,
è destinato a ripercuotersi in danno di parte attrice/opposta. La Suprema
Corte, infatti, ha più volte precisato che “qualora il giudice del merito ri-
tenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testi-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
moni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convin-
cimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato og-
gettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza
necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente mo-
tivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultan-
ze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della do-
manda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla
quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto
della domanda da questa proposta” (Cass. civ. n. 4773/2015; così anche
Cass. civ. n. 3468/2010, n. 26926/2009 e n. 6760/2003).
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, consegue, quale ine-
vitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 6083/2020, dal momento che il fatto costitutivo del credito invocato da è rimasto privo di idoneo supporto Controparte_3
probatorio.
❖❖❖
Va da ultimo respinta la domanda di condanna avanzata dall'opposta nei riguardi dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero - posto che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una forma particolare di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave – il non accoglimento delle domande proposte dall'opposta, implica conseguentemente il rigetto della domanda dalla stessa formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per carenza del presupposto per la configurazione della responsabilità processuale aggravata (soccombenza totale;
cfr. Cass. civ.,
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
II, Ord. 9/2/2022 n. 4202 secondo cui la condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non è possibile, neppure, in caso di soccombenza reciproca delle parti).
❖❖❖
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione,
a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte:
Cass. Civ., II, 3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudi-
zio, in considerazione dell'esito finale della controversia (e, segnatamente delle motivazioni che hanno indotto alla revoca del Decreto Ingiuntivo)
nonché comunque dell'accertata esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, appare equo a questo giudice di disporre ex art. 92, comma
2, c.p.c. l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudi-
zio (fase monitoria e fase di opposizione).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste, in via definiti-
va, a carico di parte opposta.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 28 novembre 2025
Il Giudice
AD OL
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
firma digitale dal Giudice AD OL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 novembre 2025, davanti al Giudice AD OL,
chiamata la causa iscritta al n. 1425/2021 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
NI RI AR per e l'avv. Sissi Controparte_1
Termini, in sostituzione dell'Avv. RA, per Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Termini chiede la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Fran-
CE RA ex art. 93 c.p.c., dichiaratosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AD OL
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:42, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AD Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1425/2021 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anto-
nio RI AR ( per procura allegata Email_1
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FranCE
RA ( per procura in calce al Email_2
ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 6083/2020 del Tribunale di Palermo
depositato il 16 dicembre 2020;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di Controparte_3
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato verte sull'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6083/2020 di questo Tribunale
[...]
(depositato in data 16 dicembre 2020 e notificato in pari data), con cui si
è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di € 27.200,00 a titolo di corrispettivo per lavori edili esegui-
ti sullo stabile di Via Zagara n. 1, a IC di cui alle offerte economi-
che prot. n. 1913594 e n.1914851 del 19 giugno 2019 (oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio).
❖❖❖
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giu-
risprudenziale ormai consolidato (Cass. Civ. SS.UU., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova conte-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
nuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova,
dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. Civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie in esame, l'opposta non ha assolto pienamente al pro-
prio onere probatorio.
Invero va rilevato che il fascicolo di parte opposta depositato con la comparsa di costituzione e risposta è privo di riscontri probatori avendo quest'ultima omesso il deposito del fascicolo monitorio.
Ne consegue, pertanto, che il giudizio di opposizione va definito in virtù
della sola documentazione presente in atti (Cass. civ. 8/1/2020 n. 127)
che, nel caso in esame, risulta insufficiente a fornire adeguata prova dei fatti costitutivi del diritto azionato in sede di giudizio monitorio.
Infatti, mentre la sussistenza del rapporto di appalto inter partes non è
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
oggetto di contestazione, essendo stata anzi pacificamente ammessa da entrambe le parti, non è stato possibile – anche alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio – accertare le “reciproche poste dare/avere
[per] la mancanza di idonea documentazione agli atti” atteso che “la docu-
mentazione … è assolutamente assente. In particolare, non sono presenti le
fatture emesse dall'impresa opposta, né ricevute di pagamento della parte
opponente” [cfr. relazione peritale, Ing. pag. 21 e 25]. Per_1
È rimasta altresì priva di valido supporto probatorio anche la circo-
stanza (decisiva ai fini del decidere) se nelle more dell'esecuzione dei lavo-
ri sia intervenuta o meno una variante e se questa sia stata condivisa tra le parti ovvero disposta unilateralmente da parte opposta. Invero,
quest'ultima ha dedotto che “nessuna variante in corso d'opera è stata
apportata unilateralmente ai contratti originariamente sottoscritti dalle par-
ti, così come ampiamente confermato dalla documentazione già versata in
atti, le opere sono state eseguite ed accettate da parte avversa senza rile-
vare sino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto alcunchè” [cfr. memoria conclusionale, pag. 2 e 3]. Mentre l'opponente ha sostenuto che “l'
[...]
pur avendo stipulato un contratto, nelle more della ri- Controparte_2
strutturazione, decideva in via del tutto singolare e d'imperio di non realiz-
zare quanto effettivamente proposto, riducendo notevolmente gli impegni
assunti sia in termini di adempimenti che di costi … né la Direzione dei La-
vori né la società opponente MAI autorizzarono tale variazione contrattuale”
[cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 4].
Tale onere probatorio non può dirsi assolto dalla – come detto – carente produzione documentale né può dirsi colmato dalle dichiarazioni rese dai
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
testi escussi che hanno fornito versioni tra loro assolutamente contra-
stanti e inconciliabili [cfr. verbali di udienza].
