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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1077/2022, avente a oggetto “mutuo” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grosseto, viale Porciatti n. 38, presso lo studio degli avv.ti Teresa Sartori Fontana
Antonelli e Alessandro Pianigiani, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Controparte_1 C.F._2 via Mazzini n. 122, presso lo studio dell'avv. Loredana Luiso, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 221/20 (RG: 666/2022), emesso dal Tribunale di Grosseto in data 5.4.2022 in favore di per la somma di € 27.400,00, quale credito nascente da un Controparte_1 prestito personale erogato nel 2018 al padre dell'ingiunta, deceduto nell'anno 2021.
pagina 1 di 6 Impugnato detto titolo giudiziale, la sig.ra ne eccepiva preliminarmente la Pt_1 inefficacia/inesistenza della notifica, deducendo come il legale di controparte avesse autenticato la mera fotocopia priva di alcuni elementi fondamentali per l'identificazione del provvedimento;
quanto al merito, eccepiva la falsità materiale e ideologica dell'atto di riconoscimento di debito allegato in monitorio, assumendo comunque il mancato avveramento della condizione da cui sarebbe dipesa l'obbligazione restitutoria.
Si costituiva in giudizio la sig.ra per chiedere il rigetto dell'opposizione, giacché CP_1 infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento della CTU grafologica e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
25.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Ante litem, deve ritenersi infondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'attrice riguardo alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'attrice ha disconosciuto, ex art. 23 del D.Lgs. 2005/1982, la conformità all'originale della copia autenticata del decreto che le è stata notificata, evidenziando come il difensore di controparte avesse autenticato (non l'originale presente nel fascicolo telematico, bensì) la fotocopia pervenutale tramite la cancelleria, priva di alcuni elementi fondamentali per l'identificazione del provvedimento.
Ciò malgrado, deve rilevarsi come il decreto ingiuntivo notificato in copia autenticata dall'avvocato, ma priva di numero, è un duplicato informatico anziché copia informatica, estratta in remoto dall'avvocato dal registro informatico visibile dal proprio computer.
Il duplicato informatico altro non è che un file identico a un altro file anche dal punto di vista informatico, cioè dei bit di cui è formato (l'art. 1, i-quinquies del CAD lo definisce come “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”).
Ciò, però, non significa che tali documenti, se stampati, non possano essere autenticati e utilizzabili per le notificazioni tradizionali: essi, infatti, costituiscono pur sempre “copie analogiche” dei documenti informatici estratti dai registri informatici. L'aver generato una stampa da un duplicato anziché di copia informatica non integra vizio alcuno, ma mera pagina 2 di 6 irregolarità, nella misura in cui vi sia stata attestazione di conformità e l'atto sia effettivamente riferibile alle parti direttamente individuate nel ricorso e nel decreto ingiuntivo stesso;
ciò in quanto in linea di principio, la conoscenza del testo integrale del ricorso e del decreto nella copia notificata, consente il pieno svolgimento del diritto di difesa.
Nella fattispecie, la notifica del decreto ingiuntivo ha consentito il pieno svolgimento dei diritti di difesa e in effetti la parte, nel dedurre un vizio formale, nulla ha aggiunto circa il pregiudizio che ne avrebbe sofferto dalla mancata indicazione del numero progressivo del decreto notificatole, talché l'eccezione va respinta.
Quanto al merito del contenzioso, giova preliminarmente osservare che la convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha riproposto le istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio, di talché le stesse devono reputarsi tacitamente rinunciate (cfr. ex plurimis Cass. n. 3229/2019).
Per converso, vanno ritenute inammissibili quelle ribadite dall'attrice, giacché vertenti su circostanze documentali, o generiche, o comunque irrilevanti ai fini del decidere, in quanto l'opposizione si ritiene fondata per le ragioni di cui appresso. ha agito in monitorio per vedersi corrispondere da figlia Controparte_1 Parte_1 ed erede di deceduto nel 2021, la somma di € 27.400,00 asseritamente Persona_1 prestata al de cuius nel 2018.
