Sentenza 13 giugno 1984
Massime • 2
L'inosservanza delle modalita' previste dall'art. 22 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 per l'introduzione del giudizio di appello impedisce la valida costituzione del rapporto processuale: la presentazione dell'appello non puo' essere costituita dalla notifica diretta alla controparte e dal successivo deposito dell'atto stesso presso la segreteria della commissione competente per la pronuncia, ne' la nullita' assoluta puo' essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte appellata.
Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'atto di gravame davanti alla commissione di secondo grado, che venga direttamente notificato dall'appellante e poi depositato presso la segreteria del giudice "ad quem", anziché presentato alla segreteria del giudice "a quo" e notificato su iniziativa della medesima, secondo le modalità fissate dall'art. 22 del citato decreto, è inammissibile, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale Costituzione della controparte, atteso che detta inammissibilità non consegue da un vizio dell'atto, suscettibile di sanatoria, ma da radicale estraneità dello stesso allo schema delineato dalla norma per l'introduzione del rapporto processuale d'impugnazione. ( V 3442/82, mass n 421419; ( V 1312/81, mass n 411913).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/1984, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 13 giugno 1984 |
Testo completo
Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'atto di gravame davanti alla commissione di secondo grado, che venga direttamente notificato dall'appellante e poi depositato presso la segreteria del giudice "ad quem", anziché presentato alla segreteria del giudice "a quo" e notificato su iniziativa della medesima, secondo le modalità fissate dall'art. 22 del citato decreto, è inammissibile, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale Costituzione della controparte, atteso che detta inammissibilità non consegue da un vizio dell'atto, suscettibile di sanatoria, ma da radicale estraneità dello stesso allo schema delineato dalla norma per l'introduzione del rapporto processuale d'impugnazione. ( V 3442/82, mass n 421419; ( V 1312/81, mass n 411913).*