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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1461/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, LA
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1230/2021 depositato il 26/02/2021
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3415/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 28/12/2020
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2010-150111 IVA-ALIQUOTE 2006
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2010-150111 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "Resistente_1" impugnò, innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina, l'estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento per debito € 22.010,27 verso l'Agenzia delle Entrate. Il ricorso, notificato alla Riscossione Sicilia s.p.a., premise che la cognizione del ruolo era avvenuta mediante visura presso l'Agente della riscossione e denunciò la mancata notificazione della cartella di pagamento nonché la maturata prescrizione del credito.
Il Giudice adìto, dopo avere dichiarato la contumacia dell'Agente della riscossione, ha accolto il ricorso per maturata prescrizione del credito.
La Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto appello, anzitutto contestando la statuizione di sua mancata costituzione e, poi, argomentando con documentazione l'avvenuta notificazione della cartella presupposta.
Si è costituito l'appellata Contribuente con atto di mera forma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo a causa di sopravvenuta norma che vieta l'impugnazione degli estratti di ruolo, tranne eccezioni cui la fattispecie non è riconducibile.
Invero, il comma 4-bis dell'articolo 12 del D.p.r. n. 602/1973 (introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021) ha stabilito che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, co. 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, co. 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M.E.F. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione».
Pertanto, le ipotesi legali di eccezionale ammissibilità dell'impugnazione consistono: - nella partecipazione ad una gara di appalto;
- nel blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
- nella perdita di un beneficio nei rapporti con questa stessa.
Questo novero di eccezioni è stato impinguato dall'art. 12 del D.lgs. n. 110/2024, con l'inserimento delle tre seguenti ulteriori ipotesi: nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs n.14/2019; - in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati - nell'ambito della cessione di azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del Dlgs
n. 472/1997 (lettere d), e) ed f) del novellato articolo 12, comma 4-bis del Dpr n. 602/1973). Ne consegue che il ricorso alla Corte di giustizia tributaria rimarrebbe ammissibile, alle stesse condizioni sopra indicate, anche in queste tre nuove»> ipotesi.
La fattispecie in esame non risulta rientrare nel novero delle descritte eccezioni, stando al contenuto del ricorso introduttivo che, infatti, non dà atto di cogliere nella posizione e nella vicenda della Ricorrente alcuna delle elencate ipotesi legali. Donde l'inammissibilità dell'impugnazione.
Non osta a questa conclusione l'antecedenza del ricorso (2019) rispetto all'entrata in vigore del citato D.L.
n. 146/2021. Ciò perché la novella legislativa recante il divieto di impugnazione degli estratti di ruolo è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità valevole anche per i giudizi promossi anteriormente e pendenti, nei quali potrà evitarsi la pronuncia di inammissibilità soltanto dimostrando la ricorrenza di una delle citate eccezioni. Infatti:
Non viola alcun precetto costituzionale ed eurocomunitario, l'art.
3-bis del d.l. n. 146/2015 che consente di contestare l'omessa notifica delle cartelle descritte in un estratto di ruolo solo in coincidenza con gli specifici pregiudizi enunciati in tale disposizione. Quest'ultima non costituisce interpretazione autentica e non ha valore retroattivo ma, nei processi pendenti, il contribuente, servendosi della rimessione in termini, dovrà provare le ragioni del pregiudizio al momento dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. Unite, 06/09/2022, n.
26283).
Dato che, come visto, non v'è nel presente grado del giudizio alcuna deduzione del Contribuente rappresentativa di eccezioni di sorta;
e, del resto, non figura negli atti del primo processo alcun elemento militante in tal senso, la Corte deve confermare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Tale conclusione non toglie il dovere della Corte di riconoscere, in accoglimento della prima doglianza d'appello, la rituale presenza in primo grado dell'Agente della riscossione, il quale infatti – diversamente dall'assunto del primo Giudice - risultò costituito con controdeduzioni e documenti versati in causa addì 7 settembre 2020, ossia anticipando di trentasei giorni l'udienza svoltasi addì 13 ottobre 2020.