A fondamento della propria domanda, ha depositato un atto di riconoscimento di debito apparentemente riferibile a del seguente tenore (all. 1 del ricorso): Persona_1
“Io sottoscritto (…) dichiaro di aver ricevuto in pre=stito dalla mia Persona_1 compagna (…) l'importo complessivo di E. 27.400,00 Controparte_1
(ventisette=milaquattrocento), che restituirò alla vendita di una mia proprietà in zona industria=le , in via dell'agricoltura a Follonica.
Follonica, 9 luglio 2018
In fede ,
. Persona_1
L'attrice ha eccepito la falsità materiale e ideologica dell'atto citato, negando che la firma ivi apposta fosse riconducibile al padre e supponendo, in alternativa, la redazione ad opera della convenuta di un foglio bianco precedentemente firmato dal de cuius.
Sul primo aspetto, occorre considerare le risultanze della CTU espletata in corso di causa, ritenute meritevoli d'essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto pagina 3 di 6 immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un iter espositivo congruamente e ampiamente motivato.
Il perito nominato dal Tribunale, nel rispondere al quesito assegnatogli e comparando la firma apposta sul documento in esame con le altre scritture rinvenute in originale certamente riconducibili al sig. ha categoricamente escluso la paternità a Persona_1 della sottoscrizione apposta sul documento allegato dalla al Persona_1 CP_1 ricorso monitorio (pag. 48 della CTU).
Al riguardo giova rammentare che, sebbene la CTU non costituisca in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, essa può tuttavia assurgere al rango di fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione quando si risolve nell'accertamento di circostanze rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (cfr. ex plurimis Cass. n. 1020/2006): nel caso di specie, il tipo di verifiche demandante al tecnico - ossia l'attribuibilità di una firma a una certa persona - si risolvono in valutazioni e ricostruzioni tecniche che non possono essere rimesse, per la loro necessaria e specifica preparazione e qualificazione, alle nozioni che il comune giudice può avere, anche alla luce dell'esaustiva indicazione dei criteri utilizzati dal tecnico per la redazione dell'elaborato.
Stando così le cose, il contenuto e le conclusioni della CTU sono integralmente condivise e richiamate dal Tribunale, atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis Cass. n. 5229/2011). Non colgono, poi, nel segno le critiche rivolte all'elaborato a vario titolo dal difensore della convenuta, le quali, peraltro, appaiono orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi discordanza da dati fattuali - anche, si ribadisce, all'esito delle abbondanti repliche formulate dal CTU alle osservazioni del consulente di parte - e dovendo rilevarsi che le critiche redatte dal difensore della parte sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità (cfr. Cass. n. 8297/2005).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve ritenersi dimostrata la falsità della pagina 4 di 6 sottoscrizione apposta sull'atto di riconoscimento di debito allegato al ricorso monitorio da Controparte_1
L'inutilizzabilità del documento controverso, conduce all'inevitabile rigetto della domanda ingiunzionale, sia per inoperatività del meccanismo dell'astrazione processuale della
"causa debendi" sotteso all'art. 1988 c.c., sia per la carenza di prova sui fatti costitutivi del contratto di mutuo asseritamente intercorso fra e Persona_1 Controparte_1
Difatti, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, colui che chiede la restituzione di somme (nella sua prospettazione) date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, co. 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. ex plurimis Cass. n. 4578/2022).
Nel caso concreto, il difetto di prova sulla consegna delle somme rivendicate in giudizio dalla e sull'asserita fonte negoziale dell'obbligazione restitutoria, vale a CP_1 escludere in radice la fondatezza della domanda avanzata dalla convenuta, e la produzione in giudizio di un documento falso giustifica altresì la sua condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c..
Tale norma, infatti, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 5% del credito ingiunto. È, infatti, da ritenersi che il danno creato dall'abuso del processo incida non sul profilo delle spese di lite in sé, ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello pagina 5 di 6 strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
Le spese della CTU, liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 221/20 (RG:
666/2022), emesso dal Tribunale di Grosseto in data 5.4.2022;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
286,00 per esborsi, ed € 6.713,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) sul compenso;
1) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice l'ulteriore somma di € 1.370,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.;
3) pone le spese di CTU, liquidate in atti, definitivamente a carico della convenuta.
