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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/12/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa GABRIELLA DEL MASTRO - Presidente est.
Dott. VLADIMIRO GLORIA - Giudice
Dott.ssa ROBERTA MARRA - Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 613/2025 R.G., vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
MU TI e dall'avv. Michela Tramacere, giusta mandato in atti –
RICORRENTI
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Interdicenda
OGGETTO: Dichiarazione di interdizione.
Con l'intervento del PM-sede mediante apposizione del visto
All'udienza del 28/10/2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale in atti e la causa veniva rimessa in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/3/2025, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedevano dichiararsi l'interdizione di , in quanto affetta da “demenza senile Controparte_1
di tipo Alzheimer di grado severo MMSE 12/20; diabete mellito di tipo II e ipertensione arteriosa” e, pertanto, a dire della stessa parte ricorrente, incapace di provvedere, per le sue condizioni di infermità mentale, ai propri interessi.
Il Giudice designato ordinava la notifica del ricorso ai parenti dell'interdicenda, fissando l'apposita udienza per l'esame della e per la comparizione della parte ricorrente e dei prossimi CP_1
congiunti.
All'udienza del 12.6.2025 Giudice delegato procedeva all'esame dell'interdicenda e dei ricorrenti,
disponendo la notifica del ricorso alle sorelle della stessa interdicenda.
Espletati tali incombenti, venivano precisate le conclusioni e la causa riservata per la decisione.
* * * * *
Nel procedimento di interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità (cioè di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e quella volitiva della persona in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
In tale valutazione bisogna avere riguardo sia agli affari di indole economica e patrimoniale, sia a tutti gli atti della vita civile che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti dai rapporti di natura privatistica e pubblica ed in genere imposti dalla vita di relazione.
Il primo elemento che consente di accertare se il soggetto - nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione - abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), ed altresì quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi,
conservi o meno lo stato di coscienza quanto quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo che l'art.714 cpc impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è, quindi, fonte primaria di convincimento. Orbene,
dall'esame di è emerso in maniera chiara il grave decadimento delle sue Controparte_1
capacità intellettive, atteso che l'interdicenda appariva disorientata nel tempo e nello spazio, non era in grado di rispondere alle domande che le venivano rivolte e il suo stato sembrava corrispondente alle patologie descritte nei certificati medici in atti.
Le condizioni mentali di si desumono altresì dalla documentazione allegata Controparte_1 al ricorso da cui risulta la diagnosi di demenza senile di tipo Alzheimer di grado severo.
Anche i congiunti dell'interdicenda hanno concordato sulla necessità di pronunciare l'interdizione della CP_1
Le condizioni psichiche dell'interdicenda, quali si desumono da questi elementi, sono senz'altro tali da configurare lo stato di “abituale infermità di mente”, che, rendendo la stessa incapace di provvedere ai propri interessi, ne richiede, a norma dell'art.414 c.c., la dichiarazione di interdizione. Va confermata la nomina di un tutore provvisorio.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 7/3/2025 da e nei confronti di , così Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
provvede:
a) accoglie il ricorso e dichiara l'interdizione di , nata a [...] il Controparte_1
17.5.1937 e residente in [...];
b) conferma la nomina alla stessa quale tutore provvisorio del figlio , nato a [...] Parte_3
ET CO il 3.11.1967 e residente in [...];
c) manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'art.423 c.c.;
d) spese irripetibili.
Così deciso in Brindisi in data 18.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa GABRIELLA DEL MASTRO - Presidente est.
Dott. VLADIMIRO GLORIA - Giudice
Dott.ssa ROBERTA MARRA - Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 613/2025 R.G., vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
MU TI e dall'avv. Michela Tramacere, giusta mandato in atti –
RICORRENTI
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Interdicenda
OGGETTO: Dichiarazione di interdizione.
Con l'intervento del PM-sede mediante apposizione del visto
All'udienza del 28/10/2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale in atti e la causa veniva rimessa in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/3/2025, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedevano dichiararsi l'interdizione di , in quanto affetta da “demenza senile Controparte_1
di tipo Alzheimer di grado severo MMSE 12/20; diabete mellito di tipo II e ipertensione arteriosa” e, pertanto, a dire della stessa parte ricorrente, incapace di provvedere, per le sue condizioni di infermità mentale, ai propri interessi.
Il Giudice designato ordinava la notifica del ricorso ai parenti dell'interdicenda, fissando l'apposita udienza per l'esame della e per la comparizione della parte ricorrente e dei prossimi CP_1
congiunti.
All'udienza del 12.6.2025 Giudice delegato procedeva all'esame dell'interdicenda e dei ricorrenti,
disponendo la notifica del ricorso alle sorelle della stessa interdicenda.
Espletati tali incombenti, venivano precisate le conclusioni e la causa riservata per la decisione.
* * * * *
Nel procedimento di interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità (cioè di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e quella volitiva della persona in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
In tale valutazione bisogna avere riguardo sia agli affari di indole economica e patrimoniale, sia a tutti gli atti della vita civile che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti dai rapporti di natura privatistica e pubblica ed in genere imposti dalla vita di relazione.
Il primo elemento che consente di accertare se il soggetto - nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione - abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), ed altresì quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi,
conservi o meno lo stato di coscienza quanto quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo che l'art.714 cpc impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è, quindi, fonte primaria di convincimento. Orbene,
dall'esame di è emerso in maniera chiara il grave decadimento delle sue Controparte_1
capacità intellettive, atteso che l'interdicenda appariva disorientata nel tempo e nello spazio, non era in grado di rispondere alle domande che le venivano rivolte e il suo stato sembrava corrispondente alle patologie descritte nei certificati medici in atti.
Le condizioni mentali di si desumono altresì dalla documentazione allegata Controparte_1 al ricorso da cui risulta la diagnosi di demenza senile di tipo Alzheimer di grado severo.
Anche i congiunti dell'interdicenda hanno concordato sulla necessità di pronunciare l'interdizione della CP_1
Le condizioni psichiche dell'interdicenda, quali si desumono da questi elementi, sono senz'altro tali da configurare lo stato di “abituale infermità di mente”, che, rendendo la stessa incapace di provvedere ai propri interessi, ne richiede, a norma dell'art.414 c.c., la dichiarazione di interdizione. Va confermata la nomina di un tutore provvisorio.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 7/3/2025 da e nei confronti di , così Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
provvede:
a) accoglie il ricorso e dichiara l'interdizione di , nata a [...] il Controparte_1
17.5.1937 e residente in [...];
b) conferma la nomina alla stessa quale tutore provvisorio del figlio , nato a [...] Parte_3
ET CO il 3.11.1967 e residente in [...];
c) manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'art.423 c.c.;
d) spese irripetibili.
Così deciso in Brindisi in data 18.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro