CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2024, n. 29161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29161 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NT AN nato a [...] il [...] GI PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. In difesa del ricorrente GI PP è presente l'avvocato AGNELLO PP del foro di TERMINI IMERESE il quale dopo aver illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. L'avvocato AGNELLO PP è presente altresì in qualità di sostituto processuale dell'avvocato CASA' DAVIDE del foro di AGRIGENTO difensore di NT AN, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. Il difensore presente riportandosi ai motivi di ricorso insiste nell'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29161 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14/04/2022, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 15/07/2021 dal GUP presso il Tribunale di Agrigento e con la quale, specificamente in ordine alla posizione degli odierni ricorrenti, EP PP e EL FA erano stati condannati alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici nella misura di anni cinque, in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; pena così determinata previa concessione - nei confronti del solo FA - delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e applicata la diminuente determinata dalla scelta del rito. 1.1 La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.32426 del 09/05/2023, ha disposto l'annullamento della pronuncia in riferimento al motivo di ricorso, proposto da entrambi i suddetti imputati, attinente all'applicabilità dell'art.73, comma 5, T.U. stup. nonché, in ordine alla posizione dell'FA, in riferimento all'applicazione della recidiva. In particolare, la Suprema Corte - nel richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (con particolare riferimento a Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, RO, Rv. 274076 - 02) - ha ritenuto carente la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui aveva disconosciuto la sussistenza della fattispecie di lieve entità sulla sola base del dato ponderale e delle modalità di cessione, senza ulteriori specificazioni;
la Corte ha altresì accolto il motivo formulato dall'FA riguardante l'applicazione della recidiva, ritenendo che il giudice d'appello avrebbe - di fatto - omesso di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse effettivo sintomo di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore, avuto riguardo a ogni elemento desumibile dal caso concreto e avendo altresì gravato l'imputato dell'onere di dimostrare elementi idonei ai fini dell'esclusione della circostanza e non tenendo conto del fatto che l'unico precedente risaliva all'anno 2009. 1.2 La Corte d'appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha riconosciuto - nel caso in esame - gli elementi propri della fattispecie prevista dall'at.73, comma 5, T.U. stup., alla luce dei principi dettati dalla citata sentenza RO e facendo altresì riferimento ai parametri dettati da Sez. 6, Sentenza n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 e ciò anche alla luce del dato afferente all'effettiva quantità di stupefacente detenuto dagli imputati. pari a g 49,60 di cocaina, a loro volta idonei al confezionamento di 160,9 dosi medie singole, il tutto valutato alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto. 2 La Corte ha altresì escluso, nei confronti dell'FA, il riconoscimento della recidiva specifica, atteso il lasso temporale decorrente dall'unico precedente e rilevando che le circostanze del caso concreto non erano effettivamente idonee a denotare una maggiore pericolosità dell'imputato. Sulla base di tali presupposti, la Corte territoriale ha quindi rideterminato la pena in anni due e mesi cinque di reclusione ed C 5.000,00 di multa per l'FA e in anni due e mesi otto di reclusione ed C 6.000,00 di multa per il PP. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione EL FA e EP PP, tramite i propri difensori. 2.1 FA ha articolato un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt.62bis, 132 e 133 cod.pen., in riferimento alla determinazione della pena, alla luce delle riduzioni conseguenti alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente determinata dalla scelta del rito. Ha dedotto che la motivazione del giudice del rinvio in punto di dosimetria della pena era del tutto assente e disancorata dalle due precedenti sentenze di merito oltre che dalla sentenza di annullamento;
non essendo desumibili i criteri adottati dalla Corte territoriale a seguito del riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a propria volta incidenti sulla misura della pena per effetto dell'esclusione della contestata recidiva. Il PP ha articolato due motivi di impugnazione. 2.2 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.442, comma 2, cod.proc.pen., deducendo come la Corte territoriale avrebbe rideterminato la pena senza tenere conto della diminuente conseguente alla scelta del rito abbreviato. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen., in relazione all'art.73, comma 5, T.U. stup.; nonché l'inosservanza dell'art.125 cod.proc.pen. in ordine alla carenza di motivazione della sentenza impugnata. Ha dedotto che, in relazione al trattamento sanzionatorio applicabile, la Corte non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali la pena base - anche ammettendo che il giudice del rinvio avesse tenuto conto della diminuente determinata dalla scelta del rito - era stata individuata in quella massima applicabile. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. I ricorsi sono fondati. 2. Va premesso che, in riferimento al disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen., il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, con la conseguente preclusione ad esaminare qualsiasi profilo da ritenere avente la valenza del giudicato. Nel caso di specie, il profilo di diritto conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'FA non era neanche stato fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione - e, in ogni caso, non era stato fatto oggetto di statuizione contenuta nella pronuncia di annullamento - risultando quindi inibita in sede di giudizio di rinvio qualsiasi ulteriore valutazione in ordine ai presupposti per la relativa concessione. 3. Ciò premesso, i motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati in quanto concernenti - per entrambi gli imputati - il corretto esercizio dei poteri discrezionali conferiti al giudice, con specifico riferimento alla valutazione degli elementi previsti dall'art.133 cod.pen. e in relazione alla necessaria illustrazione dei motivi posti alla base della determinazione della sanzione, in riferimento all'art.132, comma 1, cod.pen. Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Mentre, in ordine allo specifico profilo inerente all'applicazione della circostanze attenuanti generiche, questa Corte ha precisato che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058); conseguendo che - se deve ritenersi consentito al giudice di merito l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione - è però necessario che venga data adeguata motivazione e salvo che la diminuzione sia comunque prossima al massimo consentito (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100). 4. Va quindi rilevato che, avendo la Corte ritenuto perfezionata la fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., la cornice edittale - nel testo della disposizione applicabile ratione temporis - era compreso tra sei mesi e quattro anni di reclusione e tra C 1.032,00 ed C 10.329,00 di multa. Ne consegue che, quanto alla posizione del PP e anche tenendo conto dell'obbligatoria diminuzione determinata dalla scelta del rito, la Corte territoriale - nel giungere alla pena finale di anno due e mesi otto di reclusione ed C 6.000,00 di multa - è partita da una base di calcolo coincidente con il massimo previsto per la pena detentiva e in una misura prossima al massimo per quella pecuniaria, senza fornire alcuna giustificazione in ordine all'esercizio dei suddetti poteri discrezionali. Mentre, quanto alla posizione dell'FA e attesa la formazione del giudicato interno sul profilo attinente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale è pure evidentemente partita da una misura coincidente o comunque prossima al massimo edittale e - applicata la diminuente determinata dalla scelta del rito - ha calcolato la diminuzione per le suddette attenuanti in misura comunque assai inferiore rispetto al massimo previsto e senza fornire, in relazione ai predetti passaggi argomentativi, alcuna motivazione. 5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, la quale provvederà a rideterminare la pena nei confronti di entrambi gli imputati nel rispetto degli enunciati criteri.
P.Q.M.
5 Il Presidente Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso il 5 luglio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. In difesa del ricorrente GI PP è presente l'avvocato AGNELLO PP del foro di TERMINI IMERESE il quale dopo aver illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. L'avvocato AGNELLO PP è presente altresì in qualità di sostituto processuale dell'avvocato CASA' DAVIDE del foro di AGRIGENTO difensore di NT AN, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. Il difensore presente riportandosi ai motivi di ricorso insiste nell'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29161 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14/04/2022, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 15/07/2021 dal GUP presso il Tribunale di Agrigento e con la quale, specificamente in ordine alla posizione degli odierni ricorrenti, EP PP e EL FA erano stati condannati alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici nella misura di anni cinque, in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; pena così determinata previa concessione - nei confronti del solo FA - delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e applicata la diminuente determinata dalla scelta del rito. 1.1 La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.32426 del 09/05/2023, ha disposto l'annullamento della pronuncia in riferimento al motivo di ricorso, proposto da entrambi i suddetti imputati, attinente all'applicabilità dell'art.73, comma 5, T.U. stup. nonché, in ordine alla posizione dell'FA, in riferimento all'applicazione della recidiva. In particolare, la Suprema Corte - nel richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (con particolare riferimento a Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, RO, Rv. 274076 - 02) - ha ritenuto carente la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui aveva disconosciuto la sussistenza della fattispecie di lieve entità sulla sola base del dato ponderale e delle modalità di cessione, senza ulteriori specificazioni;
