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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da nato il [...], a [...] - SP - Parte_1
Brasile e ivi residente in [...], n. 240, App.to 13, Quartiere Pitangueiras, città di Guarujá – SP – Brasile, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pinelli;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis della parte ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana deil ricorrente indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Fatto e diritto
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_1
cittadino italiano poi emigrato in Brasile.
[...]
Nel ricorso si legge che “Il Sig. (nei successivi Persona_1
certificati indicato anche come BAPTISTA BANDINI) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e
Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 2).
- Dall'unione di e Persona_1 CP_3
asceva in Brasile, in data 23.11.1918, doc. 3).
[...] Persona_2
- Dall'unione del predetto Sig. (nei successivi certificati indicato anche come Persona_2
e la Sig.ra asceva in Brasile, in Parte_2 Parte_3
data 04.10.1951, (doc. 4). Parte_4
pagina 2 di 5 - Dall'unione di e nasceva, in data Parte_4 Persona_3
16.04.1985, in Brasile, il Sig. odierno ricorrente (doc. 5). “. Parte_1
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, si legge nel ricorso che il ricorrente ha tentato prenotare l'appuntamento secondo le linee guida “rilasciate dal Consolato competente, mediante il servizio cd. Prenot@mi, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (doc. 6). La propria domanda è però rimasta inevasa: infatti, dal sistema di prenotazione online risultava l'avvenuto raggiungimento del limite massimo di iscrizioni nel mese, con conseguente invito ad effettuare un nuovo tentativo nel mese successivo (cfr. doc. 6).
Allo stato, invero, risultano ancora in fase di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste d'attesa nell'anno
2011 – 2012, come pubblicato sul sito del Consolato interessato (doc. 7). Pertanto, le convocazioni per gli anni successivi non avverranno prima che trascorra ancora lunghissimo tempo.”
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era pagina 4 di 5 vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del ricorrente dal cittadino italiano
Persona_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_5
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che il ricorrente è cittadino italiano;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 7.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da nato il [...], a [...] - SP - Parte_1
Brasile e ivi residente in [...], n. 240, App.to 13, Quartiere Pitangueiras, città di Guarujá – SP – Brasile, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pinelli;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis della parte ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana deil ricorrente indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Fatto e diritto
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_1
cittadino italiano poi emigrato in Brasile.
[...]
Nel ricorso si legge che “Il Sig. (nei successivi Persona_1
certificati indicato anche come BAPTISTA BANDINI) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e
Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 2).
- Dall'unione di e Persona_1 CP_3
asceva in Brasile, in data 23.11.1918, doc. 3).
[...] Persona_2
- Dall'unione del predetto Sig. (nei successivi certificati indicato anche come Persona_2
e la Sig.ra asceva in Brasile, in Parte_2 Parte_3
data 04.10.1951, (doc. 4). Parte_4
pagina 2 di 5 - Dall'unione di e nasceva, in data Parte_4 Persona_3
16.04.1985, in Brasile, il Sig. odierno ricorrente (doc. 5). “. Parte_1
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, si legge nel ricorso che il ricorrente ha tentato prenotare l'appuntamento secondo le linee guida “rilasciate dal Consolato competente, mediante il servizio cd. Prenot@mi, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (doc. 6). La propria domanda è però rimasta inevasa: infatti, dal sistema di prenotazione online risultava l'avvenuto raggiungimento del limite massimo di iscrizioni nel mese, con conseguente invito ad effettuare un nuovo tentativo nel mese successivo (cfr. doc. 6).
Allo stato, invero, risultano ancora in fase di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste d'attesa nell'anno
2011 – 2012, come pubblicato sul sito del Consolato interessato (doc. 7). Pertanto, le convocazioni per gli anni successivi non avverranno prima che trascorra ancora lunghissimo tempo.”
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era pagina 4 di 5 vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del ricorrente dal cittadino italiano
Persona_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_5
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che il ricorrente è cittadino italiano;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 7.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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