CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1968/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari N.9 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240059052606000 CREDITO IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6052/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, con sede legale in Salerno, Indirizzo_1, codice fiscale e p. IVA P.IVA_1 ha proposto ricorso impugnando la cartella di pagamento n. 100 2024 00590526 06, a seguito di un controllo ex art. 36-bis per indebita compensazione del credito di imposta scaturente da carbon tax per mancato riconoscimento del credito d'imposta di cui al rigo RU24 dichiarato, per € 701,00 ma compensato per € 3.619,00. Deduce che non risulta alcuna indebita compensazione, atteso che in data
29/03/2024 sono stati inviati i Modelli Unico 2022 e 2021 integrativi con i quali sono stati riallineati i rispettivi quadri RU.
Risulta costituito l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato.
Nell'udienza del 24.09.2025, su richiesta congiunta delle parti per tentativo di conciliazione, la trattazione della causa veniva rinviata alla odierna udienza ove, preso atto che nessuna conciliazione è intervenuta, il
Giudice pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese", mentre invece deve essere scritto "Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese".
Dall'attento esame della documentazione in atti, in particolare dall'esame dei Modelli Unico 2022 e 2021 integrativi inviati dal contribuente e non specificamente contestati dall'Ufficio in sde di giudizio, risulta che nel 2020, sono state effettuate compensazioni per € 4.649,00 (RU24, col. 1) + € 9.163,00 (RU24, col. 2) mentre nel 2021 per € 3.619,00 (RU24, col. 1, si veda dettaglio come da cassetto fiscale). Come si evince dal rigo RU28 del Mod. Unico 2021, anno 2020, inviato il 29/03/2024, a fronte di un credito spettante di
€ 12.782,00, sono state effettuate compensazioni per € 9.163,00 (rigo RU24, col. 2), con conseguente credito d'imposta residuo per € 3.619,00 (rigo RU28), poi riportato nel Mod. Unico 2022, anno 2021.
Al riguardo, l'Ufficio allega agli atti "provvedimento di sgravio" del 16.04.2025 con cui rigetta l'istanza di annullamento tramite il canale Civis con la motivazione "Il credito carbon tax risulta compensato per complessivi euro 16.987,34 quindi non si evince credito da compensare", indicando tra la compensazioni asseritamente operate quella di importo pari ad euro 3.145,62 del 17.02.2020 per l'anno 2019, importo non ricompreso tra quelli indicati dal contribuente e desumibili dal cassetto fiscale per l'anno 2020, complessivamente pari ad euro 17.461,00 (4.679,00+9.163,00+3.691,00), senza nulla dedurre e provare in ordine alla compensazione asseritamente effettuata dal contribuente pari ad euro 3.145,62 del 17.02.2020, all'origine della discrepanza tra i conteggi effetuati dalle controparti.
Come già anticipato in premessa, il ricorso, in definitiva, deve essere integralmente accolto, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese", mentre invece deve essere scritto "Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese". Sotto tale ultimo profilo, considerato che le difformità della sentenza rispetto al dispositivo dovute a correzioni di errori materiali non determinano la nullità della sentenza medesima (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 14416/2004), ritiene il Collegio di poter disporre d'ufficio, già in sentenza, la correzione del predetto errore in quanto ciò risponde pienamente alle finalità della correzione e fa sì che vengano ad essere maggiormente rispettate le esigenze di celerità del processo ex art. 111 Cost., senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa, conservando le parti il proprio potere di esperire, ove lo ritengano, i previsti rimedi avverso la sentenza. Difatti, l'art. 287 c.
p.c., che consente ad istanza di parte di correggere l'errore di una sentenza già pubblicata, non contiene un espresso divieto di operare la correzione d'ufficio per il periodo precedente a tale momento, sicché risultano compatibili interpretazioni che, nel solco del citato art. 111 Cost., consentano di eliminare il vizio meramente formale già in sede di stesura della sentenza, senza necessità di riprodurlo (cosa che risulterebbe irrazionale), evitando in tal modo appesantimenti derivanti dalla necessaria attività di parte.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese in considerazione della difficoltà di ricostruzione in fatto delle circostanze controverse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1968/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari N.9 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240059052606000 CREDITO IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6052/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, con sede legale in Salerno, Indirizzo_1, codice fiscale e p. IVA P.IVA_1 ha proposto ricorso impugnando la cartella di pagamento n. 100 2024 00590526 06, a seguito di un controllo ex art. 36-bis per indebita compensazione del credito di imposta scaturente da carbon tax per mancato riconoscimento del credito d'imposta di cui al rigo RU24 dichiarato, per € 701,00 ma compensato per € 3.619,00. Deduce che non risulta alcuna indebita compensazione, atteso che in data
29/03/2024 sono stati inviati i Modelli Unico 2022 e 2021 integrativi con i quali sono stati riallineati i rispettivi quadri RU.
Risulta costituito l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato.
Nell'udienza del 24.09.2025, su richiesta congiunta delle parti per tentativo di conciliazione, la trattazione della causa veniva rinviata alla odierna udienza ove, preso atto che nessuna conciliazione è intervenuta, il
Giudice pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese", mentre invece deve essere scritto "Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese".
Dall'attento esame della documentazione in atti, in particolare dall'esame dei Modelli Unico 2022 e 2021 integrativi inviati dal contribuente e non specificamente contestati dall'Ufficio in sde di giudizio, risulta che nel 2020, sono state effettuate compensazioni per € 4.649,00 (RU24, col. 1) + € 9.163,00 (RU24, col. 2) mentre nel 2021 per € 3.619,00 (RU24, col. 1, si veda dettaglio come da cassetto fiscale). Come si evince dal rigo RU28 del Mod. Unico 2021, anno 2020, inviato il 29/03/2024, a fronte di un credito spettante di
€ 12.782,00, sono state effettuate compensazioni per € 9.163,00 (rigo RU24, col. 2), con conseguente credito d'imposta residuo per € 3.619,00 (rigo RU28), poi riportato nel Mod. Unico 2022, anno 2021.
Al riguardo, l'Ufficio allega agli atti "provvedimento di sgravio" del 16.04.2025 con cui rigetta l'istanza di annullamento tramite il canale Civis con la motivazione "Il credito carbon tax risulta compensato per complessivi euro 16.987,34 quindi non si evince credito da compensare", indicando tra la compensazioni asseritamente operate quella di importo pari ad euro 3.145,62 del 17.02.2020 per l'anno 2019, importo non ricompreso tra quelli indicati dal contribuente e desumibili dal cassetto fiscale per l'anno 2020, complessivamente pari ad euro 17.461,00 (4.679,00+9.163,00+3.691,00), senza nulla dedurre e provare in ordine alla compensazione asseritamente effettuata dal contribuente pari ad euro 3.145,62 del 17.02.2020, all'origine della discrepanza tra i conteggi effetuati dalle controparti.
Come già anticipato in premessa, il ricorso, in definitiva, deve essere integralmente accolto, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese", mentre invece deve essere scritto "Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese". Sotto tale ultimo profilo, considerato che le difformità della sentenza rispetto al dispositivo dovute a correzioni di errori materiali non determinano la nullità della sentenza medesima (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 14416/2004), ritiene il Collegio di poter disporre d'ufficio, già in sentenza, la correzione del predetto errore in quanto ciò risponde pienamente alle finalità della correzione e fa sì che vengano ad essere maggiormente rispettate le esigenze di celerità del processo ex art. 111 Cost., senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa, conservando le parti il proprio potere di esperire, ove lo ritengano, i previsti rimedi avverso la sentenza. Difatti, l'art. 287 c.
p.c., che consente ad istanza di parte di correggere l'errore di una sentenza già pubblicata, non contiene un espresso divieto di operare la correzione d'ufficio per il periodo precedente a tale momento, sicché risultano compatibili interpretazioni che, nel solco del citato art. 111 Cost., consentano di eliminare il vizio meramente formale già in sede di stesura della sentenza, senza necessità di riprodurlo (cosa che risulterebbe irrazionale), evitando in tal modo appesantimenti derivanti dalla necessaria attività di parte.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, compensando le spese in considerazione della difficoltà di ricostruzione in fatto delle circostanze controverse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese.