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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 19/05/2025 N. 2715/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro, alle ore 13.14, in collegamento con parte ricorrente ed il difensore avv.to SGHERRI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SGHERRI FREDI;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in 20121 - Milano, Via Monte Napoleone n. 9 RESISTENTE contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4.3.25
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle conclusioni di seguito ritrascritte: “Voglia l'ill.mo Giudice del Lavoro adito: 1) in tesi, NEL MERITO, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione delle disposizioni di legge e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla alla Controparte_1 ricorrente con lettera del 30.07.2024 e, per l'effetto, in applicazione delle norme di legge, condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima di n. 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti;
2) in tesi, SEMPRE NEL MERITO per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione delle procedura prevista dalla legge e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla al ricorrente con lettera del Controparte_1
30.07.2024 e per l'effetto, condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura massima di n. 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti. Sempre con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge. 3) in tesi, SEMPRE NEL MERITO, condannare, ulteriormente in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta delle resistente, in Euro 3.000, con rivalutazione ed interessi;
4) in tesi, SEMPRE NEL MERITO, accertare il diverso inquadramento della ricorrente dal 5° al 4° livello, dal 2019 al 2024, per le motivazioni sopra esposte e dichiarare il suo diritto a percepire la differenza retributiva totale, per cinque anni, pari ad € 5.028,52 e, per l'effetto condannare la in p.l.r.p.t. al pagamento di tale somma, o Controparte_1 quella diversa ritenuta di giustizia, in favore della Sig.ra per le motivazioni di cui in premessa;
5) in Parte_1 ipotesi, accertare e dichiarare in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento comunicato dal datore di lavoro con la lettera del 30.07.2024 alla ricorrente Sig.ra e, per l'effetto, condannare la al Parte_1 Parte_2 pagamento di una somma in denaro ritenuta di giustizia dall'odierno Giudicante, in risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna ricorrente in conseguenza dell'illegittimo licenziamento subito;
6) in ogni caso, di cui ai punti da 1) a 5) riconosciuta l'illegittimità del licenziamento e la congruità delle differenze retributive dovute dalla resistente ed a cui la lavoratrice ha diritto, condannare il datore di lavoro in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese del presente Controparte_1 giudizio, compensi professionali, spese generali, oltre IVA e CAP come per legge”. Pur ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, mediante regolare notifica, la resistente non si è costituita, sicché, alla udienza del 19.5.2025, ne è stata dichiarata la contumacia. Tanto premesso si rileva quanto segue. La ricorrente risulta assunta in data 13.11.2017 dalla con contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato, inizialmente con orario part time di 20 ore settimanali (in data 19.12.2019 aumentato a 25 ore settimanali), con la qualifica di impiegata e inquadramento al V livello del CCNL COMMERCIO. Con lettera raccomandata a.r. del 30.7.24 la convenuta ha comunicato alla ricorrente l'immediato recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo a cagione della decisione di sopprimere la sua mansione (cfr. doc. 2 prodotto). La lavoratrice ha provveduto ad impugnare il licenziamento in questione già in data 13.9.24 (cfr doc 7 prodotto). Tanto premesso, e con riferimento ai soli profili relativi al licenziamento per cui è causa, si rileva quanto segue. La lavoratrice si duole della ingiustificatezza del licenziamento 'in tronco' comminato ai suoi danni;
ciò per non essere stata affatto soppressa la mansione cui ella risultava addetta, come invece indicato dalla datrice nella comunicazione di recesso. Secondo quanto dedotto dalla ricorrente la convenuta risultava avere in forze, quale unica dipendente, proprio la sig.ra sicchè, Pt_1 successivamente al licenziamento, sarebbe stata semplicemente assunta una nuova risorsa in sostituzione della dipendente licenziata. Giova sin da subito precisare come parte ricorrente non operi nel proprio ricorso alcun riferimento normativo. Quanto alle conseguenze di un eventuale accoglimento della impugnativa, non solo le conclusioni del ricorso non appaiono gradate (essendo richiesta al contempo la reintegra, il riconoscimento di una indennità risarcitoria di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto ed un risarcimento del danno non patrimoniale equitativo di 3000 euro) ma nemmeno appaiono correlate ad allegazioni in fatto o in diritto che possano in qualche modo giustificarle. Nel silenzio del ricorso, appare per vero di solare evidenza che, la tutela dell'art 18 St. Lav., così come modificato dalla L.92/2012, non sia ratione temporis applicabile al rapporto di lavoro per il quale è causa.
2 Secondo le stesse allegazioni della lavoratrice la assunzione alle dipendenze della convenuta sarebbe avvenuta il 13.11.2017. Tanto rende evidente come nella presente controversia, debba farsi applicazione del Dlgs 23/2015, non essendo la fattispecie di causa inclusa nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e sue successive modificazioni. Ciò in piana applicazione del noto principio dello iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, che “fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 12943/2012) Come già anticipato, in ricorso viene unicamente denunciata la ingiustificatezza/illegittimità del licenziamento, non essendo dedotta né argomentata la sua nullità, discriminatorietà, ritorsività. L'eventuale accoglimento della impugnativa del licenziamento non potrà dunque che comportare le conseguenze previste dall'art. 3 comma I in combinato disposto con l'art 9 del Dlgs 23/2015; ciò avuto riguardo al fatto che la resistente, come peraltro dedotto anche in ricorso (ed evincibile dalla visura in atti) risulta avere alle proprie dipendenze un unico dipendente. In tema di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come ben può qualificarsi il licenziamento per cui è causa, occorre chiarire che, ai sensi dell'art V della L.604/1966, grava senz'altro sul datore di lavoro l'onere della prova in ordine ai suoi presupposti. Questi dovrà pertanto offrire in giudizio prova della esistenza delle addotte ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, nonché della impossibilità di reimpiego del lavoratore (c.d. obbligo di repechage). Si rammenta che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed imponenti un'effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che essa è espressione della libertà' di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. Ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato (anche attraverso l'esternalizzazione o terziarizzazione di compiti o servizi, o la redistribuzione delle mansioni relative al posto soppresso: Cass. n. 21282/2006), sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23222/2010; nn. 13021/2001; 2121/2004; 21282/2006) nonché l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale (Cass. civ. sez. lav. n. 19616/2011). Consegue che, in specie, la resistente era onerata di dimostrare a) la reale sussistenza delle motivazioni addotte per il licenziamento e l'incidenza delle stesse sulla scelta della ricorrente quale lavoratore da licenziare, anche tenuto conto dei criteri di buona fede che debbono informare la scelta dell'imprenditore; b) l'effettività del riassetto organizzativo operato;
c) l'impossibilità di ricollocare
3 utilmente il ricorrente nell'organizzazione aziendale, risultante anche dalla mancata assunzione per un congruo periodo di tempo di figure professionali con la stessa qualifica. In specie, quanto alla dimostrazione in ordine effettività delle motivazioni addotte per il licenziamento ed incidenza delle stesse sulla riorganizzazione aziendale operata, si ritiene che, avuto riguardo al tenore della comunicazione di licenziamento, ove viene fatta riferimento ad una non meglio precisata decisione di sopprimere la sua mansione, non sia nemmeno possibile per la resistente fornire a posteriori alcuna dimostrazione. Ciò poiché, i motivi organizzativi in ipotesi a fondamento di tale decisione, non sono nemmeno menzionati in sede di comunicazione di licenziamento, non essendo all'evidenza ammessa la deduzione successiva, piuttosto che la dimostrazione in sede processuale di circostanze di fatto mai enunciate. Diversamente opinando si attribuirebbe alla datrice nell'ambito del successivo e solo eventuale giudizio di impugnazione del licenziamento, la possibilità di enucleare e ricostruire ex post circostanze mai dichiarate, nemmeno in linea di massima, e dunque tracciare, solo processualmente, confini e contenuti della contestata riorganizzazione. Secondo recente giurisprudenza della S.C., ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa;
ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta (Cass. civ. sez. lav. n. 25201/2016).
Sempre secondo la S.C., non vi è effettiva soppressione del posto di lavoro nel caso in cui avvenga una mera sostituzione del dipendente licenziato con altro lavoratore assunto a minor costo, perché retribuito meno per lo svolgimento di identiche mansioni (v. da ultimo Cass. n. 25201/2016 cit., nonché Cass. SS.UU. n. 3353 del 1994; conf. Cass. n. 3899 del 2001; Cass. n. 13516 del 2016, in motivazione, secondo cui quel che è vietato non è la ricerca del profitto mediante riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi (nell'ottica dell'art. 41 Cost., comma 1 la libertà di iniziativa economica è finalizzata alla ricerca del profitto), ma il perseguire il profitto (o il contenimento delle perdite) soltanto mediante un abbattimento del costo del lavoro realizzato con il puro e semplice licenziamento d'un dipendente che, a sua volta, non sia dovuto ad un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva, ma esclusivamente al bisogno di sostituirlo con un altro da retribuire di meno, malgrado l'identità (o la sostanziale equivalenza) delle mansioni). La S.C. ha, altresì, precisato che deve, comunque, sempre essere verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione. Ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento (sent. ult. cit.). Spetta, inoltre, al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore
4 incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (v. Cass. civ. sez. lav. N. 5592/2016; n. 12101/2016; n. 10018/2016; n. n. 20436/2016). Al fine di dimostrare l'impossibilità del repechage, il datore di lavoro deve dimostrare di non aver effettuato, per un congruo periodo di tempo, nuove assunzioni in qualifiche analoghe a quella del lavoratore licenziato (v. Cass. n. 17338/2016 e i precedenti ivi citati). Come già anticipato, la ricorrente è stata licenziata sulla scorta della seguente laconica motivazione: decisione di sopprimere la sua mansione. Il tenore della comunicazione di licenziamento non consente di individuare ragioni organizzative di sorta;
la riorganizzazione in effetti sembra ridursi al licenziamento della dipendente. Tantomeno potrebbe essere in questa sede dimostrato alcun nesso causale tra eventuale riorganizzazione e licenziamento, né dei motivi per i quali tale riorganizzazione ha comportato la scelta della ricorrente quale lavoratrice da licenziare, né del rispetto dei criteri di cui all'art. 1175 c.c. nella scelta del licenziando. La lavoratrice ha peraltro allegato di come le proprie mansioni sarebbero state non soppresse, bensì affidate, dopo il suo licenziamento, a diverso soggetto assunto ex novo. Tale circostanza appare verosimile (seppur non unicamente desumibile dalla visura camerale aggiornata depositata) e ciò in considerazione del fatto che, la ricorrente, sempre secondo la documentazione di causa, risulterebbe essere stata la sola ed unica dipendente della datrice in forza all'epoca. Sicché anche a prescindere dalla genericità della motivazione della comunicazione del licenziamento, la società resistente, nel rimanere contumace, non ha comunque dimostrato in giudizio l'effettiva soppressione del posto di lavoro della ricorrente, né l'assolvimento dell'obbligo di ripescaggio. Tanto appare sufficiente ai fini della dichiarazione di illegittimità del licenziamento. Ne consegue che, in considerazione della data di assunzione del ricorrente e della conseguente applicabilità del decreto legislativo 23 del 2015, viste le dimensioni della società convenuta che risulta impiegare meno di 15 dipendenti, l'illegittimità del licenziamento comporta le conseguenze di cui agli artt. 3 comma 1 e 9 del medesimo decreto legislativo. Il rapporto di lavoro va dichiarato estinto alla data del licenziamento, e la resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non superiore alle 6 mensilità.
Considerato che
la ricorrente è rimasta in servizio dal 13.11.17 al 30.7.2024, ossia per sei anni e 8 mesi circa, nonché avuto riguardo alle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la risoluzione, alla ricorrente vanno accordate 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR. Le residue domande svolte da parte ricorrente non sono invece fondate e vengono pertanto rigettate. Nella presente sede la ricorrente rivendica il proprio diritto al superiore inquadramento al IV livello del CCNL di riferimento (nemmeno prodotto) e ciò sin dalla assunzione. Incombe senza dubbio sul lavoratore/ricorrente anche l'onere di allegare e provare: a) il contenuto delle mansioni proprie delle qualifiche contrattuali di riferimento, avuto riguardo alla qualifica rivendicata, producendo il contratto collettivo invocato, comprensivo delle declaratorie relative ai diversi livelli e qualifiche;
b) il contenuto delle mansioni in concreto svolte, deducendo prova precostituite e costituende dalle quali possano desumersi gli elementi caratterizzanti di esse, onde possa essere operato il raffronto tra le declaratorie astratte e le mansioni concrete;
c) la corrispondenza, attraverso il predetto raffronto, delle mansioni concretamente svolte alla declaratoria della qualifica
5 superiore rivendicata (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav., 27 settembre 2010, n. 20272, Cass. Sez. lav. n. 28284/2009 e Cass. Sez. lav. n. 5128/2007). Tanto in coerenza con quanto affermato nel tempo dalla giurisprudenza della Cassazione la quale ha a più riprese chiarito come “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). Con riferimento ai criteri per il riconoscimento di un superiore inquadramento, è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto: Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Cass., n. 26234 del 30/10/2008). E ancora, affinché sia riconosciuto un determinato inquadramento contrattuale, occorre verificare che l'assegnazione alle mansioni corrispondenti «sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate da lavoratore interessato» (in tal senso peraltro: Cass. 27 dicembre 1999, n. 14569. Cfr. anche Cass. 23 gennaio 1985 n. 301 secondo cui «Il lavoratore non ha diritto alla qualifica superiore in base alle mansioni svolte, ove non dimostri la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica e, in particolare, che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità e l'esercizio di quella autonomia che sono proprie della qualifica rivendicata). Il lavoratore deve quindi allegare e provare circostanze specifiche idonee a dimostrare il contenuto concreto della prestazione di lavoro resa, onde consentire al Giudice di effettuare quell'opera di riconduzione della fattispecie concreta (le mansioni svolte) a quella astratta (il profilo professionale rivendicato). A supporto della pretesa vengono unicamente elencate tutta una serie di attività, di cui la lavoratrice afferma essersi da sempre dovuta occupare;
non viene riportata né la declaratoria del livello di formale inquadramento, né quella del livello rivendicato;
non viene prodotto il CCNL Commercio di riferimento (in tali termini indicato nell'unico cedolino prodotto in giudizio) In difetto di qualsivoglia riferimento in ricorso alle declaratorie ed ai profili esemplificativi dell'inquadramento posseduto e rivendicato dalla lavoratrice non appare possibile compiere alcuna comparazione fra la declaratoria contrattuale assegnata e quella pretesa. La mera descrizione di attività svolte dalla lavoratrice cui si riduce il ricorso (in uno al quale non viene offerto nemmeno il CCNL di riferimento) non mette in condizione questo Giudice di procedere all'accertamento istruttorio, posto che non vengono nemmeno dedotti elementi minimi dai quali poter muovere ai fini della valutazione dello svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni riconducibili ad un qualunque livello del c.c.n.l. di settore invocato.
6 La irrimediabile genericità della domanda appare di per sé ostativa all'accoglimento. Nemmeno la domanda risarcitoria finalizzata al ristoro di un non meglio specificato danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 3000, appare meritevole di accoglimento. Come noto, grava sul danneggiato l'onere di una specifica allegazione di tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria, incombendo in capo al danneggiato stesso anche la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità. Il ricorso difetta della benché minima allegazione al riguardo. Né in narrativa, né in diritto, si rinvengono argomenti a supporto della domanda risarcitoria formulata nelle conclusioni rassegnate. Tale irrimediabile deficit di allegazione appare ostativo alla delibazione prima ancora che all'accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico della parte resistente contumace. La liquidazione avviene come da dispositivo, ex DM 55/2014, avuto riguardo alla natura documentale della controversia ed al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) Visti gli artt. 3 comma 1 e 9 d.lgs. 23/2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento ed accerta l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta in data 30.7.24;
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente di una indennità, non Controparte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge;
Milano, 19.5.25
Il Giudice Claudia Tosoni
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