Invero il teste ha precisato “Non ho mai autorizzato Testimone_1
alcuna variazione dei lavori rispetto a quelli descritti nei documenti che mi
vengono esibiti (doc. allegati all'atto di citazione in opposizione) e che con-
fermo” [cfr. verbale di udienza del 15 novembre 2022]. E ancora dal teste Tes_2
che ha a sua volta precisato “Sono Ingegnere e ho collaborato fi-
[...]
no al 2019 con la Io ho proposto l'appalto a mio cognato (pro- CP_1
prietario dell'edificio oggetto di ristrutturazione) e personalmente ho seguito
i lavori … Non ho mai autorizzato alcuna variante. Non ho mai autorizzato alcuna variante … Non sono stati fatti lavori in variante …” [cfr. verbale di udienza cit.].
Tali affermazioni però risultano contradette dalle opposte dichiarazioni rese dal teste che ha dichiarato: “Sono il responsabile Testimone_3
area di Edilizia Acrobatica e mi occupo della programmazione ed esecuzio-
ne di tutti i cantieri nella città di Palermo. Conosco i preventivi formulati
dall'Azienda una volta che gli stessi diventano esecutivi e devono trovare
attuazione. Ho seguito personalmente i lavori di Via NG a IC e
riconosco i preventivi che mi vengono esibiti … Io mi sono sempre relaziona-
to e ho considerato come tale l'ing. … In corso di esecuzio- Testimone_2
ne dei lavori (nel corso della prima settimana) ci siamo accorti che la parte
commerciale della nostra Azienda aveva effettuato un preventivo sbagliato
che non avrebbe coperto i costi. Per questo motivo abbiamo sospeso i lavori,
abbiamo convocato in cantiere il geometra e l'ing. e pro- CP_4 Tes_2
poste una serie di variazioni rispetto a quanto preventivato per potere defi-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
nire i lavori. Le variazioni sono state accetta e il geometra e l'ing. CP_4
ci hanno chiesto di riprendere subito i lavori … L'accettazione del- Tes_2
le varianti è stata fatta verbalmente in cantiere. Non ricordo se sia anche
seguita un'accettazione scritta perché della parte documentale non mi oc-
cupo io … Le motivazioni delle proposte varianti sono state comunicate al-
tresì ai committenti nelle persone del geometra e dell'ing. CP_4 CP_5
[...
Sono state accettate perché era interesse di tutti chiudere i lavori …
Quando sono state proposte ed accettate le varianti, in cantiere eravamo
presenti in 4: il geometra , l'ing. il signor ed io. CP_4 Tes_2 CP_6
Non ricordo la data esatta di questo incontro” [cfr. verbale di udienza cit.].
La sottoscrizione di una variante condivisa tra le parti – come sostenu-
to da parte opposta - è risultata ancora confermata dal teste Tes_4
che ha dichiarato: “Sono consulente commerciale e collaboro con la
[...]
ed ho personalmente eseguito il sopralluogo e redatto i Controparte_2
preventivi di spesa relativi all'appalto avente ad oggetto l'edificio di Via
NG a IC … stata sottoscritta alla mia presenza una modifica
contrattuale nella quale venivano esplicitamente elencate le lavorazioni in
variante. Non conosco le motivazioni che hanno indotto a questa variazione
perché dell'aspetto tecnico si occupa l'ing. …” [cfr. verbale di udienza Tes_3
cit.].
Orbene, l'evidente conflitto tra le suddette dichiarazioni testimoniali, in assenza di elementi per ritenere l'una maggiormente attendibile dell'altra,
è destinato a ripercuotersi in danno di parte attrice/opposta. La Suprema
Corte, infatti, ha più volte precisato che “qualora il giudice del merito ri-
tenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testi-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
moni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convin-
cimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato og-
gettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza
necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente mo-
tivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultan-
ze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della do-
manda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla
quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto
della domanda da questa proposta” (Cass. civ. n. 4773/2015; così anche
Cass. civ. n. 3468/2010, n. 26926/2009 e n. 6760/2003).
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, consegue, quale ine-
vitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 6083/2020, dal momento che il fatto costitutivo del credito invocato da è rimasto privo di idoneo supporto Controparte_3
probatorio.
❖❖❖
Va da ultimo respinta la domanda di condanna avanzata dall'opposta nei riguardi dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero - posto che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una forma particolare di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave – il non accoglimento delle domande proposte dall'opposta, implica conseguentemente il rigetto della domanda dalla stessa formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per carenza del presupposto per la configurazione della responsabilità processuale aggravata (soccombenza totale;
cfr. Cass. civ.,
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
II, Ord. 9/2/2022 n. 4202 secondo cui la condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non è possibile, neppure, in caso di soccombenza reciproca delle parti).
❖❖❖
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione,
a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte:
Cass. Civ., II, 3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudi-
zio, in considerazione dell'esito finale della controversia (e, segnatamente delle motivazioni che hanno indotto alla revoca del Decreto Ingiuntivo)
nonché comunque dell'accertata esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, appare equo a questo giudice di disporre ex art. 92, comma
2, c.p.c. l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudi-
zio (fase monitoria e fase di opposizione).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste, in via definiti-
va, a carico di parte opposta.
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Così deciso a Palermo, il 28 novembre 2025
Il Giudice
AD OL
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
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firma digitale dal Giudice AD OL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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