Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1461
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo sulla base del comma 4-bis dell'articolo 12 del D.p.r. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, che vieta l'impugnazione degli estratti di ruolo, salvo specifiche eccezioni non riconducibili alla fattispecie in esame.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo sulla base del comma 4-bis dell'articolo 12 del D.p.r. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, che vieta l'impugnazione degli estratti di ruolo, salvo specifiche eccezioni non riconducibili alla fattispecie in esame.

  • Accolto
    Costituzione in primo grado

    La Corte ha riconosciuto la rituale presenza in primo grado dell'Agente della riscossione, il quale risulta essersi costituito con controdeduzioni e documenti versati in causa.

  • Rigettato
    Argomentazioni sull'avvenuta notificazione

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo sulla base del comma 4-bis dell'articolo 12 del D.p.r. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, che vieta l'impugnazione degli estratti di ruolo, salvo specifiche eccezioni non riconducibili alla fattispecie in esame. Pertanto, la questione della notifica della cartella è assorbita dall'inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1461
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1461
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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