Grosseto 17.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1077/2022, avente a oggetto “mutuo” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grosseto, viale Porciatti n. 38, presso lo studio degli avv.ti Teresa Sartori Fontana
Antonelli e Alessandro Pianigiani, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Controparte_1 C.F._2 via Mazzini n. 122, presso lo studio dell'avv. Loredana Luiso, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 221/20 (RG: 666/2022), emesso dal Tribunale di Grosseto in data 5.4.2022 in favore di per la somma di € 27.400,00, quale credito nascente da un Controparte_1 prestito personale erogato nel 2018 al padre dell'ingiunta, deceduto nell'anno 2021.
pagina 1 di 6 Impugnato detto titolo giudiziale, la sig.ra ne eccepiva preliminarmente la Pt_1 inefficacia/inesistenza della notifica, deducendo come il legale di controparte avesse autenticato la mera fotocopia priva di alcuni elementi fondamentali per l'identificazione del provvedimento;
quanto al merito, eccepiva la falsità materiale e ideologica dell'atto di riconoscimento di debito allegato in monitorio, assumendo comunque il mancato avveramento della condizione da cui sarebbe dipesa l'obbligazione restitutoria.
Si costituiva in giudizio la sig.ra per chiedere il rigetto dell'opposizione, giacché CP_1 infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento della CTU grafologica e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
25.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Ante litem, deve ritenersi infondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'attrice riguardo alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'attrice ha disconosciuto, ex art. 23 del D.Lgs. 2005/1982, la conformità all'originale della copia autenticata del decreto che le è stata notificata, evidenziando come il difensore di controparte avesse autenticato (non l'originale presente nel fascicolo telematico, bensì) la fotocopia pervenutale tramite la cancelleria, priva di alcuni elementi fondamentali per l'identificazione del provvedimento.
Ciò malgrado, deve rilevarsi come il decreto ingiuntivo notificato in copia autenticata dall'avvocato, ma priva di numero, è un duplicato informatico anziché copia informatica, estratta in remoto dall'avvocato dal registro informatico visibile dal proprio computer.
Il duplicato informatico altro non è che un file identico a un altro file anche dal punto di vista informatico, cioè dei bit di cui è formato (l'art. 1, i-quinquies del CAD lo definisce come “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”).
Ciò, però, non significa che tali documenti, se stampati, non possano essere autenticati e utilizzabili per le notificazioni tradizionali: essi, infatti, costituiscono pur sempre “copie analogiche” dei documenti informatici estratti dai registri informatici. L'aver generato una stampa da un duplicato anziché di copia informatica non integra vizio alcuno, ma mera pagina 2 di 6 irregolarità, nella misura in cui vi sia stata attestazione di conformità e l'atto sia effettivamente riferibile alle parti direttamente individuate nel ricorso e nel decreto ingiuntivo stesso;
ciò in quanto in linea di principio, la conoscenza del testo integrale del ricorso e del decreto nella copia notificata, consente il pieno svolgimento del diritto di difesa.
Nella fattispecie, la notifica del decreto ingiuntivo ha consentito il pieno svolgimento dei diritti di difesa e in effetti la parte, nel dedurre un vizio formale, nulla ha aggiunto circa il pregiudizio che ne avrebbe sofferto dalla mancata indicazione del numero progressivo del decreto notificatole, talché l'eccezione va respinta.
Quanto al merito del contenzioso, giova preliminarmente osservare che la convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha riproposto le istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio, di talché le stesse devono reputarsi tacitamente rinunciate (cfr. ex plurimis Cass. n. 3229/2019).
Per converso, vanno ritenute inammissibili quelle ribadite dall'attrice, giacché vertenti su circostanze documentali, o generiche, o comunque irrilevanti ai fini del decidere, in quanto l'opposizione si ritiene fondata per le ragioni di cui appresso. ha agito in monitorio per vedersi corrispondere da figlia Controparte_1 Parte_1 ed erede di deceduto nel 2021, la somma di € 27.400,00 asseritamente Persona_1 prestata al de cuius nel 2018.
A fondamento della propria domanda, ha depositato un atto di riconoscimento di debito apparentemente riferibile a del seguente tenore (all. 1 del ricorso): Persona_1
“Io sottoscritto (…) dichiaro di aver ricevuto in pre=stito dalla mia Persona_1 compagna (…) l'importo complessivo di E. 27.400,00 Controparte_1
(ventisette=milaquattrocento), che restituirò alla vendita di una mia proprietà in zona industria=le , in via dell'agricoltura a Follonica.
Follonica, 9 luglio 2018
In fede ,
. Persona_1
L'attrice ha eccepito la falsità materiale e ideologica dell'atto citato, negando che la firma ivi apposta fosse riconducibile al padre e supponendo, in alternativa, la redazione ad opera della convenuta di un foglio bianco precedentemente firmato dal de cuius.
Sul primo aspetto, occorre considerare le risultanze della CTU espletata in corso di causa, ritenute meritevoli d'essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto pagina 3 di 6 immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un iter espositivo congruamente e ampiamente motivato.
Il perito nominato dal Tribunale, nel rispondere al quesito assegnatogli e comparando la firma apposta sul documento in esame con le altre scritture rinvenute in originale certamente riconducibili al sig. ha categoricamente escluso la paternità a Persona_1 della sottoscrizione apposta sul documento allegato dalla al Persona_1 CP_1 ricorso monitorio (pag. 48 della CTU).
Al riguardo giova rammentare che, sebbene la CTU non costituisca in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, essa può tuttavia assurgere al rango di fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione quando si risolve nell'accertamento di circostanze rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (cfr. ex plurimis Cass. n. 1020/2006): nel caso di specie, il tipo di verifiche demandante al tecnico - ossia l'attribuibilità di una firma a una certa persona - si risolvono in valutazioni e ricostruzioni tecniche che non possono essere rimesse, per la loro necessaria e specifica preparazione e qualificazione, alle nozioni che il comune giudice può avere, anche alla luce dell'esaustiva indicazione dei criteri utilizzati dal tecnico per la redazione dell'elaborato.
Stando così le cose, il contenuto e le conclusioni della CTU sono integralmente condivise e richiamate dal Tribunale, atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis Cass. n. 5229/2011). Non colgono, poi, nel segno le critiche rivolte all'elaborato a vario titolo dal difensore della convenuta, le quali, peraltro, appaiono orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi discordanza da dati fattuali - anche, si ribadisce, all'esito delle abbondanti repliche formulate dal CTU alle osservazioni del consulente di parte - e dovendo rilevarsi che le critiche redatte dal difensore della parte sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità (cfr. Cass. n. 8297/2005).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve ritenersi dimostrata la falsità della pagina 4 di 6 sottoscrizione apposta sull'atto di riconoscimento di debito allegato al ricorso monitorio da Controparte_1
L'inutilizzabilità del documento controverso, conduce all'inevitabile rigetto della domanda ingiunzionale, sia per inoperatività del meccanismo dell'astrazione processuale della
"causa debendi" sotteso all'art. 1988 c.c., sia per la carenza di prova sui fatti costitutivi del contratto di mutuo asseritamente intercorso fra e Persona_1 Controparte_1
Difatti, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, colui che chiede la restituzione di somme (nella sua prospettazione) date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, co. 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. ex plurimis Cass. n. 4578/2022).
Nel caso concreto, il difetto di prova sulla consegna delle somme rivendicate in giudizio dalla e sull'asserita fonte negoziale dell'obbligazione restitutoria, vale a CP_1 escludere in radice la fondatezza della domanda avanzata dalla convenuta, e la produzione in giudizio di un documento falso giustifica altresì la sua condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c..
Tale norma, infatti, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 5% del credito ingiunto. È, infatti, da ritenersi che il danno creato dall'abuso del processo incida non sul profilo delle spese di lite in sé, ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello pagina 5 di 6 strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
Le spese della CTU, liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 221/20 (RG:
666/2022), emesso dal Tribunale di Grosseto in data 5.4.2022;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
286,00 per esborsi, ed € 6.713,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) sul compenso;
1) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice l'ulteriore somma di € 1.370,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.;
3) pone le spese di CTU, liquidate in atti, definitivamente a carico della convenuta.
Grosseto 17.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
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