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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4593/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 4593/2024 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4593/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Massimo Garruto con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 16.09.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “ dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile de quo agitur alle stesse condizioni di cui alla separazione omologata. Spese del giudizio compensate””; per il P.M. intervenuto: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordemente richieste dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 07.12.2001, in Vikkingen-Schwenningen (Germania), trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vico del Gargano (FG), Anno 2002 Atto n. 4, Parte 2, Serie c,
pagina 1 di 5 Volume 1, dal quale sono nati e (entrambe il 26.2.2002) Persona_1 Persona_2 nonché ( a a separazione personale Parte_3 protratt a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che in data 23.9.2022 il Tribunale di Venezia, con decreto n. 11960/2022 (procedimento n. 4494/2022) omologava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. autorizzarsi i coniugi e a vivere separati di tetto e di Parte_2 Parte_1 mensa, con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. autorizzarsi il Sig. ad abitare nella casa familiare sita in Eraclea (VE) Piazza San Parte_2
GA L'OL tteso l'impegno della sig.ra a trasferirsi altrove con il Parte_1 figlio minore per le ragioni che si vedranno meglio infra;
Pt_3
3. affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, fissando la residenzialità Pt_3 abituale del minore presso la madre, prevedendo la facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, quale misura minima L'affidamento, come segue:
- un fine settimana ogni quindici giorni, nonché un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì;
- durante le vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi, il tutto da concordare tra i coniugi, entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze pasquali, secondo il principio L'alternanza, il primo periodo dall'inizio delle vacanze alla sera del giorno di Pasqua, il secondo periodo fino alla fine delle vacanze;
- la regola L'alternanza varrà anche per le altre festività infra annuali e infra settimanali, compresi eventuali ponti;
4. nei giorni destinati alle visite del padre, il figlio sarà dallo stesso prelevato presso l'abitazione materna;
5. il Sig. provvederà, inoltre, al termine di ogni visita, a riaccompagnare il figlio Parte_2 presso l'abitazione della madre;
6. i coniugi si impegnano e si attivano al fine di garantire e tutelare, a favore dei figli, l'esistenza di un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi;
7. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio, la i Euro 200,00 mensili ent 0 di ogni mese, con versamento mediante bonifico sul conto corrente del coniuge, somma da rivalutarsi annualmente con riferimento alle percentuali di variazione del costo della vita secondo gli indici ISTAT;
8. il Sig. contribuirà nelle misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche, mediche, Parte_2 dentisti ve, previa esibizione della documentazione ad esse relativa, il tutto come da protocollo del Tribunale di Venezia che qui si riporta:
pagina 2 di 5 Spese senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo) entro e non oltre la data di bonifico L'assegno di mantenimento del mese successivo a quello L'esibizione:
a) acquisto di farmaci prescritti;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, spese medico-specialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale richieste dal medico di base;
b) spese dentistiche di cura;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto, spese protesiche;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio e materiale di corredo scolastico di inizio anno e libri scolastici richiesti durante l'anno, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se di importo non superiore ad € 300,00 anche su base annua;
e) spese di accudimento dei figli durante l'anno scolastico (Baby-sitter) e durante le vacanze (es. centri estivi).
Spese straordinarie previo accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e previa esibizione della debita documentazione entro e non oltre la data di bonifico L'assegno di mantenimento del mese successivo a quello del raggiunto accordo:
f) spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) costi per il conseguimento della patente di guida;
i) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300 su base annua;
j) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 300,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub lett. e);
k) corsi universitari e/o post universitari presso strutture private;
l) il costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori;
9. i coniugi reciprocamente consentono il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti - o documenti equipollenti - per l'estero, per se stessi e per i figli;
10. le scelte più importanti riguardanti la crescita, l'istruzione e l'educazione del figlio Pt_3 andranno prese di comune accordo;
pagina 3 di 5 11. i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano ad avanzare qualsivoglia pretesa, a titolo di mantenimento personale, l'uno nei confronti L'altro;
12. i Sig.ri e sono comproprietari al 50% della casa Parte_2 Parte_1 coniugale sita in Eraclea (VE) alla Piazza San GA del l'OLta n. 1/A;
13. I coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente ed effettuare la seguente attribuzione;
14. In particolare la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. i Parte_1 Parte_2 diritti di piena proprietà n mezzo) sul compendio i o trascritto: abitazione familiare sita in Eraclea (VE), Fg. 19 - Mappale 32 sub. 2 – Piazza San GA L'OLta - piano T1, categoria A/3, classe 4, vani 5, R.C. Euro 206,58 con garage pertinenziale al piano terra, esteso metri quadrati 14(quattordici) e catastalmente censito al Fg. 19, Mappale 32, sub 5, piato T, cat. C/6, cl. 6, R.C. Euro 23,14;
15. il Signor si impegna ad accollarsi per intero il mutuo residuo, ammontante Parte_2 in linea capitale ad Euro 102.074,63 ad oggi, di conseguenza sarà lui a far fronte al pagamento delle future rate L'abitazione familiare liberando la Sig.ra da qualsivoglia Parte_1 obbligazione nei confronti L'Istituto di Credito mutuante;
16. a seguito del perfezionamento L'accollo totale del mutuo in capo al Sig. e Parte_2 con l'avvenuta liberazione della Sig.ra quest'ultima si i e Parte_1 gratuitamente i diritti di piena proprie uota di ½ sul compendio immobiliare rappresentato dall'abitazione familiare e delle sue aree pertinenziali così come sopra identificate, a favore del sig. ; Parte_2
17. i trasferimenti immobiliari di cui sopra godranno L'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi L'art. 19 Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 1999;
18. l'accordo patrimoniale di cui sopra -trasferimento della quota di ½ – è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
19. Il sig. continuerà a pagare -come peraltro ha sempre fatto- le rate L'autovettura Parte_2 marca Cit ello C3, tg. ET842SJ; autovettura intestata alla sig.ra e Parte_1 questo al fine di favorire la risoluzione della crisi coniugale.”. che tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni di cui alla separazione omologata sopra riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
pagina 4 di 5 Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 07.12.2001 a Villingen (Germania), li Parte_2 atti di matrimonio alla parte II, n. 4, Serie C, anno 2001 del Comune di Vico del Gargano (FG);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine L'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 13.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott. Tania Vettore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 4593/2024 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4593/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Massimo Garruto con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 16.09.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “ dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile de quo agitur alle stesse condizioni di cui alla separazione omologata. Spese del giudizio compensate””; per il P.M. intervenuto: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordemente richieste dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 07.12.2001, in Vikkingen-Schwenningen (Germania), trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vico del Gargano (FG), Anno 2002 Atto n. 4, Parte 2, Serie c,
pagina 1 di 5 Volume 1, dal quale sono nati e (entrambe il 26.2.2002) Persona_1 Persona_2 nonché ( a a separazione personale Parte_3 protratt a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che in data 23.9.2022 il Tribunale di Venezia, con decreto n. 11960/2022 (procedimento n. 4494/2022) omologava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. autorizzarsi i coniugi e a vivere separati di tetto e di Parte_2 Parte_1 mensa, con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. autorizzarsi il Sig. ad abitare nella casa familiare sita in Eraclea (VE) Piazza San Parte_2
GA L'OL tteso l'impegno della sig.ra a trasferirsi altrove con il Parte_1 figlio minore per le ragioni che si vedranno meglio infra;
Pt_3
3. affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, fissando la residenzialità Pt_3 abituale del minore presso la madre, prevedendo la facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, quale misura minima L'affidamento, come segue:
- un fine settimana ogni quindici giorni, nonché un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì;
- durante le vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi, il tutto da concordare tra i coniugi, entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze pasquali, secondo il principio L'alternanza, il primo periodo dall'inizio delle vacanze alla sera del giorno di Pasqua, il secondo periodo fino alla fine delle vacanze;
- la regola L'alternanza varrà anche per le altre festività infra annuali e infra settimanali, compresi eventuali ponti;
4. nei giorni destinati alle visite del padre, il figlio sarà dallo stesso prelevato presso l'abitazione materna;
5. il Sig. provvederà, inoltre, al termine di ogni visita, a riaccompagnare il figlio Parte_2 presso l'abitazione della madre;
6. i coniugi si impegnano e si attivano al fine di garantire e tutelare, a favore dei figli, l'esistenza di un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi;
7. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio, la i Euro 200,00 mensili ent 0 di ogni mese, con versamento mediante bonifico sul conto corrente del coniuge, somma da rivalutarsi annualmente con riferimento alle percentuali di variazione del costo della vita secondo gli indici ISTAT;
8. il Sig. contribuirà nelle misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche, mediche, Parte_2 dentisti ve, previa esibizione della documentazione ad esse relativa, il tutto come da protocollo del Tribunale di Venezia che qui si riporta:
pagina 2 di 5 Spese senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo) entro e non oltre la data di bonifico L'assegno di mantenimento del mese successivo a quello L'esibizione:
a) acquisto di farmaci prescritti;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, spese medico-specialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale richieste dal medico di base;
b) spese dentistiche di cura;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto, spese protesiche;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio e materiale di corredo scolastico di inizio anno e libri scolastici richiesti durante l'anno, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se di importo non superiore ad € 300,00 anche su base annua;
e) spese di accudimento dei figli durante l'anno scolastico (Baby-sitter) e durante le vacanze (es. centri estivi).
Spese straordinarie previo accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e previa esibizione della debita documentazione entro e non oltre la data di bonifico L'assegno di mantenimento del mese successivo a quello del raggiunto accordo:
f) spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) costi per il conseguimento della patente di guida;
i) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300 su base annua;
j) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 300,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub lett. e);
k) corsi universitari e/o post universitari presso strutture private;
l) il costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori;
9. i coniugi reciprocamente consentono il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti - o documenti equipollenti - per l'estero, per se stessi e per i figli;
10. le scelte più importanti riguardanti la crescita, l'istruzione e l'educazione del figlio Pt_3 andranno prese di comune accordo;
pagina 3 di 5 11. i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano ad avanzare qualsivoglia pretesa, a titolo di mantenimento personale, l'uno nei confronti L'altro;
12. i Sig.ri e sono comproprietari al 50% della casa Parte_2 Parte_1 coniugale sita in Eraclea (VE) alla Piazza San GA del l'OLta n. 1/A;
13. I coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente ed effettuare la seguente attribuzione;
14. In particolare la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. i Parte_1 Parte_2 diritti di piena proprietà n mezzo) sul compendio i o trascritto: abitazione familiare sita in Eraclea (VE), Fg. 19 - Mappale 32 sub. 2 – Piazza San GA L'OLta - piano T1, categoria A/3, classe 4, vani 5, R.C. Euro 206,58 con garage pertinenziale al piano terra, esteso metri quadrati 14(quattordici) e catastalmente censito al Fg. 19, Mappale 32, sub 5, piato T, cat. C/6, cl. 6, R.C. Euro 23,14;
15. il Signor si impegna ad accollarsi per intero il mutuo residuo, ammontante Parte_2 in linea capitale ad Euro 102.074,63 ad oggi, di conseguenza sarà lui a far fronte al pagamento delle future rate L'abitazione familiare liberando la Sig.ra da qualsivoglia Parte_1 obbligazione nei confronti L'Istituto di Credito mutuante;
16. a seguito del perfezionamento L'accollo totale del mutuo in capo al Sig. e Parte_2 con l'avvenuta liberazione della Sig.ra quest'ultima si i e Parte_1 gratuitamente i diritti di piena proprie uota di ½ sul compendio immobiliare rappresentato dall'abitazione familiare e delle sue aree pertinenziali così come sopra identificate, a favore del sig. ; Parte_2
17. i trasferimenti immobiliari di cui sopra godranno L'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi L'art. 19 Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 1999;
18. l'accordo patrimoniale di cui sopra -trasferimento della quota di ½ – è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
19. Il sig. continuerà a pagare -come peraltro ha sempre fatto- le rate L'autovettura Parte_2 marca Cit ello C3, tg. ET842SJ; autovettura intestata alla sig.ra e Parte_1 questo al fine di favorire la risoluzione della crisi coniugale.”. che tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni di cui alla separazione omologata sopra riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
pagina 4 di 5 Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 07.12.2001 a Villingen (Germania), li Parte_2 atti di matrimonio alla parte II, n. 4, Serie C, anno 2001 del Comune di Vico del Gargano (FG);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine L'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 13.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott. Tania Vettore
pagina 5 di 5