Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966.