la Corte ha altresì accolto il motivo formulato dall'FA riguardante l'applicazione della recidiva, ritenendo che il giudice d'appello avrebbe - di fatto - omesso di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse effettivo sintomo di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore, avuto riguardo a ogni elemento desumibile dal caso concreto e avendo altresì gravato l'imputato dell'onere di dimostrare elementi idonei ai fini dell'esclusione della circostanza e non tenendo conto del fatto che l'unico precedente risaliva all'anno 2009. 1.2 La Corte d'appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha riconosciuto - nel caso in esame - gli elementi propri della fattispecie prevista dall'at.73, comma 5, T.U. stup., alla luce dei principi dettati dalla citata sentenza RO e facendo altresì riferimento ai parametri dettati da Sez. 6, Sentenza n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 e ciò anche alla luce del dato afferente all'effettiva quantità di stupefacente detenuto dagli imputati. pari a g 49,60 di cocaina, a loro volta idonei al confezionamento di 160,9 dosi medie singole, il tutto valutato alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto. 2 La Corte ha altresì escluso, nei confronti dell'FA, il riconoscimento della recidiva specifica, atteso il lasso temporale decorrente dall'unico precedente e rilevando che le circostanze del caso concreto non erano effettivamente idonee a denotare una maggiore pericolosità dell'imputato. Sulla base di tali presupposti, la Corte territoriale ha quindi rideterminato la pena in anni due e mesi cinque di reclusione ed C 5.000,00 di multa per l'FA e in anni due e mesi otto di reclusione ed C 6.000,00 di multa per il PP. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione EL FA e EP PP, tramite i propri difensori. 2.1 FA ha articolato un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt.62bis, 132 e 133 cod.pen., in riferimento alla determinazione della pena, alla luce delle riduzioni conseguenti alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente determinata dalla scelta del rito. Ha dedotto che la motivazione del giudice del rinvio in punto di dosimetria della pena era del tutto assente e disancorata dalle due precedenti sentenze di merito oltre che dalla sentenza di annullamento;
non essendo desumibili i criteri adottati dalla Corte territoriale a seguito del riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a propria volta incidenti sulla misura della pena per effetto dell'esclusione della contestata recidiva. Il PP ha articolato due motivi di impugnazione. 2.2 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.442, comma 2, cod.proc.pen., deducendo come la Corte territoriale avrebbe rideterminato la pena senza tenere conto della diminuente conseguente alla scelta del rito abbreviato. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen., in relazione all'art.73, comma 5, T.U. stup.; nonché l'inosservanza dell'art.125 cod.proc.pen. in ordine alla carenza di motivazione della sentenza impugnata. Ha dedotto che, in relazione al trattamento sanzionatorio applicabile, la Corte non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali la pena base - anche ammettendo che il giudice del rinvio avesse tenuto conto della diminuente determinata dalla scelta del rito - era stata individuata in quella massima applicabile. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. I ricorsi sono fondati. 2. Va premesso che, in riferimento al disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen., il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, con la conseguente preclusione ad esaminare qualsiasi profilo da ritenere avente la valenza del giudicato. Nel caso di specie, il profilo di diritto conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'FA non era neanche stato fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione - e, in ogni caso, non era stato fatto oggetto di statuizione contenuta nella pronuncia di annullamento - risultando quindi inibita in sede di giudizio di rinvio qualsiasi ulteriore valutazione in ordine ai presupposti per la relativa concessione. 3. Ciò premesso, i motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati in quanto concernenti - per entrambi gli imputati - il corretto esercizio dei poteri discrezionali conferiti al giudice, con specifico riferimento alla valutazione degli elementi previsti dall'art.133 cod.pen. e in relazione alla necessaria illustrazione dei motivi posti alla base della determinazione della sanzione, in riferimento all'art.132, comma 1, cod.pen. Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Mentre, in ordine allo specifico profilo inerente all'applicazione della circostanze attenuanti generiche, questa Corte ha precisato che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058); conseguendo che - se deve ritenersi consentito al giudice di merito l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione - è però necessario che venga data adeguata motivazione e salvo che la diminuzione sia comunque prossima al massimo consentito (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100). 4. Va quindi rilevato che, avendo la Corte ritenuto perfezionata la fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., la cornice edittale - nel testo della disposizione applicabile ratione temporis - era compreso tra sei mesi e quattro anni di reclusione e tra C 1.032,00 ed C 10.329,00 di multa. Ne consegue che, quanto alla posizione del PP e anche tenendo conto dell'obbligatoria diminuzione determinata dalla scelta del rito, la Corte territoriale - nel giungere alla pena finale di anno due e mesi otto di reclusione ed C 6.000,00 di multa - è partita da una base di calcolo coincidente con il massimo previsto per la pena detentiva e in una misura prossima al massimo per quella pecuniaria, senza fornire alcuna giustificazione in ordine all'esercizio dei suddetti poteri discrezionali. Mentre, quanto alla posizione dell'FA e attesa la formazione del giudicato interno sul profilo attinente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale è pure evidentemente partita da una misura coincidente o comunque prossima al massimo edittale e - applicata la diminuente determinata dalla scelta del rito - ha calcolato la diminuzione per le suddette attenuanti in misura comunque assai inferiore rispetto al massimo previsto e senza fornire, in relazione ai predetti passaggi argomentativi, alcuna motivazione. 5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, la quale provvederà a rideterminare la pena nei confronti di entrambi gli imputati nel rispetto degli enunciati criteri.
P.Q.M.
5 Il Presidente Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso il 5 luglio 2024 Il Consigliere estensore