Vanno compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in ragione della posteriorità della ragione di inammissibilità rispetto all'instaurazione della vertenza.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1230/2021 r.g., lo accoglie, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo n. 2381/2919 r.g. e annulla la qui esaminata sentenza n. 3415/2020 del
13.10.2020 depositata addì 28.12.2020; compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Il LA Il Presidente
Dr. Luigi Petrucci Dr. Fulvio Cintioli
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, LA
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1230/2021 depositato il 26/02/2021
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3415/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 28/12/2020
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2010-150111 IVA-ALIQUOTE 2006
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2010-150111 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "Resistente_1" impugnò, innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina, l'estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento per debito € 22.010,27 verso l'Agenzia delle Entrate. Il ricorso, notificato alla Riscossione Sicilia s.p.a., premise che la cognizione del ruolo era avvenuta mediante visura presso l'Agente della riscossione e denunciò la mancata notificazione della cartella di pagamento nonché la maturata prescrizione del credito.
Il Giudice adìto, dopo avere dichiarato la contumacia dell'Agente della riscossione, ha accolto il ricorso per maturata prescrizione del credito.
La Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto appello, anzitutto contestando la statuizione di sua mancata costituzione e, poi, argomentando con documentazione l'avvenuta notificazione della cartella presupposta.
Si è costituito l'appellata Contribuente con atto di mera forma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo a causa di sopravvenuta norma che vieta l'impugnazione degli estratti di ruolo, tranne eccezioni cui la fattispecie non è riconducibile.
Invero, il comma 4-bis dell'articolo 12 del D.p.r. n. 602/1973 (introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021) ha stabilito che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, co. 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, co. 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M.E.F. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione».
Pertanto, le ipotesi legali di eccezionale ammissibilità dell'impugnazione consistono: - nella partecipazione ad una gara di appalto;
- nel blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
- nella perdita di un beneficio nei rapporti con questa stessa.
Questo novero di eccezioni è stato impinguato dall'art. 12 del D.lgs. n. 110/2024, con l'inserimento delle tre seguenti ulteriori ipotesi: nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs n.14/2019; - in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati - nell'ambito della cessione di azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del Dlgs
n. 472/1997 (lettere d), e) ed f) del novellato articolo 12, comma 4-bis del Dpr n. 602/1973). Ne consegue che il ricorso alla Corte di giustizia tributaria rimarrebbe ammissibile, alle stesse condizioni sopra indicate, anche in queste tre nuove»> ipotesi.
La fattispecie in esame non risulta rientrare nel novero delle descritte eccezioni, stando al contenuto del ricorso introduttivo che, infatti, non dà atto di cogliere nella posizione e nella vicenda della Ricorrente alcuna delle elencate ipotesi legali. Donde l'inammissibilità dell'impugnazione.
Non osta a questa conclusione l'antecedenza del ricorso (2019) rispetto all'entrata in vigore del citato D.L.
n. 146/2021. Ciò perché la novella legislativa recante il divieto di impugnazione degli estratti di ruolo è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità valevole anche per i giudizi promossi anteriormente e pendenti, nei quali potrà evitarsi la pronuncia di inammissibilità soltanto dimostrando la ricorrenza di una delle citate eccezioni. Infatti:
Non viola alcun precetto costituzionale ed eurocomunitario, l'art.
3-bis del d.l. n. 146/2015 che consente di contestare l'omessa notifica delle cartelle descritte in un estratto di ruolo solo in coincidenza con gli specifici pregiudizi enunciati in tale disposizione. Quest'ultima non costituisce interpretazione autentica e non ha valore retroattivo ma, nei processi pendenti, il contribuente, servendosi della rimessione in termini, dovrà provare le ragioni del pregiudizio al momento dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. Unite, 06/09/2022, n.
26283).
Dato che, come visto, non v'è nel presente grado del giudizio alcuna deduzione del Contribuente rappresentativa di eccezioni di sorta;
e, del resto, non figura negli atti del primo processo alcun elemento militante in tal senso, la Corte deve confermare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Tale conclusione non toglie il dovere della Corte di riconoscere, in accoglimento della prima doglianza d'appello, la rituale presenza in primo grado dell'Agente della riscossione, il quale infatti – diversamente dall'assunto del primo Giudice - risultò costituito con controdeduzioni e documenti versati in causa addì 7 settembre 2020, ossia anticipando di trentasei giorni l'udienza svoltasi addì 13 ottobre 2020.
Vanno compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in ragione della posteriorità della ragione di inammissibilità rispetto all'instaurazione della vertenza.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1230/2021 r.g., lo accoglie, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo n. 2381/2919 r.g. e annulla la qui esaminata sentenza n. 3415/2020 del
13.10.2020 depositata addì 28.12.2020; compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Il LA Il Presidente
Dr. Luigi Petrucci Dr. Fulvio Cintioli