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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo P.U. 71/2025, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
, C.F e P. IVA , con sede in Sinnai, Interno TA Parte_1 P.IVA_1
s.n., e del socio accomandatario , C.F. ; Parte_1 C.F._1
proposta da
, C.F. rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa Parte_2 C.F._2
dall'avv. Luca Crotta, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.4.2025, , ritenendo sussistenti i presupposti di Parte_2
insolvenza, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
nonché del socio accomandatario, illimitatamente responsabile,
[...] Parte_1
qualificandosi creditore della società in ragione di pregressi rapporti di lavoro dipendente consacrato in titolo giudiziale (decreto ingiuntivo).
2. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione della società
debitrice e del socio accomandatario a responsabilità illimitata sono stati regolarmente notificati.
3. I resistenti non si sono costituiti.
4. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La società debitrice, dalla documentazione agli atti (visura camerale), risulta essere una imprenditrice commerciale che svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (vedasi visura camerale in atti).
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00,
nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità
alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa la società e il socio, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e non hanno, quindi, eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
L'impresa resistente, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
5. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione di: a) la consistente esposizione nei confronti dell'Erario, pari a 115.976,90
euro, come risulta dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in atti;
b) l'incapacità di soddisfare il credito della ricorrente, complessivamente pari a circa 16.000,00 euro, nonostante il titolo giudiziale passato in giudicato;
c) l'esito infruttuoso del tentativo di pignoramento esperito dalla ricorrente (vedasi doc. 3 allegato al ricorso), dal quale risulta che la sede appare non operativa da tempo.
4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, considerando sia l'esposizione nei confronti della ricorrente che dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII,
deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di:
, C.F e P. IVA , con sede in Sinnai, Parte_1 P.IVA_1
Interno TA s.n., e del socio accomandatario C.F. Parte_1
; C.F._1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Per_1
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-
sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina ai debitori di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 30.3.2026, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro
delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 1 dicembre 2025 Il Giudice rel.
dott. Gaetano Savona
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo P.U. 71/2025, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
, C.F e P. IVA , con sede in Sinnai, Interno TA Parte_1 P.IVA_1
s.n., e del socio accomandatario , C.F. ; Parte_1 C.F._1
proposta da
, C.F. rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa Parte_2 C.F._2
dall'avv. Luca Crotta, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.4.2025, , ritenendo sussistenti i presupposti di Parte_2
insolvenza, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
nonché del socio accomandatario, illimitatamente responsabile,
[...] Parte_1
qualificandosi creditore della società in ragione di pregressi rapporti di lavoro dipendente consacrato in titolo giudiziale (decreto ingiuntivo).
2. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione della società
debitrice e del socio accomandatario a responsabilità illimitata sono stati regolarmente notificati.
3. I resistenti non si sono costituiti.
4. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La società debitrice, dalla documentazione agli atti (visura camerale), risulta essere una imprenditrice commerciale che svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (vedasi visura camerale in atti).
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00,
nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità
alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa la società e il socio, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e non hanno, quindi, eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
L'impresa resistente, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
5. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione di: a) la consistente esposizione nei confronti dell'Erario, pari a 115.976,90
euro, come risulta dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in atti;
b) l'incapacità di soddisfare il credito della ricorrente, complessivamente pari a circa 16.000,00 euro, nonostante il titolo giudiziale passato in giudicato;
c) l'esito infruttuoso del tentativo di pignoramento esperito dalla ricorrente (vedasi doc. 3 allegato al ricorso), dal quale risulta che la sede appare non operativa da tempo.
4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, considerando sia l'esposizione nei confronti della ricorrente che dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII,
deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di:
, C.F e P. IVA , con sede in Sinnai, Parte_1 P.IVA_1
Interno TA s.n., e del socio accomandatario C.F. Parte_1
; C.F._1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Per_1
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-
sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina ai debitori di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 30.3.2026, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro
delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 1 dicembre 2025 Il Giudice rel.
dott. Gaetano Savona
Il Presidente
dott. Giorgio Latti