Art. 9.
Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.
L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
Per anzianita' assoluta s'intende il periodo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvi gli eventuali aumenti e detrazioni disposti a termini di legge; per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale tra i pari grado dello stesso ruolo.
Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.
L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
Per anzianita' assoluta s'intende il periodo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvi gli eventuali aumenti e detrazioni disposti a termini di legge; per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale tra i pari grado dello stesso ruolo.