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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8452 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cinzia Lilliu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Lilliu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/01/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza o domicilio.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 manterrà attualmente quale luogo di residenza principale quello della madre, sito in Monserrato nella via Giulio Cesare n. 183.
3) I coniugi si impegnano a vendere la casa coniugale sopra menzionata quanto prima e, una volta estinto il mutuo residuo e gli altri prestiti contratti dai coniugi, a dividere in parti uguali il ricavato.
4) Tenuto conto che il figlio è oramai in età adolescenziale, i coniugi Per_1 concordano che costui potrà decidere liberamente i tempi di permanenza presso ciascun genitore, concordandoli direttamente con lui, così come potrà decidere presso quale genitore essere collocato stabilmente una volta venduta la casa.
Pag. 2 di 3 5) In considerazione della attuale situazione economica e lavorativa di entrambi i coniugi (la signora è assunta con contratto a tempo indeterminato come Pt_2 banconiera presso la società IsolaGas, mentre il sig. è assunto contratto a Pt_1 tempo indeterminato presso la dita Apice S.r.l. come operaio specializzato), costoro concordano che il genitore collocatario di percepirà in via Per_1 esclusiva l'assegno unico universale (attualmente percepito dal sig. e, Pt_1 tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, i genitori provvederanno in via diretta al suo mantenimento, mentre le spese straordinarie, che dovranno essere sostenute nel suo interesse, previamente concordate e documentate da chi le avrà sostenute (salvo l'urgenza), saranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50%.
6) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, tenuto conto della loro indipendenza economica.
7) I coniugi reciprocamente prestano sin da ora il proprio consenso per il rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8452 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cinzia Lilliu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Lilliu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/01/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza o domicilio.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 manterrà attualmente quale luogo di residenza principale quello della madre, sito in Monserrato nella via Giulio Cesare n. 183.
3) I coniugi si impegnano a vendere la casa coniugale sopra menzionata quanto prima e, una volta estinto il mutuo residuo e gli altri prestiti contratti dai coniugi, a dividere in parti uguali il ricavato.
4) Tenuto conto che il figlio è oramai in età adolescenziale, i coniugi Per_1 concordano che costui potrà decidere liberamente i tempi di permanenza presso ciascun genitore, concordandoli direttamente con lui, così come potrà decidere presso quale genitore essere collocato stabilmente una volta venduta la casa.
Pag. 2 di 3 5) In considerazione della attuale situazione economica e lavorativa di entrambi i coniugi (la signora è assunta con contratto a tempo indeterminato come Pt_2 banconiera presso la società IsolaGas, mentre il sig. è assunto contratto a Pt_1 tempo indeterminato presso la dita Apice S.r.l. come operaio specializzato), costoro concordano che il genitore collocatario di percepirà in via Per_1 esclusiva l'assegno unico universale (attualmente percepito dal sig. e, Pt_1 tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, i genitori provvederanno in via diretta al suo mantenimento, mentre le spese straordinarie, che dovranno essere sostenute nel suo interesse, previamente concordate e documentate da chi le avrà sostenute (salvo l'urgenza), saranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50%.
6) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, tenuto conto della loro indipendenza economica.
7) I coniugi reciprocamente prestano sin da ora il proprio consenso per il rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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