TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15843/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15843/2023 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Eva Russolillo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine del riconoscimento del diritto della pensione di invalidità od in subordine dell'assegno di invalidità proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, dissentiva dalle conclusioni del consulente tecnico in merito alla formulazione della diagnosi e alla valutazione delle singole patologie, come risultanti dalla certificazione medica depositata e chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza disposta la riunione del procedimento per ATP recante n. RG. 12551/2022, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., decide la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in opposizione occorre precisare in via generale che sensi dell'art
445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 22.11.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 24.11.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 15.12.2023, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Sulla base delle contestazioni all'elaborato peritale, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento tecnico, con conferimento dell'incarico ad altro Ctu rispetto a quello nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , che questo giudicante fa proprie, Persona_1 ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono alla conclusione che il ricorrente
“risulta affetto da Sindrome delle Apnee notturne: codice 6.003 = 30%;
2. Esiti di artroprotesi di anca sx: codice 7.223 = 35%;
3. Diabete mellito tipo II^ NID: codice 9.310 = 60%.
4. Obesità di terza classe con manifestazioni artrosiche e difficoltà deambulatorie: codice 7.105 = 40%”.
Sulla base delle predette patologie deve ritenersi “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con Percentuale del 75% (settantacinque) dal 12.10.2021 al 31.12.2024. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% dal 01.01.2025 Revisione a giugno 2026. (cfr. perizia del
24.06.2025).
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate dalla parte in sede di opposizione.
Pertanto, il ricorrente deve ritenersi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% (settantacinque) con diritto all'assegno d'invalidità dal 12.10.2021 al 31.12.2024 e nella misura del 100% con diritto alla pensione d'invalidità con decorrenza dal gennaio 2025.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto CP_1 emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido Parte_1 nella misura del 75% (settantacinque) con diritto all'assegno d'invalidità dal 12.10.2021 al
31.12.2024 e invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, con diritto alla pensione di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2025;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separati decreti. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 25/09/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15843/2023 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Eva Russolillo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine del riconoscimento del diritto della pensione di invalidità od in subordine dell'assegno di invalidità proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, dissentiva dalle conclusioni del consulente tecnico in merito alla formulazione della diagnosi e alla valutazione delle singole patologie, come risultanti dalla certificazione medica depositata e chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza disposta la riunione del procedimento per ATP recante n. RG. 12551/2022, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., decide la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in opposizione occorre precisare in via generale che sensi dell'art
445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 22.11.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 24.11.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 15.12.2023, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Sulla base delle contestazioni all'elaborato peritale, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento tecnico, con conferimento dell'incarico ad altro Ctu rispetto a quello nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , che questo giudicante fa proprie, Persona_1 ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono alla conclusione che il ricorrente
“risulta affetto da Sindrome delle Apnee notturne: codice 6.003 = 30%;
2. Esiti di artroprotesi di anca sx: codice 7.223 = 35%;
3. Diabete mellito tipo II^ NID: codice 9.310 = 60%.
4. Obesità di terza classe con manifestazioni artrosiche e difficoltà deambulatorie: codice 7.105 = 40%”.
Sulla base delle predette patologie deve ritenersi “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con Percentuale del 75% (settantacinque) dal 12.10.2021 al 31.12.2024. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% dal 01.01.2025 Revisione a giugno 2026. (cfr. perizia del
24.06.2025).
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate dalla parte in sede di opposizione.
Pertanto, il ricorrente deve ritenersi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% (settantacinque) con diritto all'assegno d'invalidità dal 12.10.2021 al 31.12.2024 e nella misura del 100% con diritto alla pensione d'invalidità con decorrenza dal gennaio 2025.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto CP_1 emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido Parte_1 nella misura del 75% (settantacinque) con diritto all'assegno d'invalidità dal 12.10.2021 al
31.12.2024 e invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, con diritto alla pensione di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2025;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separati decreti. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 25/09/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano