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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 713/2025 R.V.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
TI OL e RN AS RU IA con domicilio eletto presso il loro studio in Pavia, Piazza Garavaglia 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in PA, in data 30/04/1994, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 43, dell'anno 1994; separati consensualmente con decreto di omologa del 27/01/2021;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Cura Carpignano (PV), Via Sasso di Prado 38, resta assegnata a con i mobili e gli arredi ivi contenuti. Parte_1
3) I figli e , entrambi maggiorenni, continueranno a Persona_1 Persona_2
convivere con la madre nella casa coniugale in modo da consentire loro di frequentare gli stessi luoghi e di vivere inseriti nella comunità da loro conosciuta. 4) Il figlio è economicamente autosufficiente sicché non necessità di Persona_1 mantenimento.
5) La figlia non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica ed è studente Persona_2
universitaria, sicché verserà a , dalla data di presentazione del Parte_2 Parte_1
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 400,00, con rivalutazione annuale, secondo gli indici I.S.T.A.T. di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2026, quale contributo al mantenimento della figlia fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa.
6) verserà altresì a , dalla data di presentazione del ricorso per Parte_2 Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 150,00, quale contributo spese per la pratica dell'equitazione da parte della figlia , finché la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica o cessi di Persona_2
praticare tale sport e, in ogni caso, fatto salvo ulteriore accordo fra i genitori.
7) I coniugi saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie/extra assegno relative ai figli secondo il Protocollo del Tribunale di Pavia approvato in data
9/11/2016, che di seguito si riporta e cui si rinvia per tutto quanto qui non espressamente previsto:
1 – A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1 – B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2 – A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico
Pag. 2 di 5 indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 – B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3 – A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3 – B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli minori.
Le predette spese saranno rimborsate al coniuge che le abbia anticipate, a cura dell'altro coniuge, con le modalità e nei termini di cui al sopra citato protocollo, cui si rinvia.
8) I coniugi danno atto di essere autosufficienti ed economicamente indipendenti, sicché ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
9) Ciascun coniuge potrà fissare ovunque la propria residenza.
10) e si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei Parte_1 Parte_2 passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
Pag. 3 di 5 11) e , con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui Parte_1 Parte_2 alle suddette condizioni, dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro, essendo stato regolato tra i medesimi ogni rapporto economico e patrimoniale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
27/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 -bis.12, III c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 27/01/2021 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in PA il giorno 30/04/1994 (atto n.43, parte II, serie A, Parte_2
anno 1994);
Pag. 4 di 5 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 713/2025 R.V.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
TI OL e RN AS RU IA con domicilio eletto presso il loro studio in Pavia, Piazza Garavaglia 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in PA, in data 30/04/1994, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 43, dell'anno 1994; separati consensualmente con decreto di omologa del 27/01/2021;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Cura Carpignano (PV), Via Sasso di Prado 38, resta assegnata a con i mobili e gli arredi ivi contenuti. Parte_1
3) I figli e , entrambi maggiorenni, continueranno a Persona_1 Persona_2
convivere con la madre nella casa coniugale in modo da consentire loro di frequentare gli stessi luoghi e di vivere inseriti nella comunità da loro conosciuta. 4) Il figlio è economicamente autosufficiente sicché non necessità di Persona_1 mantenimento.
5) La figlia non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica ed è studente Persona_2
universitaria, sicché verserà a , dalla data di presentazione del Parte_2 Parte_1
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 400,00, con rivalutazione annuale, secondo gli indici I.S.T.A.T. di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2026, quale contributo al mantenimento della figlia fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa.
6) verserà altresì a , dalla data di presentazione del ricorso per Parte_2 Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 150,00, quale contributo spese per la pratica dell'equitazione da parte della figlia , finché la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica o cessi di Persona_2
praticare tale sport e, in ogni caso, fatto salvo ulteriore accordo fra i genitori.
7) I coniugi saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie/extra assegno relative ai figli secondo il Protocollo del Tribunale di Pavia approvato in data
9/11/2016, che di seguito si riporta e cui si rinvia per tutto quanto qui non espressamente previsto:
1 – A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1 – B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2 – A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico
Pag. 2 di 5 indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 – B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3 – A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3 – B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli minori.
Le predette spese saranno rimborsate al coniuge che le abbia anticipate, a cura dell'altro coniuge, con le modalità e nei termini di cui al sopra citato protocollo, cui si rinvia.
8) I coniugi danno atto di essere autosufficienti ed economicamente indipendenti, sicché ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
9) Ciascun coniuge potrà fissare ovunque la propria residenza.
10) e si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei Parte_1 Parte_2 passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
Pag. 3 di 5 11) e , con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui Parte_1 Parte_2 alle suddette condizioni, dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro, essendo stato regolato tra i medesimi ogni rapporto economico e patrimoniale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
27/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 -bis.12, III c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 27/01/2021 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in PA il giorno 30/04/1994 (atto n.43, parte II, serie A, Parte_2
anno 1994);
Pag. 4 di 5 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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